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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13072/2026

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del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 28 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettatol'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare avanzata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.A ragione della decisione osserva che le condizioni di salute del detenuto, alla lucedegli accertamenti sanitari più recenti, devono essere ricondotte all’ipotesi della “graveinfermità fisica” prevista dall'art 147, primo comma, n. 2 cod. pen, presupposto del rinviofacoltativo della pena.Tale beneficio, tuttavia, non può essere concesso, pur in presenza del giudizio diincompatibilità con il regime detenzione in carcere formulato dai sanitari.

Sussiste, infatti, lacondizione ostativa prevista dall’art. 147, quarto comma,cod. pen. ovvero il concreto pericolodi commissione di reati da parte del detenuto, desunto non solo dalle condanne per plurimireati, commessi per un lungo periodo di tempo dal 2012 e dal 2021, ma anche dallesuccessive denunce e querele.Per di più, le condotte illecite, accertate o denunciate, sono state commesse ai danni dicondomini residenti nello stesso stabile dove è ubicato il domicilio destinato ad ospitareXXXXXXX in caso di concessione del beneficio.Depone in senso contrario all’accoglimento dell’istanza anche il protratto rifiuto diassunzione di terapia che ha contribuito all’amplificazione delle patologie.2.

Ricorre XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivocon cui denuncia vizio di motivazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le reali condizioni delcondannato, risultanti dalla relazione di aggiornamento depositata in vista dell’udienza del 9ottobre 2025, e si è concentrato soltanto sulla pericolosità sociale dell’istante.Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, adeguatamente valutare la portata della patologia,ossia l’embolia polmonare segmentaria, emersa più di recente perché l’unica valorizzataquale causa di incompatibilità per la detenzione carceraria dai sanitari dell’istitutopenitenziario.

Rispetto a tale patologia, peraltro, il detenuto non ha mai tenuto condotteoppositive, assumendo regolarmente la terapia farmacologica necessaria per curarla inosservanza delle prescrizioni dei sanitari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza haesaminato le relazioni aggiornate redatte dai sanitari dell’istituto penitenziario di Cremonafino al 10 ottobre 2025.L’ordinanza impugnata, pienamente condividendo l’ultima relazione, che, a seguitodell’accertamento dell’embolia polmonare segmentaria, ha formulato un giudizio di“incompatibilità con la restrizione in carcere” del quadro fisico e psichico del detenuto, hagiustificatamente inquadrato le condizioni di salute di quest’ultimo nella categoriadell’”infermità grave” di cui all'art 147, primo comma, n. 2 cod. pen., rilevante ai fini dellaconcessione del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, anziché nella categoria della“malattia particolarmente grave .. in fase così avanzata da non rispondere più, secondo lecertificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alleterapie curative”, rilevante, invece, per il rinvio obbligatorio ai sensi dell’art. 146, primocomma, n. 3 cod. pen.Al riguardo il Tribunale, ha, infatti, pertinentemente osservato che i sanitari, puresprimendosi per l’incompatibilità con il regime carcerario, non avevano considerato lanuova patologia, anche tenuto conto delle condizioni complessive del detenuto, irreversibile,giudicandola, al contrario, curabile in ambiente carcerario con idonei trattamentifarmacologici, specificamente individuati.Partendo da questa premessa, fondata su un accertamento di merito non sindacabile inquesta sede, il Tribunale non ha ritenuto concedibile l’invocato rinvio facoltativo per ragioni disalute nelle forme della detenzione domiciliare, considerando alla stregua di una condizioneostativa insuperabile il rischio elevatissimo di reiterazioni dei reati, anche alla luce delcomplessivo e recente comportamento intramurario.Il pericolo di recidiva è stato desunto non solo dai precedenti penali e dalle pendenzegiudiziarie nonché dal periodo prolungato in cui XXXXXXX aveva commesso i reati inesecuzione ai danni di numerose persone offese, anche con l’uso di mezzi di violenzapersonale e con atteggiamenti talmente aggressivi da avere indotto al suicidio una dlelevittime, ma anche dall’assenza di forme sia pure embrionali di rivisitazione critica del passatodeviante.Nota efficacemente l’ordinanza impugnata che solo l’assenza di qualunque forma direvisione o di ripensamento rispetto alle pregresse condotte delittuose, poteva avere spinto ilcondannato a chiedere di scontare le detenzione domiciliare nello stesso stabile doverisiedono i condomini che avevano subito, per un decennio, i plurimi reati da lui commessi,mostrando in tal modo nei loro confronti totale indifferenza nonostante il trattamentopenitenziario.

Quanto alla condotta inframuraria, il Tribunale ha evidenziato che in più occasioniXXXXXXX aveva rifiutato di assumere le terapie ed aveva aggravato il quadro clinico congesti autolesionistici, così contribuendo ad amplificare gli effetti delle patologie da cui èaffetto.2.

Oltre ad essere plausibile in fatto, il delineato percorso motivazionale è ineccepibilesul piano giuridico.Secondo la giurisprudenza di legittimità, il rigetto dell'istanza di differimento facoltativo oobbligatorio della pena postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto.Si tratta di un giudizio che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo contodell'inquadramento della patologia del detenuto e dell'astratta possibilità di cura, e, poi, inconcreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggettonecessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventualiulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specificasituazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del15/07/2021, non mass.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.).Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vitao la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure otrattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppuremediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord.pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv.218229).Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche unbilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizionicomplessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699) e può legittimamenteporsi a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesastrumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l'offertaterapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo (Sez. n. 7369 del16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 – 01; Sez. 1, m. 43586 del 18/05/2017,Capano, Rv. 271402 - 01).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete al Tribunale disorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite nelcorso dell’istruttoria, talché, quando non è indicata una specifica risultanza dell’istruttoria chesarebbe stata travisata, esso resiste alle censure, se sorretto da motivazione adeguata ecoerente (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n.32882 del 24/06/2014, Lainà, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv.240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283 del27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana, Rv. 197204; Sez.1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv. 192698).3.

Le censure del ricorrente, oltre a sollecitare, in termini non consentiti in sede dilegittimità, nuovi apprezzamenti di merito sulle condizioni di salute del detenuto, dasovrappone a quelli non illogici del Tribunale, strettamente ancorati alle relazioni sanitarie inconcessione del beneficio richiesto.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.5.

In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - in caso di diffusione del presente provvedimento,l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettatol'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare avanzata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.A ragione della decisione osserva che le condizioni di salute del detenuto, alla lucedegli accertamenti sanitari più recenti, devono essere ricondotte all’ipotesi della “graveinfermità fisica” prevista dall'art 147, primo comma, n. 2 cod. pen, presupposto del rinviofacoltativo della pena.Tale beneficio, tuttavia, non può essere concesso, pur in presenza del giudizio diincompatibilità con il regime detenzione in carcere formulato dai sanitari. Sussiste, infatti, lacondizione ostativa prevista dall’art. 147, quarto comma,cod. pen. ovvero il concreto pericolodi commissione di reati da parte del detenuto, desunto non solo dalle condanne per plurimireati, commessi per un lungo periodo di tempo dal 2012 e dal 2021, ma anche dallesuccessive denunce e querele.Per di più, le condotte illecite, accertate o denunciate, sono state commesse ai danni dicondomini residenti nello stesso stabile dove è ubicato il domicilio destinato ad ospitareXXXXXXX in caso di concessione del beneficio.Depone in senso contrario all’accoglimento dell’istanza anche il protratto rifiuto diassunzione di terapia che ha contribuito all’amplificazione delle patologie.2. Ricorre XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivocon cui denuncia vizio di motivazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le reali condizioni delcondannato, risultanti dalla relazione di aggiornamento depositata in vista dell’udienza del 9ottobre 2025, e si è concentrato soltanto sulla pericolosità sociale dell’istante.Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, adeguatamente valutare la portata della patologia,ossia l’embolia polmonare segmentaria, emersa più di recente perché l’unica valorizzataquale causa di incompatibilità per la detenzione carceraria dai sanitari dell’istitutopenitenziario. Rispetto a tale patologia, peraltro, il detenuto non ha mai tenuto condotteoppositive, assumendo regolarmente la terapia farmacologica necessaria per curarla inosservanza delle prescrizioni dei sanitari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza haesaminato le relazioni aggiornate redatte dai sanitari dell’istituto penitenziario di Cremonafino al 10 ottobre 2025.L’ordinanza impugnata, pienamente condividendo l’ultima relazione, che, a seguitodell’accertamento dell’embolia polmonare segmentaria, ha formulato un giudizio di“incompatibilità con la restrizione in carcere” del quadro fisico e psichico del detenuto, hagiustificatamente inquadrato le condizioni di salute di quest’ultimo nella categoriadell’”infermità grave” di cui all'art 147, primo comma, n. 2 cod. pen., rilevante ai fini dellaconcessione del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, anziché nella categoria della“malattia particolarmente grave .. in fase così avanzata da non rispondere più, secondo lecertificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alleterapie curative”, rilevante, invece, per il rinvio obbligatorio ai sensi dell’art. 146, primocomma, n. 3 cod. pen.Al riguardo il Tribunale, ha, infatti, pertinentemente osservato che i sanitari, puresprimendosi per l’incompatibilità con il regime carcerario, non avevano considerato lanuova patologia, anche tenuto conto delle condizioni complessive del detenuto, irreversibile,giudicandola, al contrario, curabile in ambiente carcerario con idonei trattamentifarmacologici, specificamente individuati.Partendo da questa premessa, fondata su un accertamento di merito non sindacabile inquesta sede, il Tribunale non ha ritenuto concedibile l’invocato rinvio facoltativo per ragioni disalute nelle forme della detenzione domiciliare, considerando alla stregua di una condizioneostativa insuperabile il rischio elevatissimo di reiterazioni dei reati, anche alla luce delcomplessivo e recente comportamento intramurario.Il pericolo di recidiva è stato desunto non solo dai precedenti penali e dalle pendenzegiudiziarie nonché dal periodo prolungato in cui XXXXXXX aveva commesso i reati inesecuzione ai danni di numerose persone offese, anche con l’uso di mezzi di violenzapersonale e con atteggiamenti talmente aggressivi da avere indotto al suicidio una dlelevittime, ma anche dall’assenza di forme sia pure embrionali di rivisitazione critica del passatodeviante.Nota efficacemente l’ordinanza impugnata che solo l’assenza di qualunque forma direvisione o di ripensamento rispetto alle pregresse condotte delittuose, poteva avere spinto ilcondannato a chiedere di scontare le detenzione domiciliare nello stesso stabile doverisiedono i condomini che avevano subito, per un decennio, i plurimi reati da lui commessi,mostrando in tal modo nei loro confronti totale indifferenza nonostante il trattamentopenitenziario. Quanto alla condotta inframuraria, il Tribunale ha evidenziato che in più occasioniXXXXXXX aveva rifiutato di assumere le terapie ed aveva aggravato il quadro clinico congesti autolesionistici, così contribuendo ad amplificare gli effetti delle patologie da cui èaffetto.2. Oltre ad essere plausibile in fatto, il delineato percorso motivazionale è ineccepibilesul piano giuridico.Secondo la giurisprudenza di legittimità, il rigetto dell'istanza di differimento facoltativo oobbligatorio della pena postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto.Si tratta di un giudizio che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo contodell'inquadramento della patologia del detenuto e dell'astratta possibilità di cura, e, poi, inconcreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggettonecessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventualiulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specificasituazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del15/07/2021, non mass.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.).Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vitao la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure otrattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppuremediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord.pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv.218229).Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche unbilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizionicomplessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699) e può legittimamenteporsi a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesastrumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l'offertaterapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo (Sez. n. 7369 del16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 – 01; Sez. 1, m. 43586 del 18/05/2017,Capano, Rv. 271402 - 01).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete al Tribunale disorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite nelcorso dell’istruttoria, talché, quando non è indicata una specifica risultanza dell’istruttoria chesarebbe stata travisata, esso resiste alle censure, se sorretto da motivazione adeguata ecoerente (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n.32882 del 24/06/2014, Lainà, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv.240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283 del27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana, Rv. 197204; Sez.1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv. 192698).3. Le censure del ricorrente, oltre a sollecitare, in termini non consentiti in sede dilegittimità, nuovi apprezzamenti di merito sulle condizioni di salute del detenuto, dasovrappone a quelli non illogici del Tribunale, strettamente ancorati alle relazioni sanitarie inconcessione del beneficio richiesto.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.5. In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - in caso di diffusione del presente provvedimento,l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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