CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di rapina aggravata, ha rideterminato su concorde richiesta delle parti la pena inflitta in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono conseguentemente inammissibili, tra l'altro, le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 settembr