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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09033/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22.12.2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, inammissibile nel resto; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 11 d.lgs. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2010 e per aver compiuto nell'arco temporale compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 29.12.2012 atti fraudolenti volti a sottrarre ingenti somme al pagamento delle imposte dirottandole sui conti correnti bancari intestati ai genitori.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 17 comma 1-bis d.

Igs. 74/2000 e 157 cod. pen., l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) intervenuta in data 29.4.2018, censurando il diniego opposto dalla Corte di appello in ragione della ritenuta applicabilità dell'art. 17 comma 1-bis d.

Igs. 74/2000 e della riconosciuta continuazione degli addebiti.

Rileva al contrario come in particolare il delitto sub B) si fosse prescritto prima della pronuncia impugnata trovando applicazione il regime prescrizionale introdotto dalla legge 5.12.2005 n.251.

2.2. Con il secondo motivo contesta l'eccessiva severità della pena inflittagli rilevando come del tutto illogica fosse la motivazione resa dalla Corte di appello che ha ritenuto, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice, che la stessa sia stata quantificata muovendo dal minimo edittale.

Deduce che la pena base individuata dal Tribunale pari a un anno e sei mesi sia ampiamente superiore al minimo di legge fissato per il delitto di omessa dichiarazione IVA, secondo la normativa antecedente alle modifiche introdotte dal d.

Igs. 158/2015, in un anno di reclusione, elevato solo a seguito della sopravvenuta novella in un anno e sei mesi.

3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, la difesa ha insistito nella fondatezza anche del secondo motivo, sottolineando l'errore tanto in fatto quanto in diritto in cui era incorsa la Corte di appello nella valutazione della dosimetria della pena, quantificata dal primo giudice, oggetto di specifica censura devoluta con l'atto di appello [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. A ragione il ricorrente si è doluto innanzi alla Corte bolognese dell'intervenuta prescrizione che al momento della pronuncia impugnata doveva ritenersi compiuta per il reato sub B).

Essendo infatti, secondo il relativo capo di imputazione, la sua consumazione cessata al 29.10.2010, data questa coincidente con il dies a quo della decorrenza della prescrizione, il relativo termine, pari a sette anni e sei mesi ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., risultava spirato in data 29.4.2018, non trovando applicazione l'art. 17 comma 1 bis in quanto introdotto dal d.l. 138/2011 conv. nella L. 148/2011 entrata in vigore in data 17.9.2011, ovverosia successivamente alla data di commissione del reato.1.2.

Al contrario, non possono ritenersi ammissibili le doglianze dispiegate con il secondo motivo, afferenti alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Pur convenendosi con il rilievo che la pena-base determinata dal primo giudice nella misura di un anno e sei mesi non corrisponda al minimo edittale vigente all'epoca del commesso delitto, pari, antecedentemente alle modifiche apportate dal d.

Igs. 24.9.2015, ad un anno di reclusione, il discostamento dal minimo, comunque ampiamente al di sotto della media edittale, risulta essere stato coerentemente giustificato dalla Corte distrettuale da una pluralità di fattori, quali l'intensità del dolo, ravvisata nella reiterata omissione delle dichiarazioni IVA per i precedenti anni di imposta che, ancorchè costituiscano reati prescritti, integrano ciò nondimeno condotte liberamente valutabili dal giudice ai fini del trattamento sanzionatorio, l'eterogeneità dei fatti delittuosi, i plurimi precedenti penali specifici in capo all'imputato, la durata della complessiva condotta delittuosa.

Trattandosi di elementi tutti parametrati ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e non oggetto di alcuna specifica confutazione, deve ritenersi compiutamente giustificato dai giudici di merito l'esercizio del proprio potere discrezionale che peraltro, allorquando si tratti pena al di sotto della media edittale, non esige oneri motivazionali pregnanti: la determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, né è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, congruamente motivato.

In definitiva, seppur non corrispondente al minimo, la valutazione della congruità della pena risulta supportata da una articolata e diffusa motivazione che giustifica comunque l'operato e comunque contenuto discostamento.

2. Muovendo dal principio secondo il quale la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi, riferendosi il capo a «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 26896501), il parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente cioè al solo reato di cui al capo B) in quanto estinto per prescrizione, impone di ritenere confermata l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) stante l'inammissibilità delle devolute censure, senza che possano rilevarsi, in difetto dell'instaurazione di un valido rapporto impugnatorio, cause di estinzione sopravvenute al presente ricorso, e al contempo di rideterminare la pena in concreto applicabile.

A tale compito può procedere direttamente questa Corte nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. escludendo l'aumento applicato ai fini della continuazione, pari a tre mesi, applicato per il delitto sub B), e riducendo per l'effetto la pena complessiva inflitta all'imputato ad un anno di reclusione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena di mesi tre di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22.12.2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, inammissibile nel resto; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 11 d.lgs. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2010 e per aver compiuto nell'arco temporale compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 29.12.2012 atti fraudolenti volti a sottrarre ingenti somme al pagamento delle imposte dirottandole sui conti correnti bancari intestati ai genitori. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 17 comma 1-bis d. Igs. 74/2000 e 157 cod. pen., l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) intervenuta in data 29.4.2018, censurando il diniego opposto dalla Corte di appello in ragione della ritenuta applicabilità dell'art. 17 comma 1-bis d. Igs. 74/2000 e della riconosciuta continuazione degli addebiti. Rileva al contrario come in particolare il delitto sub B) si fosse prescritto prima della pronuncia impugnata trovando applicazione il regime prescrizionale introdotto dalla legge 5.12.2005 n.251. 2.2. Con il secondo motivo contesta l'eccessiva severità della pena inflittagli rilevando come del tutto illogica fosse la motivazione resa dalla Corte di appello che ha ritenuto, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice, che la stessa sia stata quantificata muovendo dal minimo edittale. Deduce che la pena base individuata dal Tribunale pari a un anno e sei mesi sia ampiamente superiore al minimo di legge fissato per il delitto di omessa dichiarazione IVA, secondo la normativa antecedente alle modifiche introdotte dal d. Igs. 158/2015, in un anno di reclusione, elevato solo a seguito della sopravvenuta novella in un anno e sei mesi. 3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, la difesa ha insistito nella fondatezza anche del secondo motivo, sottolineando l'errore tanto in fatto quanto in diritto in cui era incorsa la Corte di appello nella valutazione della dosimetria della pena, quantificata dal primo giudice, oggetto di specifica censura devoluta con l'atto di appello [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. A ragione il ricorrente si è doluto innanzi alla Corte bolognese dell'intervenuta prescrizione che al momento della pronuncia impugnata doveva ritenersi compiuta per il reato sub B). Essendo infatti, secondo il relativo capo di imputazione, la sua consumazione cessata al 29.10.2010, data questa coincidente con il dies a quo della decorrenza della prescrizione, il relativo termine, pari a sette anni e sei mesi ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., risultava spirato in data 29.4.2018, non trovando applicazione l'art. 17 comma 1 bis in quanto introdotto dal d.l. 138/2011 conv. nella L. 148/2011 entrata in vigore in data 17.9.2011, ovverosia successivamente alla data di commissione del reato.1.2. Al contrario, non possono ritenersi ammissibili le doglianze dispiegate con il secondo motivo, afferenti alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Pur convenendosi con il rilievo che la pena-base determinata dal primo giudice nella misura di un anno e sei mesi non corrisponda al minimo edittale vigente all'epoca del commesso delitto, pari, antecedentemente alle modifiche apportate dal d. Igs. 24.9.2015, ad un anno di reclusione, il discostamento dal minimo, comunque ampiamente al di sotto della media edittale, risulta essere stato coerentemente giustificato dalla Corte distrettuale da una pluralità di fattori, quali l'intensità del dolo, ravvisata nella reiterata omissione delle dichiarazioni IVA per i precedenti anni di imposta che, ancorchè costituiscano reati prescritti, integrano ciò nondimeno condotte liberamente valutabili dal giudice ai fini del trattamento sanzionatorio, l'eterogeneità dei fatti delittuosi, i plurimi precedenti penali specifici in capo all'imputato, la durata della complessiva condotta delittuosa. Trattandosi di elementi tutti parametrati ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e non oggetto di alcuna specifica confutazione, deve ritenersi compiutamente giustificato dai giudici di merito l'esercizio del proprio potere discrezionale che peraltro, allorquando si tratti pena al di sotto della media edittale, non esige oneri motivazionali pregnanti: la determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, né è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, congruamente motivato. In definitiva, seppur non corrispondente al minimo, la valutazione della congruità della pena risulta supportata da una articolata e diffusa motivazione che giustifica comunque l'operato e comunque contenuto discostamento. 2. Muovendo dal principio secondo il quale la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi, riferendosi il capo a «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 26896501), il parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente cioè al solo reato di cui al capo B) in quanto estinto per prescrizione, impone di ritenere confermata l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) stante l'inammissibilità delle devolute censure, senza che possano rilevarsi, in difetto dell'instaurazione di un valido rapporto impugnatorio, cause di estinzione sopravvenute al presente ricorso, e al contempo di rideterminare la pena in concreto applicabile. A tale compito può procedere direttamente questa Corte nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. escludendo l'aumento applicato ai fini della continuazione, pari a tre mesi, applicato per il delitto sub B), e riducendo per l'effetto la pena complessiva inflitta all'imputato ad un anno di reclusione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena di mesi tre di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il