CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36418/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata all'imputato, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che, in particolare, il suddetto motivo inerisce al trattamento sanzionatorio, su cui sono stringenti i margini di intervento in detta sede, qualora rispetto a esso la Corte territoriale abbia fornito sufficiente e non illogica motivazione, con adeguato esame delle deduzioni difensive; che nel caso di specie, con motivazione esente dai vizi logici lamentati dal ricorrente, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni alla base dell'applicazione della circostanza aggravante de qua (cfr. la pag. 5 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che, inoltre - per quanto attiene alla specifica censura di cui alla pag. 3 del ricorso - non può ritenersi indice di manifesta illogicità della motivazione fornita dai giudici d'appello circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della contestata recidiva, una valutazione operata da altro giudice, peraltro in una fase processuale del tutto distinta, rispetto alla quale manca la piena cognizione dibattimentale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre