CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1853/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L., in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che per legge li rappresenta e difende -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7114/2022 depositata il 09/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso incidentale è stato espressamente qualificato come condizionato, sicché esso va intenso assorbito per la appena riscontrata definizione di quello principale; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti e ricorrenti con ricorso incidentale condizionato, in considerazione del valore della controversia desunto dall’atto introduttivo di lite, da porsi a carico solidale delle ricorrenti, attesa l’identità delle posizioni processuali; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 (ventimila/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1