CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 16 novembre 2021, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale capitolino, per un verso dichiarando la nullità dell'imputazione, limitatamente alla contestazione integrativa effettuata dal pubblico ministero in udienza, quanto alla distrazione di beni per valore non inferiore 90mila euro; per altro verso, confermava nel resto la sentenza di primo grado, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a) e documentale (capo b). In particolare, Romolo e [OSCURATO:PERSONA] rispondevano del delitto previsto dagli «artt. 110 c.p., 216, 219, 223 legge fall. perché, in concorso tra loro, BENEDINI Antonietta amministratrice dal 20.06.2005 al 2.03.2010 e socia al 95% dal 23.02.2004 al 20.01.2010 e BENEDINI Romolo amministratore dal 2.03.2010 al 21.09.2010 e socio unico dal 20.01.2010 e 21.09.2010, nonché entrambi amministratori di fatto della Regola d'arte s.r.I., 'insieme a [OSCURATO:PERSONA]' - dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 25.11.2010- distraevano e comunque dissipavano beni sociali ed in particolare: [OSCURATO:PERSONA] 2.0 TDI tg. [OSCURATO:TARGA]; [OSCURATO:PERSONA] 940 SW 1:g. NAW 44070; La somma di euro 37.000,00 ottenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale corrispettivo per la cessione del ramo d'azienda destinato all'acquisizione di commesse da parte di enti pubblici costituito da attestazione di qualificazione rilasciata il 22.06.2006 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. categoria O.G. classe I e O.G. classe III, nonché mq. 400 di ponteggi, pedane metalliche per ponteggi, container mt. 6 martello pneumatico Makita, betoniera cod. n. 30015, attrezzatura varia da cantiere, cessione avvenuta il 24.03.2009 in data prossima al fallimento; la somma di euro 6.000,00 ottenuta quale corrispettivo per la cessione del ramo d'azienda destinato all'acquisizione di commesse da parte di enti pubblici o committenti privati, costituito da attestazione di qualificazione SOA categoria O.G. I classe II ceduto alla C.S.E. appalti - società in nome col:ettivo di [OSCURATO:PERSONA] & Co., cessione avvenuta il 30.07.2010 in data prossima al fallimento; 'Beni per un valore non inferiore a 90.000 euro'». I predetti Benedini in concorso con [OSCURATO:PERSONA] rispondevano poi anche del « delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216, 219, 223 L.F. perché, in concorso tra loro, il CECCARELLI Gianluca quale amministratore della Regola d'Arte s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 25.11.2010, BENEDINI Romolo e BENEDINI Antonietta quali amministratori di fatto della medesima, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano i libri e le scritture contabili della fallita. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». A fronte di tali contestazioni, il Tribunale mandava assolto Ceccarelli per non aver commesso il fatto, mentre disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero quanto a [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tanto che il pubblico ministero di udienza aveva integrato l'imputazione sub capo a), inserendo i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA], nonché alla distrazione di beni del valore di non meno di 90mila euro.2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di Romolo e [OSCURATO:PERSONA] constano di due motivi, che a seguire saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 516, 517, 519, 520, 521 e 522 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel non rilevare la nullità conseguente alla integrazione della imputazione, con l'inserimento della espressione 'insieme a [OSCURATO:PERSONA]', non avendo gli attuali imputati, contuniaci, ricevuto avviso della modifica della imputazione con indicazione di un 'fatto diverso', dunque venendo lesi nella facoltà di richiedere un termine a difesa e nuove prove ex art.507 cod. proc. pen. in violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la respDnsabilità dei singoli ricorrenti per una ritenuta presuntiva cointeressenza familiare, senza delineare le singole condotte e le singole responsabilità anche rispetto al terzo, [OSCURATO:PERSONA], e senza valutare la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che riferiva del suo contrasto con il padre. In sostanza la Corte di appello avrebbe replicato l'errore del Tribunale. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, non essendo intervenuto alcuna lesione del diritto di difesa in ordine alla modifica dell'imputazione. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato in quanto in parte infondato e in parte inammissibile. 2. Quanto al primo motivo la censura attiene esclusivamente alla integrazione del capo a) dell'imputazione, in udienza il 14 ottobre 2013, ad opera del pubblico ministero: «[insieme a] [OSCURATO:PERSONA]» viene aggiunto agli attuali ricorrenti, già indicati quali concorrenti nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. E bene, perché possa aversi violazione del combinato disposto degli artt. 516 e ss. e 522 cod. proc. pen. occorre che il fatto contestato assuma le caratteristiche della diversità o di assoluta novità richieste dalle norme del codice di rito, che attivano gli obblighi di notifica per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'ad. 519 cod. proc. pen. Sul punto la Corte di appello ha escluso che l'integrazione determinasse una 'modifica rilevante', in quanto la contestazione originaria non prevedeva una ripartizione di condotte fra i due imputati, l'introduzione di un terzo concorrente non modificava tale pariteticità dei contributi, cosicchè eventuali differenziazioni sarebbero state oggetto di valutazione in sede di decisione, all'esito dell'istruttoria dibattimentale. A ben vedere non erra la Corte di appello nel ritenere che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa con la descritta integrazione. Le disposizioni invocate vengono richiamate dalle norme che regolano l'esito del giudizio, l'art. 521 che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato, l'art. 522 per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e, dunque, in violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione. Tali disposizioni richiedono di valutare se il fatto, come emerso dall'istruttoria, sia diverso da quello contestato e, pertanto, soccorre a riguardo l'autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01, conf. n. 16900 del 2004 rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007 rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008 rv. 239866 - 01, n. 41663 del 2005 rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016 rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017 rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019 rv. 276955 - 01). Tanto premesso questa Corte rileva come sia stata corretta e non censurabile la decisione della Corte di merito. L'integrazione è intervenuta nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, dunque nel corso dell'iter del quale erano a conoscenza gli imputati. Inoltre, i delitti in contestazione sono a concorso cd. eventuale, essendo reati monosoggettivi. Tale caratteristica esclude l'essenzialità della modifica del numero di persone concorrenti nella commissione del reato e, dunque, dal punto di vista astratto, la radicalità della integrazione. D'altro canto, costante è l'orientamento che esclude la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza anche in relazione al caso in cui la sentenza — senza previa modifica dell'imputazione nel corso del giudizio e dunque possibilità di esercizio mirato e conseguente del diritto di difesa — contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535 - 01; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Rv. 250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 24810; n. 24438 del 2005 Rv. 231855 - 01, n. 2794 del 1998 Rv. 210005 - 01). Ne consegue l'infondatezza del primo motivo. 3. Il secondo motivo è generico. La Corte di appello ha dato conto delle emergenze probatorie dalle quali derivava la responsabilità personale degli imputati, certamente non affermata solo in ragione della natura familiare della società fallita: l'alternarsi alla guida formale della società, come amministratori di diritto, di ciascuno degli imputati; la disponibilità delle due autovetture della società, dopo la dichiarazione di fallimento, da parte di ciascuno degli imputati; la cessione di due rami di azienda operata sotto l'amministrazione anche formale di ognuno dei due imputati; la circostanza che gli acquirenti dei rami di azienda, anche a ridosso del fallimento, avevano avuto rapporti con gli imputati o indicavano [OSCURATO:PERSONA] come parte della società, perchè 'responsabile della prevenzione' , a riprova del ruolo di amministratore di fatto, come anche le accuse di quest'ultima al padre Romolo di gestione continuativa di fatto della società medesima. A fronte di tali elementi, le censure mosse con il motivo di ricorso risultano del tutto sganciate dal ragionamento probatorio operato dalla Corte, come pure dal Tribunale (foll. 6-14 della relativa sentenza) e si limitano a contestare il \A riferimento al dato familiare, per altro logico, in conseguenza delle vicende societarie anche formali di avvicendamento nelle cariche. Pertanto il motivo è affetto da genericità, perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), poiché le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e Vado di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Il che accade nel caso in esame. 4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. P.