CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2022
Cassazione n. 41327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 22 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 5 luglio 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, dato atto che l'istante aveva in corso l'espiazione dell'ergastolo, ha osservato che risultava assente la revisione critica dei gravi reati, pur a fronte di regolare condotta in carcere. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale non ha tenuto conto che da circa 30 anni Massaro non è coinvolto in procedimenti di criminalità organizzata, ha partecipato al trattamento, ha chiesto scusa ai familiari della vittima attraverso una lettera al magistrato di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. L'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, 'dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo. Il provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni che fondano la valutazione negativa compiuta, dandone conto con motivazione in questa sede non censurabile nel merito. ' Il ricorso ha proposto una lettura alternativa dei dati disponibili, in quanto, a fronte del rilievo dato alla gravità dei reati e ai legami associativi con clan camorristico, cui non è mai seguita una dissociazione, ha valorizzato la partecipazione al trattamento durante la lunga carcerazione sin qui sofferta e la lettera di scuse inviata ai familiari della vittima. La difesa, dunque, rimane nella prospettiva di una rivisitazione del merito della decisione, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità.Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C