CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 26125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 23170-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -2- che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1011/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AvvocatoFABRIZIO TOMASELLI per il ricorrente; udita l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Brescia la sorella [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’accertamento e ladeclaratoria del suo diritto di proprietà avente ad oggetto la quota indivisa del 20% sugli immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Brescia) già di proprietà e oggetto della successione del loro padre , nonché l’emanazione di contestuale ordine al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Brescia di trascrizione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA], difatti, esponeva che in data 19 dicembre 1989 la convenuta e le altre sorelle Alba e Maddalena avevano sottoscritto un atto di cessione ai fratelli Giambattista e Ferdinando della loro quota di eredità paterna, pari a 1/5 cadauna, ricevendo una parte della somma pattuita e assumeva Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -3- che la sorella [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di stipulare l’atto pubblico. Si costituiva la convenuta che eccepiva preliminarmente la litispendenza e/o continenza con altro giudizio pendente avanti il medesimo Tribunale avente la stessa causa petendie lo stesso petitum; nel merito contestava la fondatezza della domanda ritenendo che l'art . 2932 c.c. non fosse applicabile alla fattispecie in esame ed eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore, essendo decorso il termine di prescrizione decennale. 2. Con sentenza n. 1744/2012, il Tribunale di Brescia, dopo avere rigettato le eccezioni di litispendenza e/o continenza tra le due azioni pendenti avanti allo stesso giudice, accoglieva la sollevata eccezione di prescrizione, posto che, risultando l’atto di cui è causa sottoscritto in data 19.12.1989, alla data di notifica dell’atto di citazione (7 luglio 2006) il termine prescrizionale decennale per l’adempimento contrattuale era ormai decorso, a nulla rilevando la prospettata interruzione dello stesso ad opera della diffida inviata il 3.12.2001, perché trasmessa da soggetto diverso (il fratello Giambattista). Respingeva pertanto la domanda attorea, con spese di lite che seguivano la soccombenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello notificato in data 18.07.2012 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniuge e figlio di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta. L’appellato avanzava un unico motivo, con il quale censurava la parte della sentenza relativa all’affermata prescrizione del suo diritto. Si costituiva in giudizio il solo [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -4- 4. Con sentenza n. 1011/2017 del 4/7/2017 la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello e confermava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’appellante. Statuiva in particolare che la scrittura privata oggetto di causa (con la quale [OSCURATO:PERSONA], unitamente alle sorelle, affermava di avere ceduto la sua quota di eredità ai fratelli) non poteva essere qualificata come un contratto preliminare di compravendita, cui applicare l’art.2932 c.c. (come prospettato dall’appellato, a suo dire, pur senza indicare espressamente la norma), ma come un atto unilaterale di accertamento. Il termine iniziale di efficacia di questo atto, indicato nel documento, è il 19.12.1989, per cui il diritto ivi contenuto è da considerarsi prescritto al 19.12.1999, non essendo intervenuti nelle more validi atti interruttivi. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze a cinque motivi. 6.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 7. La causa è stata trattata in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti depositato istanza per la discussione orale. 8. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., corredata dalla produzione della sentenza non definitiva n. 755/2019 della Corte di Appello di Brescia, pronunciata - nelle more del presente giudizio di legittimità - tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi nella loro già ricordata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la domanda di divisione giudiziale della comunione ereditaria avente ad oggetto beni immobili tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 2943 e 948 comma3 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c . p . c . ) , contestando ladecisione impugnata nel punto in cui dalla qualificazione della scrittura del 19/12/1989 quale atto unilaterale di accertamento, faceva impropriamente e contraddittoriamente conseguire la prescrizione del diritto invocato dal ricorrente. Nella fattispecie la dichiarazione delle sorelle Bracca di “aver ceduto la quota di eredità” accertava il diritto di proprietà dei fratelli Bracca sulla detta quota ereditaria (pari ad 1/5 degli immobili) e, pertanto, un diritto imprescrittibile, così come non soggetto a prescrizione era l’annesso diritto ad ottenere un provvedimento che producesse gli effetti del negozio accertativo. Quindi, a dire del ricorrente, trova applicazione il principio di diritto in base al quale “il diritto di un proprietario di un bene, divenuto tale a seguito di contratto traslativo stipulato con scrittura privata, di trasfondere il contenuto in un atto pubblico, ai fini della successiva trascrizione ed opponibilità ai terzi non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà” (Cass.28/11/1992 n. 12781, conforme sent. 15/01/1998 n. 4906). 2.-Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 c.c. e degli artt. 2934, 2935 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo il medesimo la Corte d’Appello ha ritenuto di far decorrere la prescrizione decennale, erroneamente ed in violazione di legge, dalla data di sottoscrizione della scrittura privata (19/12/1989), considerando irrilevante il successivo Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -6- termine di scadenza e cioè il termine per la corresponsione dell’ultima tranche di Lire 20.000,00 coincidente con la morte della madre delle parti. La prescrizione non poteva che decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal giorno incui il creditore avrebbe potuto far valere il suo diritto e pertanto dalla data della morte della madre delle parti avvenuta il 9/01/2005. 3.-Il terzo motivo contesta alla sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) e dell’art. 112 c . p . c . (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.). Con esso il ricorrente denuncia che la Corte territoriale non ha tenuto conto di comportamenti implicanti palesemente il riconoscimento dei diritti nascenti dalla scrittura del 19/12/1989, idonei, quindi, ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. per effetto del riconoscimento del diritto. Tali l’accettazione della primatranche di pagamento in pari data e le successive in data 27/12/1990 ed in data 31/12/1992, l’immissione in possesso negli immobili e le modifiche loro apportate (circostanza non contestata e pacifica anche in ragione delle domande svolte da controparte in altro giudizio per lo scioglimento della comunione dei beni, di cui alla successione del padre delle parti, con domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento pro quota dell’indennità di occupazione ovvero di godimento). Più precisamente, sino all’introduzione del predetto giudizio di divisione avvenuto con atto di citazione notificato in data 13/04/2002, i fratelli Bracca hanno goduto dei beni oggetto di causa senza alcuna contestazione da parte della sorella Francesca, che aveva espressamente riconosciuto la sussistenza del loro diritto;pertanto, il termine prescrizionale è cominciato Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -7- a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del suddetto giudizio. 4.- Il quarto motivo è così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) e degli artt. 1387, 1388, 1703, 1704 e 2943 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).Sulla valenza della diffida del 3/12/2001.” Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Brescia avrebbe erroneamente ritenuto eccezione nuova l’invocata interruzione della prescrizione sulla base della diffida 3/12/2001 effettuata da [OSCURATO:PERSONA] su mandato ed in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], quando tale diffida era stata prodotta quale documento n. 2 indicato nell’atto di citazione e le eccezioni di controparte sul l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione in virtù della diffida in questione eranogià state contestate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1c.p.c. La diffida era stata infatti effettuata, a mezzo ufficiale giudiziario, anche per conto del Sig. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal contenuto letterale della stessa. Comunque, l’eccezionenon potrebbe dirsi in ogni caso inammissibile perché nuova, atteso che ai sensi dell’art. 345 comma 2 c.p.c. le eccezioni vietate in appello sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero non rilevabili d’ufficio. 5.-Il quinto motivo denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 210, 214, 215 c.p.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) nonché dell’art. 2943 c . c ., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Con il motivo in questione il ricorrente contesta che la Corte d’Appello al fine di escludere qualsiasi rilevanza alla diffida del 3/12/2001 ha altresì rilevato che la stessa non è mai stata Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -8- prodotta in originale ma solo in copia. L’esponente evidenzia che il documento non è mai stato disconosciuto ai sensi dell’art. 2719 c.c. e c on le modalità affermate da questo Giudice nei propri precedenti. 6.-Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha escluso la qualificazione in termini di contratto preliminare della scrittura privata del 19 dicembre 1989a firma delle sorelle Bracca, ritenendo la stessa un atto unilaterale di accertamento dell’avvenuta cessione ai fratelli Ferdinando e Bartolomeo della loro quota di eredità, posto che –come si legge in sentenza – “ non si tratta di un documento in cui le parti si accordano per un futuro scambio di prestazioni ma anzi pacificamente le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena dichiarano ‘abbiamo ceduto’ la quota di eredità”. La domanda di [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata perché il diritto ivi contenuto è stato consideratoprescritto al 19 dicembre 1999, sul presupposto che il momento di decorrenza del termine prescrizionale era da individuarsi nella data della stipulazione della scrittura, ossia il 19 dicembre 1989, nella quale [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere ceduto la sua quota ereditaria ed era iniziata la corresponsione della cifra pattuita a titolo di corrispettivo. L’affermazione che il diritto del ricorrente è prescritto contrasta con l’esclusione della qualificazione in termini di contratto preliminare della scrittura privata del 19.12.1989 a firma delle sorelle Bracca. Come sostenuto dal ricorrente, la domanda giudiziale dello stesso era volta a richiederel'accertamento e la dichiarazione a suo favore della titolarità del diritto di proprietà della sua quota indivisa del 20%dell’eredità, con sentenza che produc esse gli Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -9- effetti del contratto del 19 dicembre 1989 e contestualmente ordinasseal Conservatore dei RR.II. di Brescia di trascrivere la sentenza, dando al contempo atto della sua offerta della somma di lire20.000.000 a saldo di quanto convenuto . Non era dunque questione di azione costitutiva sostitutiva del mancato adempimento (prescrittibile) dell’obbligo a contrarre, ma di azione di accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà sulla quota ereditaria acquisito dal ricorrente. Fuori luogo risultano dunque le argomentazioni della decisione della Corte di Appellocirca la distinzione tra termine di efficacia, che incide sugli effetti del negozio e termine di scadenza , che riguarda il momento in cui la prestazione deve essere eseguita, come pure la correlativa argomentazione riguardante la non intervenuta interruzione dei termini prescrizionali. Neppure decisiva appare la deduzione del controricorrente secondo la quale si sarebbe determinata una preclusione per effetto della mancata impugnazione della statuizione di appello che ha accertato inpunto di merito l'impossibilità di individuare obbligazione alcuna nella scrittura privata 19.12.1989. Ed infatti, la Corte di appello ha rigettato l’appelloperché “il diritto ivi discusso (rectius, quello oggetto della scrittura privata di cui è causa)si è prescritto” (pag. 14 della sentenza) e il passaggio motivazionale è stato correttamente impugnato dal ricorrente, senza alcuna formazione di giudicato in proposito. 7.-La sentenza impugnata deve essere dunque cassata sul puntoin accoglimento del motivo. Spetterà al giudice del rinvio esaminare nuovamente le difese dell’originario appellante, verificando gli effetti generati dalla scrittura privata del 19.12.1989 e dalla sua produzione in giudizio in ordine al trasferimento dei diritti sullaquota ereditaria. Ric. 2017 n. 23170 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -10- Il giudice del rinvio dovrà considerare anche l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa del ricorrente, rappresentata dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 775/2019 emessa nelle more della pendenza del giudizio di legittimità e i suoi effetti sul giudizio in corso. 8.-Alla luce di quanto rilevato e del nuovo esame da svolgersi nel giudizio di rinvio i restanti motivi di ricorso restano logicamente assorbiti e tali devono essere dichiarati. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo