CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 13402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27 546 /20 2 2 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , già [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. , per atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], Repertorio n. 16130/12353, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:rinuncia al ricorso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso icui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Puglia n.727/26/ 22 depositata i n data 18 / 0 3 / 20 2 2 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA] (ora incorporata dalla ricorrente) impugnaval’avviso di pagamento notificatole dall’Ufficio doganale relativoa maggiori accise sull’energia elettrica riferite agli anni dal 2009al 2013; - impugnato l’atto, la CTP rigettava il ricorso; appellava l a contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado in quanto ha ritenuto che la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile con impianti dalla potenza disponibile superiore a 200 KW, beneficia dell’esenzioneprevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995 limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati; - ricorre la società con cinque motivi di impugnazione; - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; Consideratoche: - è in atti rinuncia al ricorso; la dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenzadi interesse ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante; - infine, a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 laCorte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte de l ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principalea norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto,vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non disoccombenza (cfr. Cass. III, n. 34025/2023 ); p.q.m. dichiara