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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02137/2026

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roposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 554 del 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 luglio 20 2 2 (R.G.N. 213/2021).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 21 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo.

R.G.N.5220/2023 Cron.

Rep.

C.C. 21/10/2025 giurisdizione Fondo di garanzia.

Presupposti dell’intervento.

Trasferimento d’azienda. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell’attività lavorativa prestataalle dipendenze di GESIP(Euro 5.174,78 ) .

A fondamento della decisione,la Corte territoriale ha osservato che gli accordi conclusiil 30 dicembre 2014 tra il datore di lavoro cedente, [OSCURATO:SOCIETA]., e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzati a derogare al regime di solidarietà sancito dall’art. 2112 cod. civ., non producono alcun effetto nei confronti dell’Istituto , in quanto sono anteriori alla formale dichiarazione d’insolvenza (sentenza del Tribunale di Palermo del 14-18 agosto 2015, n. 131).

La legge delinea un «rigido iter cronologico» e prescrive un a puntuale verifica di operazioni « potenzialmente lesive del fondamentale diritto di ogni lavoratore a non soffrire alcun pregiudizio economico e giuridico per effetto del mutamento soggettivo della parte datoriale».

Anche la nuova disciplina, racchiusa nell’art. 368, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e comunque «non ancora in vigore», conferma la «necessità che il trasferimento riguardi un’impresa già sottoposta [a] una procedura concorsuale».

Tale circostanza si rivela decisiva nell’escludere l’applicabilità dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e, in senso contrario, non si può utilmenteinvocare la manifesta difficoltà economica dell’impresa cedente, che integra una mera situazione di fatto.

L’interpretazione estensiva recepita dal giudice di prime cure rende «inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori a un caso (crisi di azienda non conclamata dall’autorità competente) ultroneo rispetto a -3 - quelli rigidamente consentiti (apertura di una procedura di insolvenza ai danni della cedente e controllo della stessa ad iniziativa di un’autorità pubblica) dalle fonti sovranazionali e lesivo dell’art. 3 della Direttiva».

Acclarata l’inefficacia dell’accordo derogatorio, difetta uno dei requisiti imprescindibili dell’intervento del Fondo di garanzia: «l’insolvenza dell’impresa cessionaria con [la] quale il rapporto di lavoro è continuato, atteso che opinare in contrario significa azionare il Fondo quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste». 2.–Contro la sentenza d’appello il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,e dell’art. 2112 cod. civ.

La Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’idoneità degli accordi tra la cedente GESIP e la cessionaria RESET a derogare alla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ., a dispetto della conformità di tali accordi alle previsioni dell’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990.

Nel caso di specie, si potrebbero ravvisare tutti i requisiti costitutividella pretesa azionata : la cessazione del rapporto di lavoro con GESIP, con il sorgere dell’obbligo di pagamento del TFR; lo stato d’insolvenzadel datore di lavoro; l’ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro.

Inoltre, l ’esecutività dello stato passivo precluderebbe all’Istituto ognicontestazione del credito. 2.–Le doglianze non sono fondate. -4 - 3.– Occorre dare continuità ai princìpi che questa Corte ha enunciato nella disamina di vicendein tutto e per tutto sovrapponibili a quella odierna, concernenti il medesimo trasferimento di ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., con la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo alla società cessionaria (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064). 3.1.–A fronte delle medesime circostanze di fatto, questa Corte ha puntualizzato, anzitutto, che « l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibilesolo alla data di risoluzione del rapporto» e, pertanto, «non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanziaove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore dilavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cuidiviene esigibile il t.f.r. » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31620, pagina 4 della motivazione).

Né ha valenza preclusiva la definitività dello stato passivo, enfatizzata nel ricorso (pagine 7, 8, 9): invero, tale definitività non impedisce all’Istituto di contestare i presupposti d’intervento del Fondo e gli elementi costitutivi dell’obbligazione previdenziale, autonoma rispetto all’obbligazione del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338, pagina 4 della motivazione). 3.2.–Nel reputare infondata la domanda d’intervento del Fondo di garanzia, questa Corteha affermato che «ammettendo l’intervento del Fondoanche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsidovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a proceduraconcorsuale è colui che non è più datore di lavorodell’assicurato); e mancando in radice il legame -5 - necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tral’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione » (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagine 5 e 6 della motivazione). 3.3.–Né giova obiettare che sono stati stipulati accordi in deroga alla disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., accordi che il ricorrente ritiene validi ed efficaci, in antitesi con le statuizioni della Corte di merito(cfr., a tale riguardo, le deduzioni articolate alle pagine 4, 5 e 6 del ricorso).

A tale riguardo, è dirimente il rilievo che«l’intervento del Fondo di garanziacostituisce […] adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propriadisciplina e non può che rimanere insensibile ad eventualipattuizioni intercorse tra le parti private con cui –in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae» (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagina 6 della motivazione).

Tali conclusioni sono avvalorate dalla considerazione della peculiare natura del credito dedotto in causa.

Invero,«l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza deldistinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza.Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplinaimperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario dell’azienda.

L’accordosindacale concluso ai sensi dell’art. 47, co.5, l. n.428/90 incide su tali rappor ti, non sul rapporto previdenziale» (sentenza n. 31620 del 2024, cit., pagina 7 della motivazione). -6 - 3.4.–Né è applicabile ratione temporis la disciplina marcatamente innovativa dettata dal d.lgs. n. 14 del 2019 (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789), come anche l’Istituto ha evidenziato nel controricorso (pagina 23). 4.–Da tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2025, n. 31685 e n. 31683, 30 novembre 2025, n. 31216, 21 novembre 2025, n. 30746), non vi sono ragioni di discostarsi.

Né la parte ricorrente ha addotto argomenti che persuadano a rimeditare l’orientamento richiamato. 5.– Dalle considerazioni esposte consegue, in definitiva, il complessivo rigetto del ricorso. 6.–Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, alla stregua della peculiare complessità delle questioni dibattutee del recente intervento chiarificatore di questa Corte su tutte le implicazioni dei temi controversi (nello stesso senso, sentenza n. 31064 del 2024, cit.). 7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 554 del 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 luglio 20 2 2 (R.G.N. 213/2021). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 21 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.5220/2023 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 giurisdizione Fondo di garanzia. Presupposti dell’intervento. Trasferimento d’azienda. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell’attività lavorativa prestataalle dipendenze di GESIP(Euro 5.174,78 ) . A fondamento della decisione,la Corte territoriale ha osservato che gli accordi conclusiil 30 dicembre 2014 tra il datore di lavoro cedente, [OSCURATO:SOCIETA]., e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzati a derogare al regime di solidarietà sancito dall’art. 2112 cod. civ., non producono alcun effetto nei confronti dell’Istituto , in quanto sono anteriori alla formale dichiarazione d’insolvenza (sentenza del Tribunale di Palermo del 14-18 agosto 2015, n. 131). La legge delinea un «rigido iter cronologico» e prescrive un a puntuale verifica di operazioni « potenzialmente lesive del fondamentale diritto di ogni lavoratore a non soffrire alcun pregiudizio economico e giuridico per effetto del mutamento soggettivo della parte datoriale». Anche la nuova disciplina, racchiusa nell’art. 368, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e comunque «non ancora in vigore», conferma la «necessità che il trasferimento riguardi un’impresa già sottoposta [a] una procedura concorsuale». Tale circostanza si rivela decisiva nell’escludere l’applicabilità dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e, in senso contrario, non si può utilmenteinvocare la manifesta difficoltà economica dell’impresa cedente, che integra una mera situazione di fatto. L’interpretazione estensiva recepita dal giudice di prime cure rende «inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori a un caso (crisi di azienda non conclamata dall’autorità competente) ultroneo rispetto a -3 - quelli rigidamente consentiti (apertura di una procedura di insolvenza ai danni della cedente e controllo della stessa ad iniziativa di un’autorità pubblica) dalle fonti sovranazionali e lesivo dell’art. 3 della Direttiva». Acclarata l’inefficacia dell’accordo derogatorio, difetta uno dei requisiti imprescindibili dell’intervento del Fondo di garanzia: «l’insolvenza dell’impresa cessionaria con [la] quale il rapporto di lavoro è continuato, atteso che opinare in contrario significa azionare il Fondo quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste». 2.–Contro la sentenza d’appello il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,e dell’art. 2112 cod. civ. La Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’idoneità degli accordi tra la cedente GESIP e la cessionaria RESET a derogare alla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ., a dispetto della conformità di tali accordi alle previsioni dell’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990. Nel caso di specie, si potrebbero ravvisare tutti i requisiti costitutividella pretesa azionata : la cessazione del rapporto di lavoro con GESIP, con il sorgere dell’obbligo di pagamento del TFR; lo stato d’insolvenzadel datore di lavoro; l’ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro. Inoltre, l ’esecutività dello stato passivo precluderebbe all’Istituto ognicontestazione del credito. 2.–Le doglianze non sono fondate. -4 - 3.– Occorre dare continuità ai princìpi che questa Corte ha enunciato nella disamina di vicendein tutto e per tutto sovrapponibili a quella odierna, concernenti il medesimo trasferimento di ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., con la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo alla società cessionaria (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064). 3.1.–A fronte delle medesime circostanze di fatto, questa Corte ha puntualizzato, anzitutto, che « l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibilesolo alla data di risoluzione del rapporto» e, pertanto, «non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanziaove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore dilavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cuidiviene esigibile il t.f.r. » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31620, pagina 4 della motivazione). Né ha valenza preclusiva la definitività dello stato passivo, enfatizzata nel ricorso (pagine 7, 8, 9): invero, tale definitività non impedisce all’Istituto di contestare i presupposti d’intervento del Fondo e gli elementi costitutivi dell’obbligazione previdenziale, autonoma rispetto all’obbligazione del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338, pagina 4 della motivazione). 3.2.–Nel reputare infondata la domanda d’intervento del Fondo di garanzia, questa Corteha affermato che «ammettendo l’intervento del Fondoanche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsidovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a proceduraconcorsuale è colui che non è più datore di lavorodell’assicurato); e mancando in radice il legame -5 - necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tral’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione » (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagine 5 e 6 della motivazione). 3.3.–Né giova obiettare che sono stati stipulati accordi in deroga alla disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., accordi che il ricorrente ritiene validi ed efficaci, in antitesi con le statuizioni della Corte di merito(cfr., a tale riguardo, le deduzioni articolate alle pagine 4, 5 e 6 del ricorso). A tale riguardo, è dirimente il rilievo che«l’intervento del Fondo di garanziacostituisce […] adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propriadisciplina e non può che rimanere insensibile ad eventualipattuizioni intercorse tra le parti private con cui –in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae» (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagina 6 della motivazione). Tali conclusioni sono avvalorate dalla considerazione della peculiare natura del credito dedotto in causa. Invero,«l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza deldistinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza.Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplinaimperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario dell’azienda. L’accordosindacale concluso ai sensi dell’art. 47, co.5, l. n.428/90 incide su tali rappor ti, non sul rapporto previdenziale» (sentenza n. 31620 del 2024, cit., pagina 7 della motivazione). -6 - 3.4.–Né è applicabile ratione temporis la disciplina marcatamente innovativa dettata dal d.lgs. n. 14 del 2019 (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789), come anche l’Istituto ha evidenziato nel controricorso (pagina 23). 4.–Da tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2025, n. 31685 e n. 31683, 30 novembre 2025, n. 31216, 21 novembre 2025, n. 30746), non vi sono ragioni di discostarsi. Né la parte ricorrente ha addotto argomenti che persuadano a rimeditare l’orientamento richiamato. 5.– Dalle considerazioni esposte consegue, in definitiva, il complessivo rigetto del ricorso. 6.–Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, alla stregua della peculiare complessità delle questioni dibattutee del recente intervento chiarificatore di questa Corte su tutte le implicazioni dei temi controversi (nello stesso senso, sentenza n. 31064 del 2024, cit.). 7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art.
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