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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22986/2026

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del ricorso:letta la memoria depositata in data 27 febbrai0 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diAncona, ha ratificato il decreto di sospensione della misura alternativadell’affidamento in prova adottato in data 28 novembre 2025 dal Magistrato disorveglianza di Macerata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXe ha disposto larevoca della misura con decorrenza dall’8 luglio 2025.2 .

A v ve r s o l ’ o r d i n an z a p r opone r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge nonché ildifetto di motivazione in ordine alla revoca della misura dell’affidamento in provaal servizio sociale.La difesa deduce l’erroneità del provvedimento di revoca in quanto, inrelazione all’episodio del 24 novembre 2025, il ricorrente ha dimostrato,pregiudicata solo perché doveva compilare il Cid a seguito di un sinistro appenaverificatosi, evidenziando di non essere a conoscenza della circostanza che fossesoggetto gravato da precedenti; aspetto sul quale il Tribunale ha omesso dimotivare.Quanto, poi, all’episodio del furto, la difesa deduce che dalla visione delleimmagini contenute nel fascicolo non sarebbe possibile desumere che egli fossel’autore del furto, basandosi tale conclusione su una mera deduzione deiCarabinieri; in relazione ad altri riconoscimenti così effettuati, la difesa osservacome in altri procedimenti penali siano state formulate pronunce assolutorie.Osserva, dunque, la difesa che, nella fattispecie, l’identificazione fatta daiCarabinieri non può giustificare la revoca in quanto fatta a distanza di tempodall’operazione, senza che sia stato descritto l’autore del furto.Peraltro, l’ordinanza non terrebbe conto che il giorno del furto il ricorrenteera impegnato nell’accompagnamento della madre e della sorella, trovandosi,dunque, in luoghi diversi rispetto a quello in cui è stato commesso il furto; in talsenso deporrebbe anche la certificazione rilasciata dalla pediatra della figlia; lacircostanza che il XXXXXXXX non avesse l’uso della propria autovettura perchéincendiatasi il 30 luglio e, inoltre, si rileva che la strada dove è stato fermato ilricorrente due giorni dopo non è quella in cui si è verificato il furto, ma è lastrada che conduce al Ser.

D dove si era recato previa autorizzazione.2.2.

Con il secondo motivo, la difesa deduce l’omessa motivazione in ordinealla decorrenza ex tunc del provvedimento di revoca.In particolare, la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe attenuto aiprincipi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono una valutazionecomplessiva dell’entità della violazione del periodo di prova trascorso,dell’osservanza delle prescrizioni e della gravità oggettiva e soggettiva delcomportamento che ha dato luogo alla revoca.3.

In data 27 febbraio 2026, il difensore di fiducia ha depositato unamemoria conclusiva con cui ha ribadito le argomentazioni a sostegno dei motividi ricorso.4.

Con requisitoria scritta il Sostituto procuratore generale, FrancescaCostantini, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.2.

Ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354,“l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova”.

La norma stabilisce due requisiti del provvedimento di revocadell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero una violazione di legge odelle prescrizioni imposte al condannato e l’incompatibilità di tale condottatrasgressiva con la prosecuzione della prova.Non vi è pertanto alcun automatismo tra la condotta trasgressiva e ilprovvedimento di revoca in conformità al principio affermato da questa Cortesecondo cui spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se leviolazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzionedella prova (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.275239 – 01); e si è altresì affermato che il controllo dell’esercizio delladiscrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza dellamotivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di uncomportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alladiscrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'usodel potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata).Questa Corte nel ribadire che la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente almero riscontro della violazione di una pena accessoria ha, altresì, precisato cheessa va correlata alla valutazione complessiva della condotta dell'affidato, sia inriferimento all'intrinseca portata della violazione, sia all'incompatibilità con laprosecuzione della prova. (Sez. 1, n. 3338 del 24/11/2023, dep. 2024, Baro, Rv.285713 - 01).La possibilità per il condannato di beneficiare della misura dell’affidamento inprova, che assicura ampi spazi di libertà, postula, dunque, un giudizioprognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato, chedeve permanere per tutta la durata della misura, sicché la valutazione sul se laviolazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento non èmotivata in modo manifestamente illogico se si riferisce ad un giudizio attuale dipericolosità del condannato.3.

Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi sopra indicatispiegando, con motivazione puntuale ed esaustiva, le ragioni della sussistenza dicondotte significative della incompatibilità con la prosecuzione della misura difavore.Il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente, già autore di numerosissimireati contro il patrimonio in ordine ai quali sta scontando la pena, era statoidentificato in modo certo come autore del tentato furto del 6 novembre 2025,dando conto della circostanza che i Carabinieri lo hanno identificato senzaincertezza dai fotogrammi, del fatto che l’autovettura del ricorrente era presentenel luogo del fatto, evidenziando la genericità delle dichiarazioni da lui rese alriguardo e di quelle della madre e della sorella, tali da non consentire diescludere che egli si trovasse sul luogo del reato nell’ipotizzato orario dicommissione dello stesso (tra le 10 e le 11.30), e privando di rilevanzal’attestazione del pediatra che ha affermato che il XXXXXXXX si trovasse con lafiglia presso il suo studio alle ore 14.45.Di conseguenza, il Tribunale non ha affatto omesso di considerare leargomentazioni difensive, le quali sono state puntualmente considerate, smentitein alcune parti e ritenute recessive rispetto al certo riconoscimento effettuato daiCarabinieri e alle ulteriori risultanza investigative, idonee a prospettare unquadro probatorio incidentalmente idoneo a supportare la riconducibilità dellacondotta trasgressiva al XXXXXXXX, in funzione dell’adozione del provvedimentodi revoca.A tal fine va ribadito il principio per cui la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche allacommissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenutasentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguatamotivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quantoal Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di taleaccadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine allainsussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura. (Sez. 1, n.104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01).In conclusione, il ricorso, confuta l’ordinanza impugnata con argomenti cheinvestono la necessaria considerazione degli aspetti fattuali della vicenda sullabase di una diversa considerazione dei dati probatori, puntualmente valutati dalTribunale.4.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che non vi è carenza dimotivazione sulla decorrenza della revoca dalla data di inizio della esecuzionedella misura giacché il Tribunale ha dato adeguata spiegazione della rilevanzanegativa del comportamento del ricorrente, dimostrativo non solo del rifiuto delprogetto di risocializzazione, ma anche, trattandosi di condotta di reatoomogenea a quelle per le quali sta scontando la pena, del concreto pericolo direcidiva.Si tratta di una spiegazione che adempie all’onere motivazionale in ordinealle ragioni della decorrenza ex tunc della revoca della misura, in conformità alprincipio secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualorail comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzasin dall' inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione,legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dellapena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - iltribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto "extunc" e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misuracorrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019,dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 - 01Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari,Rv. 219477 – 01).5.

Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato.

Conseguealla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso:letta la memoria depositata in data 27 febbrai0 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diAncona, ha ratificato il decreto di sospensione della misura alternativadell’affidamento in prova adottato in data 28 novembre 2025 dal Magistrato disorveglianza di Macerata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXe ha disposto larevoca della misura con decorrenza dall’8 luglio 2025.2 . A v ve r s o l ’ o r d i n an z a p r opone r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge nonché ildifetto di motivazione in ordine alla revoca della misura dell’affidamento in provaal servizio sociale.La difesa deduce l’erroneità del provvedimento di revoca in quanto, inrelazione all’episodio del 24 novembre 2025, il ricorrente ha dimostrato,pregiudicata solo perché doveva compilare il Cid a seguito di un sinistro appenaverificatosi, evidenziando di non essere a conoscenza della circostanza che fossesoggetto gravato da precedenti; aspetto sul quale il Tribunale ha omesso dimotivare.Quanto, poi, all’episodio del furto, la difesa deduce che dalla visione delleimmagini contenute nel fascicolo non sarebbe possibile desumere che egli fossel’autore del furto, basandosi tale conclusione su una mera deduzione deiCarabinieri; in relazione ad altri riconoscimenti così effettuati, la difesa osservacome in altri procedimenti penali siano state formulate pronunce assolutorie.Osserva, dunque, la difesa che, nella fattispecie, l’identificazione fatta daiCarabinieri non può giustificare la revoca in quanto fatta a distanza di tempodall’operazione, senza che sia stato descritto l’autore del furto.Peraltro, l’ordinanza non terrebbe conto che il giorno del furto il ricorrenteera impegnato nell’accompagnamento della madre e della sorella, trovandosi,dunque, in luoghi diversi rispetto a quello in cui è stato commesso il furto; in talsenso deporrebbe anche la certificazione rilasciata dalla pediatra della figlia; lacircostanza che il XXXXXXXX non avesse l’uso della propria autovettura perchéincendiatasi il 30 luglio e, inoltre, si rileva che la strada dove è stato fermato ilricorrente due giorni dopo non è quella in cui si è verificato il furto, ma è lastrada che conduce al Ser. D dove si era recato previa autorizzazione.2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce l’omessa motivazione in ordinealla decorrenza ex tunc del provvedimento di revoca.In particolare, la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe attenuto aiprincipi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono una valutazionecomplessiva dell’entità della violazione del periodo di prova trascorso,dell’osservanza delle prescrizioni e della gravità oggettiva e soggettiva delcomportamento che ha dato luogo alla revoca.3. In data 27 febbraio 2026, il difensore di fiducia ha depositato unamemoria conclusiva con cui ha ribadito le argomentazioni a sostegno dei motividi ricorso.4. Con requisitoria scritta il Sostituto procuratore generale, FrancescaCostantini, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.2. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354,“l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova”. La norma stabilisce due requisiti del provvedimento di revocadell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero una violazione di legge odelle prescrizioni imposte al condannato e l’incompatibilità di tale condottatrasgressiva con la prosecuzione della prova.Non vi è pertanto alcun automatismo tra la condotta trasgressiva e ilprovvedimento di revoca in conformità al principio affermato da questa Cortesecondo cui spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se leviolazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzionedella prova (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.275239 – 01); e si è altresì affermato che il controllo dell’esercizio delladiscrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza dellamotivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di uncomportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alladiscrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'usodel potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata).Questa Corte nel ribadire che la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente almero riscontro della violazione di una pena accessoria ha, altresì, precisato cheessa va correlata alla valutazione complessiva della condotta dell'affidato, sia inriferimento all'intrinseca portata della violazione, sia all'incompatibilità con laprosecuzione della prova. (Sez. 1, n. 3338 del 24/11/2023, dep. 2024, Baro, Rv.285713 - 01).La possibilità per il condannato di beneficiare della misura dell’affidamento inprova, che assicura ampi spazi di libertà, postula, dunque, un giudizioprognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato, chedeve permanere per tutta la durata della misura, sicché la valutazione sul se laviolazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento non èmotivata in modo manifestamente illogico se si riferisce ad un giudizio attuale dipericolosità del condannato.3. Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi sopra indicatispiegando, con motivazione puntuale ed esaustiva, le ragioni della sussistenza dicondotte significative della incompatibilità con la prosecuzione della misura difavore.Il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente, già autore di numerosissimireati contro il patrimonio in ordine ai quali sta scontando la pena, era statoidentificato in modo certo come autore del tentato furto del 6 novembre 2025,dando conto della circostanza che i Carabinieri lo hanno identificato senzaincertezza dai fotogrammi, del fatto che l’autovettura del ricorrente era presentenel luogo del fatto, evidenziando la genericità delle dichiarazioni da lui rese alriguardo e di quelle della madre e della sorella, tali da non consentire diescludere che egli si trovasse sul luogo del reato nell’ipotizzato orario dicommissione dello stesso (tra le 10 e le 11.30), e privando di rilevanzal’attestazione del pediatra che ha affermato che il XXXXXXXX si trovasse con lafiglia presso il suo studio alle ore 14.45.Di conseguenza, il Tribunale non ha affatto omesso di considerare leargomentazioni difensive, le quali sono state puntualmente considerate, smentitein alcune parti e ritenute recessive rispetto al certo riconoscimento effettuato daiCarabinieri e alle ulteriori risultanza investigative, idonee a prospettare unquadro probatorio incidentalmente idoneo a supportare la riconducibilità dellacondotta trasgressiva al XXXXXXXX, in funzione dell’adozione del provvedimentodi revoca.A tal fine va ribadito il principio per cui la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche allacommissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenutasentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguatamotivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quantoal Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di taleaccadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine allainsussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura. (Sez. 1, n.104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01).In conclusione, il ricorso, confuta l’ordinanza impugnata con argomenti cheinvestono la necessaria considerazione degli aspetti fattuali della vicenda sullabase di una diversa considerazione dei dati probatori, puntualmente valutati dalTribunale.4. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che non vi è carenza dimotivazione sulla decorrenza della revoca dalla data di inizio della esecuzionedella misura giacché il Tribunale ha dato adeguata spiegazione della rilevanzanegativa del comportamento del ricorrente, dimostrativo non solo del rifiuto delprogetto di risocializzazione, ma anche, trattandosi di condotta di reatoomogenea a quelle per le quali sta scontando la pena, del concreto pericolo direcidiva.Si tratta di una spiegazione che adempie all’onere motivazionale in ordinealle ragioni della decorrenza ex tunc della revoca della misura, in conformità alprincipio secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualorail comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzasin dall' inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione,legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dellapena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - iltribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto "extunc" e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misuracorrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019,dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 - 01Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari,Rv. 219477 – 01).5. Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato. Conseguealla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.