CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19078/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unipol [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.262/2025depositata il 10/02/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 9084/2025Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 19078/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]