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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2018

Cassazione n. 23385/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.637/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2274/2018 depositata il18/05/2018, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale PV0088886/2015, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Pavia relativamente al cespite immobiliare costituito da punti di intercettazioni di linea di una rete di metanodotti, destinati al trasporto del gas, per i quali aveva proposto, con D.o.c.f.a., l’attribuzione della categoria catastale E/9 e di una rendita pari ad euro 129,00, non condivisa dall’Amministrazione finanziaria, che ha, invece, attribuito la categoria catastale D/7 e la rendita di euro 510,00. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso. 3.La sentenza di primo grado è stata riformata in appello, con rigetto del ricorso.

Ad avviso della Commissione tributaria regionale, gli immobili della contribuente sono stati correttamente ricondotti dall’Amministrazione finanziaria nella categoria D/7, i cui requisiti sono espressamente indicati in forma positiva dal legislatore e consistono nelle circostanze che si tratti di fabbricati costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale e che la loro speciale destinazione non possa essere modificata se non con radicali trasformazioni, visto che, nel caso di specie, “le attrezzature contenute nell’immobile concorrono sicuramente all’attività industriale dell’impianto, anche perché la loro mancanza non permetterebbe l a funzionalità di una rilevante parte di conduttura” e “trattasi di un sito permanente e non temporaneo, quindi tendenzialmente non riconvertibile”. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, formulando due motivi. 5.Si è costituita l’Agenzia delle Entrate con contro-ricorso. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 30 giugno 2022.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006, 10 r.d. n. 652 del 1939 e 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, avendo la sentenza impugnata valorizzato ai fini della classificazione catastale esclusivamente la destinazione industriale del cespite, omettendo di valutare la sua strumentalità rispetto al soddisfacimento dell’interesse collettivo correlato alla distribuzione del gas, caratteristica che non è incompatibile con il perseguimento di un fine di lucro e che determina l’inclusione nella diversa categoria catastale E/9, categoria residuale in cui confluiscono, secondole indicazioni e posizioni della stessa Agenzia del Territorio (v., ad esempio, nota prot. 3/966 del 1986 della Direzione Generale del Catasto, specificamente riferita ai fabbricati esistenti lungo il tracciato dei metanodotti), tutte le costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazion e all’uso ed al soddisfacimento di un pubblico servizio.

La ricorrente ha, inoltre, evidenziato che la conclusione raggiunta dal giudice di appello è incoerente con la conclusione assunta dalla stessa Amministrazione finanziaria relativamente ai metanodotti, proprio in ragione della loro destinazione a finalità di rilevo pubblicistico (vedi circolare n. 6/T del 2012). 2.Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - ed oggetto di discussione tra le parti- consistente nelle specifiche caratteristiche strutturali e funzionali del cespite, composto da apparecchiature per il sezionamento delle condotte, per lo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea, nonché per l’attivazione di un by-pass della valvola della linea stessa (apparecchiature che, dunque, non svolgono alcuna funzione di regolazione della pressione e portata del gas, a differenza delle stazioni di pompaggio o cabine di decompressione, ricondotte, in ragione di tale diversa funzione, nella categoria D/7 dalle più recenti circolare del n. 4 del 2006 e nota n. 29770 del 2013, adottate dall’Amministrazione finanziaria). 3.La controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione, notificato il 19 dicembre 2018, decorso il termine di 6 mesi, oltre alla sospensione feriale, dal deposito della sentenza, risalente al 18 maggio 2018, ed ha, comunque, sostenuto l’infondatezza dei motivi formulati. 4.L’eccezione di tardità del ricorso è infondata.

In proposito va ricordato che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod.proc.civ., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non ex numerobensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno (Sez. 6 - 1, ord., n. 17640 del 25/08/2020, Rv. 658722 – 01; v. anche Sez. 5, ord., n. 15029 del 15/07/2020, Rv. 658424 - 01).

Invero,quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale dei termini, ai sei mesi di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati ex numeratione dierum , ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 1° e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.Da tale premesse deriva che il ricorso notificato in data 19 dicembre 2018 è tempestivo, essendo stato rispettato il termine di 6 mesi e 31 giorni di sospensione feriale rispetto al deposito della sentenza, avvenuto in data 18 maggio 2018. 5.La prima censura è fondata e merita accoglimento.

In proposito va sottolineato che la ricorrente, pur avendo, nella sua prospettazione, collegato la inclusione del cespite nella categoria E/7 alla finalità pubblica del trasporto del gas, ha denunciato, in modo chiaro ed inequivocabile, la violazione degli artt. 10 r.d. n. 652 del 1939, 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006.

Quest’ultima disposizione (art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006), che recita “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”,risulta effettivamente essere stata disattesa nel caso di specie.

Prima di affrontare tale profilo, occorre, però, brevemente soffermarsi sulla normativa e sugli orientamenti giurisprudenziali relativa alla categoria catastale E. 6.1.In via preliminare va ricordato che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b, sono esenti dall’i.c.i., i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e che, quindi, è particolarmente importante la distinzione degli immobili riconducibili alla categoria catastale D da quelli riconducibili alla categoria catastale E. Tuttavia, nel risolvere la questione posta dal presente ricorso (riconducibilità dei punti di intercettazione di linea di un metanodotto alla categoria catastale D/7 o E/9), deve tenersi presente che il sistema catastale non può essere sovrapposto a quello impositivo e che le categorie catastali sono individuate secondo logiche proprie, tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre, secondo logiche diverse e indipendenti, la legislazione fiscale si occupa del sistema impositivo, prevedendo eventuali agevolazioni o esenzioni, salva la verifica, da parte dell’interprete, della legittimità costituzionale di un’eventuale norma di favore alla luce dei parametri della capacità contributiva e della ragionevolezza.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 138 del 1998 la categoria catastale è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

Secondo le tabelle catastali, nella categoria D sono compresi: come D/1, gli opifici ovvero le fabbriche, i capannoni, dove la materia prima viene lavorata e trasformata in prodotto; come D/2, gli alberghi con fine di lucro e le altre strutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento; come D/3, le sale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro; come D/4, gli ospedali e case di cura con fine di lucro; come D/5, gli istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro; come D/6, locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro; come D/7, fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; come D/8, fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; come D/9, edifici sospesi o galleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio; come D/10, fabbricati rurali; nella categoria E: come E/1, le stazioni per servizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto; come E/2, ponti comunali e provinciali a pedaggio; come E/3, fabbricati e costruzioni per esigenze pubbliche speciali (quali chioschi ed edicole che vendono giornali); come E/4, i recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali (ad esempio, i recinti che delimitano un’area dove si svolge il mercato); come E/5, i fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; come E/6, le torri, semafori e fari per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale; come E/7, i fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti; come E/8, le costruzioni e fabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia; come E/9: edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

6.2. In ordine alla categoria catastale E, si osserva che in base ad un orientamento di questa Corte la qualificazione nel gruppo E)è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri) con una marcata caratterizzazione tipologico- funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Secondo tale impostazione, la legge instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E) e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale ed è dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento dell’immobile, accertare se la gestione del cespite presenti obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi.

Resterebbe, invece, del tutto irrilevante la destinazione dell'impianto ad una attività di pubblico interesse, visto che non è affatto escluso l’esercizio di quest'ultima secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe.

La conferma normativa di tale ricostruzione viene rinvenuta nell'art. 2, comma 40, della l. n. 262/2006, in base alla quale nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

In questo senso si è orientata Sez. 5, n. 23067 del 17/09/2019(Rv. 655054 - 01), secondo cui in tema di ICI, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quegli immobili con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, sicché, per tali impianti, non opera l'esenzione d i cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile solo ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (v. anche Sez. 5, n. 9427 del 4/04/2019, Rv. 653361 – 01, secondo cui l 'im posizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione - attività libero - imprenditoriale - e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento).

Pure deve ricordarsi che, in tema di ICI, i parchi eolici sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio" e non nella categoria "E" in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, diversamente da quanto accade per le stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, che sono invece direttamente fruibili da parte degli utenti della rete viaria (Sez. 5, n. 14042 del 7/07/2020, Rv.658354 - 01) .

In definitiva, secondo l’orientamento di questa Corte, ciò che rileva, ai fini dell’inclusione di un cespite nella categoria E, non è il perseguimento del pubblico interesse, bensì la marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili; mentre resta irrilevante la destinazione dell'impianto ad una attività di pubblico interesse, che può caratterizzare anche la produzione o il commercio di determinati beni.

La decisione impugnata non risulta, pertanto, in contrasto con le norme invocate sotto tale profilo. 7.Non risulta d’ausilio nella soluzione della questione giuridica posta dal ricorso l’art. 1, commi 244 e 245 della l. n. 190 del 2014 (pure invocato dalla ricorrente).

La disposizione de qua, stabilendo che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, l’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare», ha attribuito valore normativo a tale circolare.

Tuttavia, la circolare richiamata fornisce direttiv e non per la classificazione di un immobile nella classe D) o E ), ma , piuttosto, per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare e, quindi, presuppone già risolto il problema in esame.

Difatti, la circolare, nelle sue premesse, chiarisce che il tema dell’accertamento catastale delle unità immobiliari speciali e particolari è stato già oggetto di altri documenti (la circolare n. 4 del 16 maggio 2006 e n. 4 del 13 aprile 2007), che hanno approfondito gli aspetti che attengono alla corretta attribuzione della categoria catastale e i criteri generali per la corretta individuazione del minimo perimetro immobiliare, funzionalmente e redditualmente autonomo, ribadendo che le unità censite in entrambe le categorie dei gruppi D ed E sono costituite da immobili “non ordinari”, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Peraltro, la circolare n. 4 del 2006 precisa che “rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all’amplificazione dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l’uso civile o industriale, ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti solidi” e che “dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D”. 8.Dopo aver chiarito tali aspetti, come reso necessario dall’impostazione difensiva della ricorrente, appare necessario esaminare le norme, che risultano, invece, decisive ai fini del corretto inquadramento catastale dei punti di intercettazione di linea di un impianto di distribuzione del gas – punti di intercettazione di linea che, secondo quanto ricordato nel ricorso, sono definiti e descritti dal decreto del Ministero dello Sviluppo del 17 aprile 2008, punto

1.2. allegato A. Più precisamente i punti di lineasono le aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini e sono espressamente distinti dalle centrali di compressione, che sono, invece, il complesso dei dispositivi ed elementi posti lungo le condotte ed atti ad innalzare la pressione del gas perpermetterne il trasporto.

8.1. Dal punto di vista cronologico le prime fonti normative relative alle categorie castali D e E sono costituite dal r.d.l. n. 652 del 1939 e dal d.P.R. n. 1142 del 1949, che assoggettano entrambe le categorie alla medesima disciplina in ordine all’attribuzione della rendita.

In particolare l’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 stabilisce che la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni è determinata con stima diretta per ogni singola unità e che si procede nello stesso modo per la determinazione della rendita castale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie, classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.

Anche l’art. 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949 distingue, da un lato, le unitàimmobiliari c ostituite da op i fici ed in generedai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni , e, dall’altro, le unità immobiliari che, per la singolarit à delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.

Proprio dall’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1142 del 1949, si evince che la categoria E deve comprendere quei cespiti che per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi: situazione che, in considerazione del contesto storico e dell’evoluzione sociale e tecnologica, è suscettibile di modiche, per cui alcuni cespiti che in un determinato momento erano ricondotti nella categoria E successivamente sono confluiti in altri categorie, in conseguenza della loro diffusione e della connessa possibilità di un raggruppamento in classi ai fini della loro valutazione. 8.2.Più recentemente l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006, ha stabilito che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Da questa disposizione (che, come già evidenziato, è decisiva nella soluzione della questione in esame) si ricava che non possono essere mai ricompresi nella categoria E i cespiti i quali, pur accedendo ad altro immobile di categoria E, in base, ad esempio, al criterio della ubicazione, non soltanto siano destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, ma presentino una loro autonomia funzionale e reddituale, ma si desume pure che devono essere ricompresi nella categoria E quei cespiti privi di qualsiasi autonomia funzionale e reddituale, a prescindere dalla loro eventuale accessorietà a cespiti iscritti in altri categorie, proprio per la loro peculiarità, per la loro impossibilità di essere raggruppati in classi e per la loro irrilevanza economica, in considerazione della mancanza del requisito dell’indipendenza strutturale e conseguentemente reddituale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed anche privi di una loro effettiva vocazione o destinazione, che possa prescindere dal bene a cui accedono.

Tale interpretazione risulta l’unica coerente con la definizione legislativa dell’unità immobiliare, che si evince dalla complessiva disciplina catastale.

Ai sensi dell'art. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939, "si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio";ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 1142 del 1949, “si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricatood insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova rappresentata, secondo l'uso locale, un cespite indipendente”; ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, del regolamento del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, “l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale” e sono da considerare unità immobiliari “anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1; del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Alla luce di questa rapida ricognizione normativa si evince che il manufatto, nella sua integrità o in una sua porzione, privo di autonomia funzionale e reddituale, non assurge, da un punto di vista catastale, ad una unità immobiliare, suscettibile di autonomo classamento e deve, quindi, essere ricondotto nella categoria residuale E/9, per la sua scarsa rilevanza economica.

Né questa lettura si pone in contrasto con l’affermazione, contenuta in alcuni precedenti di questa Corte, secondo cui l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006, nello stabilire che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E12, E/ 3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale", instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro (v., ad esempio, tra le altre, Sez. 5, n. 14555 del 2021, non massimata), in quanto, come già sottolineato, il cespite del tutto privo di una sua autonomia strutturale, funzionale e conseguentemente reddituale, non ha una sua propria destinazione, diversa ed indipendente da quello a cui accede.

8.3. Coerentemente con questa impos tazione, la Corte ha affermato che la cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale( Sez. 5 , n. 6705 del 1 0/03/2020 , Rv. 657545 - 01) .

Tale decisione ha valorizzato l’incapacità del cespite in esame, per la sua ubicazione, per le sue intrinseche caratteristiche strutturali e di destinazione, ad esplicare una sua autonom a funzion e ed a produrre un reddito proprio, diversi rispetto alla infrastruttura a cui è riconducibile.In proposito si è richiamato l’orientamento secondo cui « in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, [...] nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare [...].

Ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939, infatti "Si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio".

Con l'art. 40 del d.p.r. n. 1142/1949, l'espressione risulta ulteriormente affinata, con la locuzione "che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente".

Ciò che determina l'impossibilità di ricondurre i beni nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 è, dunque, la capacità di produrre reddito proprio (Sez. 5, ordinanza n. 14184 del 24/05/2019, n. m.).

Nello stesso senso si colloca S ez. 5, n. 6828 dell’11/03/2020 (Rv. 657413 - 01), che ha affermato che, i n tema di classamento catastale, l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.

Del resto, in più precedenti di questa Corte si è valorizzato, quale elemento decisivo per l’inclusione nella categoria E ed in particolare in quella E/9, la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che ne determinano la sua inutilizzabilità e conseguentemente la sua incommerciabilità.

In conclusione, nella categoria E/9 non rientrano i fabbricati o manufatti destinati a soddisfare un interesse pubblico, ma quelli privi di au tonomia funzionale e reddituale.

8.4. Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007, adottato proprio per l’attuazione del citato art. 2, comma 40, si legge che “per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari.

A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorché utilizzabili in forma associata.

Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno.

L'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio”.

9. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento del secondo, sussistendo la denunciata violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, che può essere accertata secondo angolazioni diverse da quelle proposte dalla ricorrente, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al quale la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (v., da ultimo, Sez. 3, n. 18775, del 28/07/2017, Rv. 645168 - 01).

Difatti, nel caso di specie, la ricorrente ha chiaramente denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 e la sentenza impugnata, che ha negato la inclusione del bene nella categoria E/9 esclusivamente in ragione della sua strumentalità alle esigenze dell’attività industriale (“le attrezzature contenute nell’immobile concorrono sicuramente all’attività industriale dell’impianto, anche perché la loro mancanza non permetterebbe l a funzionalità di una rilevante parte di conduttura”; “trattasi di un sito permanente e non temporaneo, quindi tendenzialmente non riconvertibile”), senza affatto porsi il problema della carenza di ogni sua autonomia funzionale e reddituale, si pone chiaramente in contrasto con il citato art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 del 2006.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata, ma la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con accoglimento del ricorso originario, atteso che i punti di intercettazione di linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 aprile 2008, richiamata nel ricorso e non contestata dalla controparte (vedi punto

1.2. dell’allegato A, che chiarisce che i punti di linea sono le aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamentodel gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini) non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, essendo privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all’impianto produttivo a cui accedono, potenzialità che può, invece, essere riconosciuta a cespiti destinati ad specifiche fasi di lavorazione o a specifici cicli produttivi, suscettibili di utilizzazione o collegamento a impianti diversi.

10. In conclusione, il ricorso proposto deve essere accolto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese dell’intero giudizio devono essere integralmente compensate, stante la complessità ed assoluta novità della questione sottesa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.637/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2274/2018 depositata il18/05/2018, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale PV0088886/2015, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Pavia relativamente al cespite immobiliare costituito da punti di intercettazioni di linea di una rete di metanodotti, destinati al trasporto del gas, per i quali aveva proposto, con D.o.c.f.a., l’attribuzione della categoria catastale E/9 e di una rendita pari ad euro 129,00, non condivisa dall’Amministrazione finanziaria, che ha, invece, attribuito la categoria catastale D/7 e la rendita di euro 510,00. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso. 3.La sentenza di primo grado è stata riformata in appello, con rigetto del ricorso. Ad avviso della Commissione tributaria regionale, gli immobili della contribuente sono stati correttamente ricondotti dall’Amministrazione finanziaria nella categoria D/7, i cui requisiti sono espressamente indicati in forma positiva dal legislatore e consistono nelle circostanze che si tratti di fabbricati costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale e che la loro speciale destinazione non possa essere modificata se non con radicali trasformazioni, visto che, nel caso di specie, “le attrezzature contenute nell’immobile concorrono sicuramente all’attività industriale dell’impianto, anche perché la loro mancanza non permetterebbe l a funzionalità di una rilevante parte di conduttura” e “trattasi di un sito permanente e non temporaneo, quindi tendenzialmente non riconvertibile”. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, formulando due motivi. 5.Si è costituita l’Agenzia delle Entrate con contro-ricorso. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 30 giugno 2022.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006, 10 r.d. n. 652 del 1939 e 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, avendo la sentenza impugnata valorizzato ai fini della classificazione catastale esclusivamente la destinazione industriale del cespite, omettendo di valutare la sua strumentalità rispetto al soddisfacimento dell’interesse collettivo correlato alla distribuzione del gas, caratteristica che non è incompatibile con il perseguimento di un fine di lucro e che determina l’inclusione nella diversa categoria catastale E/9, categoria residuale in cui confluiscono, secondole indicazioni e posizioni della stessa Agenzia del Territorio (v., ad esempio, nota prot. 3/966 del 1986 della Direzione Generale del Catasto, specificamente riferita ai fabbricati esistenti lungo il tracciato dei metanodotti), tutte le costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazion e all’uso ed al soddisfacimento di un pubblico servizio. La ricorrente ha, inoltre, evidenziato che la conclusione raggiunta dal giudice di appello è incoerente con la conclusione assunta dalla stessa Amministrazione finanziaria relativamente ai metanodotti, proprio in ragione della loro destinazione a finalità di rilevo pubblicistico (vedi circolare n. 6/T del 2012). 2.Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - ed oggetto di discussione tra le parti- consistente nelle specifiche caratteristiche strutturali e funzionali del cespite, composto da apparecchiature per il sezionamento delle condotte, per lo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea, nonché per l’attivazione di un by-pass della valvola della linea stessa (apparecchiature che, dunque, non svolgono alcuna funzione di regolazione della pressione e portata del gas, a differenza delle stazioni di pompaggio o cabine di decompressione, ricondotte, in ragione di tale diversa funzione, nella categoria D/7 dalle più recenti circolare del n. 4 del 2006 e nota n. 29770 del 2013, adottate dall’Amministrazione finanziaria). 3.La controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione, notificato il 19 dicembre 2018, decorso il termine di 6 mesi, oltre alla sospensione feriale, dal deposito della sentenza, risalente al 18 maggio 2018, ed ha, comunque, sostenuto l’infondatezza dei motivi formulati. 4.L’eccezione di tardità del ricorso è infondata. In proposito va ricordato che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod.proc.civ., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non ex numerobensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno (Sez. 6 - 1, ord., n. 17640 del 25/08/2020, Rv. 658722 – 01; v. anche Sez. 5, ord., n. 15029 del 15/07/2020, Rv. 658424 - 01). Invero,quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale dei termini, ai sei mesi di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati ex numeratione dierum , ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 1° e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.Da tale premesse deriva che il ricorso notificato in data 19 dicembre 2018 è tempestivo, essendo stato rispettato il termine di 6 mesi e 31 giorni di sospensione feriale rispetto al deposito della sentenza, avvenuto in data 18 maggio 2018. 5.La prima censura è fondata e merita accoglimento. In proposito va sottolineato che la ricorrente, pur avendo, nella sua prospettazione, collegato la inclusione del cespite nella categoria E/7 alla finalità pubblica del trasporto del gas, ha denunciato, in modo chiaro ed inequivocabile, la violazione degli artt. 10 r.d. n. 652 del 1939, 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006. Quest’ultima disposizione (art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006), che recita “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”,risulta effettivamente essere stata disattesa nel caso di specie. Prima di affrontare tale profilo, occorre, però, brevemente soffermarsi sulla normativa e sugli orientamenti giurisprudenziali relativa alla categoria catastale E. 6.1.In via preliminare va ricordato che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b, sono esenti dall’i.c.i., i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e che, quindi, è particolarmente importante la distinzione degli immobili riconducibili alla categoria catastale D da quelli riconducibili alla categoria catastale E. Tuttavia, nel risolvere la questione posta dal presente ricorso (riconducibilità dei punti di intercettazione di linea di un metanodotto alla categoria catastale D/7 o E/9), deve tenersi presente che il sistema catastale non può essere sovrapposto a quello impositivo e che le categorie catastali sono individuate secondo logiche proprie, tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre, secondo logiche diverse e indipendenti, la legislazione fiscale si occupa del sistema impositivo, prevedendo eventuali agevolazioni o esenzioni, salva la verifica, da parte dell’interprete, della legittimità costituzionale di un’eventuale norma di favore alla luce dei parametri della capacità contributiva e della ragionevolezza. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 138 del 1998 la categoria catastale è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali. Secondo le tabelle catastali, nella categoria D sono compresi: come D/1, gli opifici ovvero le fabbriche, i capannoni, dove la materia prima viene lavorata e trasformata in prodotto; come D/2, gli alberghi con fine di lucro e le altre strutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento; come D/3, le sale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro; come D/4, gli ospedali e case di cura con fine di lucro; come D/5, gli istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro; come D/6, locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro; come D/7, fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; come D/8, fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; come D/9, edifici sospesi o galleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio; come D/10, fabbricati rurali; nella categoria E: come E/1, le stazioni per servizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto; come E/2, ponti comunali e provinciali a pedaggio; come E/3, fabbricati e costruzioni per esigenze pubbliche speciali (quali chioschi ed edicole che vendono giornali); come E/4, i recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali (ad esempio, i recinti che delimitano un’area dove si svolge il mercato); come E/5, i fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; come E/6, le torri, semafori e fari per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale; come E/7, i fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti; come E/8, le costruzioni e fabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia; come E/9: edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. 6.2. In ordine alla categoria catastale E, si osserva che in base ad un orientamento di questa Corte la qualificazione nel gruppo E)è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri) con una marcata caratterizzazione tipologico- funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Secondo tale impostazione, la legge instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E) e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale ed è dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento dell’immobile, accertare se la gestione del cespite presenti obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi. Resterebbe, invece, del tutto irrilevante la destinazione dell'impianto ad una attività di pubblico interesse, visto che non è affatto escluso l’esercizio di quest'ultima secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe. La conferma normativa di tale ricostruzione viene rinvenuta nell'art. 2, comma 40, della l. n. 262/2006, in base alla quale nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. In questo senso si è orientata Sez. 5, n. 23067 del 17/09/2019(Rv. 655054 - 01), secondo cui in tema di ICI, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quegli immobili con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, sicché, per tali impianti, non opera l'esenzione d i cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile solo ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (v. anche Sez. 5, n. 9427 del 4/04/2019, Rv. 653361 – 01, secondo cui l 'im posizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione - attività libero - imprenditoriale - e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento). Pure deve ricordarsi che, in tema di ICI, i parchi eolici sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio" e non nella categoria "E" in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, diversamente da quanto accade per le stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, che sono invece direttamente fruibili da parte degli utenti della rete viaria (Sez. 5, n. 14042 del 7/07/2020, Rv.658354 - 01) . In definitiva, secondo l’orientamento di questa Corte, ciò che rileva, ai fini dell’inclusione di un cespite nella categoria E, non è il perseguimento del pubblico interesse, bensì la marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili; mentre resta irrilevante la destinazione dell'impianto ad una attività di pubblico interesse, che può caratterizzare anche la produzione o il commercio di determinati beni. La decisione impugnata non risulta, pertanto, in contrasto con le norme invocate sotto tale profilo. 7.Non risulta d’ausilio nella soluzione della questione giuridica posta dal ricorso l’art. 1, commi 244 e 245 della l. n. 190 del 2014 (pure invocato dalla ricorrente). La disposizione de qua, stabilendo che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, l’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare», ha attribuito valore normativo a tale circolare. Tuttavia, la circolare richiamata fornisce direttiv e non per la classificazione di un immobile nella classe D) o E ), ma , piuttosto, per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare e, quindi, presuppone già risolto il problema in esame. Difatti, la circolare, nelle sue premesse, chiarisce che il tema dell’accertamento catastale delle unità immobiliari speciali e particolari è stato già oggetto di altri documenti (la circolare n. 4 del 16 maggio 2006 e n. 4 del 13 aprile 2007), che hanno approfondito gli aspetti che attengono alla corretta attribuzione della categoria catastale e i criteri generali per la corretta individuazione del minimo perimetro immobiliare, funzionalmente e redditualmente autonomo, ribadendo che le unità censite in entrambe le categorie dei gruppi D ed E sono costituite da immobili “non ordinari”, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Peraltro, la circolare n. 4 del 2006 precisa che “rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all’amplificazione dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l’uso civile o industriale, ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti solidi” e che “dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D”. 8.Dopo aver chiarito tali aspetti, come reso necessario dall’impostazione difensiva della ricorrente, appare necessario esaminare le norme, che risultano, invece, decisive ai fini del corretto inquadramento catastale dei punti di intercettazione di linea di un impianto di distribuzione del gas – punti di intercettazione di linea che, secondo quanto ricordato nel ricorso, sono definiti e descritti dal decreto del Ministero dello Sviluppo del 17 aprile 2008, punto 1.2. allegato A. Più precisamente i punti di lineasono le aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini e sono espressamente distinti dalle centrali di compressione, che sono, invece, il complesso dei dispositivi ed elementi posti lungo le condotte ed atti ad innalzare la pressione del gas perpermetterne il trasporto. 8.1. Dal punto di vista cronologico le prime fonti normative relative alle categorie castali D e E sono costituite dal r.d.l. n. 652 del 1939 e dal d.P.R. n. 1142 del 1949, che assoggettano entrambe le categorie alla medesima disciplina in ordine all’attribuzione della rendita. In particolare l’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 stabilisce che la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni è determinata con stima diretta per ogni singola unità e che si procede nello stesso modo per la determinazione della rendita castale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie, classi, per la singolarità delle loro caratteristiche. Anche l’art. 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949 distingue, da un lato, le unitàimmobiliari c ostituite da op i fici ed in generedai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni , e, dall’altro, le unità immobiliari che, per la singolarit à delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili. Proprio dall’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1142 del 1949, si evince che la categoria E deve comprendere quei cespiti che per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi: situazione che, in considerazione del contesto storico e dell’evoluzione sociale e tecnologica, è suscettibile di modiche, per cui alcuni cespiti che in un determinato momento erano ricondotti nella categoria E successivamente sono confluiti in altri categorie, in conseguenza della loro diffusione e della connessa possibilità di un raggruppamento in classi ai fini della loro valutazione. 8.2.Più recentemente l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006, ha stabilito che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Da questa disposizione (che, come già evidenziato, è decisiva nella soluzione della questione in esame) si ricava che non possono essere mai ricompresi nella categoria E i cespiti i quali, pur accedendo ad altro immobile di categoria E, in base, ad esempio, al criterio della ubicazione, non soltanto siano destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, ma presentino una loro autonomia funzionale e reddituale, ma si desume pure che devono essere ricompresi nella categoria E quei cespiti privi di qualsiasi autonomia funzionale e reddituale, a prescindere dalla loro eventuale accessorietà a cespiti iscritti in altri categorie, proprio per la loro peculiarità, per la loro impossibilità di essere raggruppati in classi e per la loro irrilevanza economica, in considerazione della mancanza del requisito dell’indipendenza strutturale e conseguentemente reddituale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed anche privi di una loro effettiva vocazione o destinazione, che possa prescindere dal bene a cui accedono. Tale interpretazione risulta l’unica coerente con la definizione legislativa dell’unità immobiliare, che si evince dalla complessiva disciplina catastale. Ai sensi dell'art. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939, "si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio";ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 1142 del 1949, “si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricatood insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova rappresentata, secondo l'uso locale, un cespite indipendente”; ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, del regolamento del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, “l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale” e sono da considerare unità immobiliari “anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1; del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”. Alla luce di questa rapida ricognizione normativa si evince che il manufatto, nella sua integrità o in una sua porzione, privo di autonomia funzionale e reddituale, non assurge, da un punto di vista catastale, ad una unità immobiliare, suscettibile di autonomo classamento e deve, quindi, essere ricondotto nella categoria residuale E/9, per la sua scarsa rilevanza economica. Né questa lettura si pone in contrasto con l’affermazione, contenuta in alcuni precedenti di questa Corte, secondo cui l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006, nello stabilire che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E12, E/ 3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale", instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro (v., ad esempio, tra le altre, Sez. 5, n. 14555 del 2021, non massimata), in quanto, come già sottolineato, il cespite del tutto privo di una sua autonomia strutturale, funzionale e conseguentemente reddituale, non ha una sua propria destinazione, diversa ed indipendente da quello a cui accede. 8.3. Coerentemente con questa impos tazione, la Corte ha affermato che la cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale( Sez. 5 , n. 6705 del 1 0/03/2020 , Rv. 657545 - 01) . Tale decisione ha valorizzato l’incapacità del cespite in esame, per la sua ubicazione, per le sue intrinseche caratteristiche strutturali e di destinazione, ad esplicare una sua autonom a funzion e ed a produrre un reddito proprio, diversi rispetto alla infrastruttura a cui è riconducibile.In proposito si è richiamato l’orientamento secondo cui « in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, [...] nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare [...]. Ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939, infatti "Si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio". Con l'art. 40 del d.p.r. n. 1142/1949, l'espressione risulta ulteriormente affinata, con la locuzione "che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente". Ciò che determina l'impossibilità di ricondurre i beni nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 è, dunque, la capacità di produrre reddito proprio (Sez. 5, ordinanza n. 14184 del 24/05/2019, n. m.). Nello stesso senso si colloca S ez. 5, n. 6828 dell’11/03/2020 (Rv. 657413 - 01), che ha affermato che, i n tema di classamento catastale, l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro. Del resto, in più precedenti di questa Corte si è valorizzato, quale elemento decisivo per l’inclusione nella categoria E ed in particolare in quella E/9, la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che ne determinano la sua inutilizzabilità e conseguentemente la sua incommerciabilità. In conclusione, nella categoria E/9 non rientrano i fabbricati o manufatti destinati a soddisfare un interesse pubblico, ma quelli privi di au tonomia funzionale e reddituale. 8.4. Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007, adottato proprio per l’attuazione del citato art. 2, comma 40, si legge che “per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorché utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno. L'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio”. 9. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento del secondo, sussistendo la denunciata violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, che può essere accertata secondo angolazioni diverse da quelle proposte dalla ricorrente, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al quale la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (v., da ultimo, Sez. 3, n. 18775, del 28/07/2017, Rv. 645168 - 01). Difatti, nel caso di specie, la ricorrente ha chiaramente denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 e la sentenza impugnata, che ha negato la inclusione del bene nella categoria E/9 esclusivamente in ragione della sua strumentalità alle esigenze dell’attività industriale (“le attrezzature contenute nell’immobile concorrono sicuramente all’attività industriale dell’impianto, anche perché la loro mancanza non permetterebbe l a funzionalità di una rilevante parte di conduttura”; “trattasi di un sito permanente e non temporaneo, quindi tendenzialmente non riconvertibile”), senza affatto porsi il problema della carenza di ogni sua autonomia funzionale e reddituale, si pone chiaramente in contrasto con il citato art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 del 2006. La sentenza deve essere, pertanto, cassata, ma la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con accoglimento del ricorso originario, atteso che i punti di intercettazione di linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 aprile 2008, richiamata nel ricorso e non contestata dalla controparte (vedi punto 1.2. dell’allegato A, che chiarisce che i punti di linea sono le aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamentodel gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini) non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, essendo privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all’impianto produttivo a cui accedono, potenzialità che può, invece, essere riconosciuta a cespiti destinati ad specifiche fasi di lavorazione o a specifici cicli produttivi, suscettibili di utilizzazione o collegamento a impianti diversi. 10. In conclusione, il ricorso proposto deve essere accolto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio devono essere integralmente compensate, stante la complessità ed assoluta novità della questione sottesa
Sentenza Cassazione n. 23385/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris