CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 33463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aprilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Latina rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., che era stato emesso il 24/05/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Latina nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita ai danni di Funghitex s.s. - Società agricola - per essersi indebitamente appropriata, nella qualità di dipendente di Funghitex s.s., di somme di proprietà di tale società effettuando dei bonifici dal conto corrente della stessa privi di giustificazione - e che aveva a oggetto il conto corrente n. 730 acceso dalla suddetta Ciccotti presso il [OSCURATO:PERSONA], sul quale erano stati effettuati parte dei menzionati bonifici. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Latina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, che viene qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. La ricorrente deduce, quale terza interessata, «violazione di legge per difetto dei requisiti e/o dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p. in relazione al terzo estraneo al reato ditta [OSCURATO:PERSONA]; mancata o erronea delibazione di circostanze decisive ai fini della pronuncia; motivazione apparente». La ricorrente lamenta che il Tribunale di Latina, violando l'art. 321 cod. proc. pen. e fornendo una motivazione meramente apparente, non avrebbe adeguatamente considerato che essa era del tutto estranea al reato commesso dalla Scannella e a qualsiasi condotta di favoreggiamento di tale indagata, che aveva fornito ampia prova - mediante la produzione dei relativi scontrini fiscali (atteso che non le era stata richiesta l'emissione di fattura), nonché dei messaggi scambiati dalla Scannella con i commessi del proprio negozio di abbigliamento - che le somme che erano state bonificate dalla stessa Scannella sul proprio conto corrente erano relative agli acquisti di numerosi capi di abbagliamento effettuati dall'indagata presso il proprio negozio, capi alla stessa consegnati, e che non aveva mai avuto motivo di dubitare che la propria cliente (cioè la Scannella) non fosse la titolare della società (cioè Funghitex s.s.) dalla quale provenivano i bonifici, come le era stato «sempre lasciato intendere», sicché essa aveva solo ricevuto dei legittimi corrispettivi, essendo del tutto inconsapevole del meccanismo delittuoso posto in essere dalla Scannella. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto osservare che il provvedimento genetico del G.i.p. del Tribunale di Latina è costituito da un decreto di sequestro preventivo ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., da un sequestro, quindi, motivato dal pericolo che la disponibilità di una cosa pertinente a un reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Sono, pertanto, inconferenti le sentenze della Corte di cassazione, invocate dalla ricorrente, Sez. 5, n. 24248 del 14/05/2021, Perrino, non massimata, e Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511-01, in quanto relative, la prima, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (previsto dal comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.), e la seconda all'applicazione, sempre, della confisca. Tanto osservato, si deve poi rilevare come la ricorrente non contesti la configurabilità del reato di appropriazione indebita in capo all'indagata [OSCURATO:PERSONA] ma deduca, sostanzialmente, la propria buona fede, per avere ricevuto i bonifici provenienti dal conto corrente della vittima del predetto reato (Funghitex s.s.) essendo del tutto inconsapevole del fatto che essi integrassero la commissione dello stesso, in particolare, in pagamento dei capi di abbigliamento che la Scannella aveva acquistato presso il proprio negozio; Scannella che essa pensava fosse la titolare di Funghitex s.s., come l'indagata le avrebbe «sempre lasciato intendere». Ciò premesso, il Tribunale di Latina ha anzitutto adeguatamente motivato sia in ordine alla pertinenza del denaro presente sul sequestrato conto corrente della ricorrente, congruamente ravvisata alla luce del fatto che il delitto di appropriazione indebita era stato commesso dalla Scannella proprio attraverso il trasferimento del denaro di proprietà di Funghitex s.s. su detto conto corrente, sia in ordine al periculum in mora, congruamente ravvisato alla luce della funzione del sequestro sia di impedire che il denaro illecitamente trasferito dalla Scannella sul conto corrente della Ciccotti potesse essere disperso, rendendo così non più recuperabile lo stesso denaro, sia di evitare la commissione di un ulteriore reato (quello di riciclaggio) attraverso il trasferimento delle somme. Quanto alla dedotta buona fede della Ciccotti, il Tribunale di Latina ha correttamente ritenuto che, trattandosi di un sequestro preventivo impeditivo (e non finalizzato alla confisca), preordinato a impedire la dispersione delle somme illecitamente sottratte a Funghitex s.s. e anche la commissione di nuovi reati che deriverebbero dal trasferimento delle stesse somme, la predetta dedotta buona fede del terzo titolare del conto corrente sul quale le stesse somme erano confluite non era, di per sé, rilevante. Tale conclusione del Tribunale di Latina è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (tra le tante: Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Decio, Rv. 283701-01; Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, la quale ha precisato in motivazione che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in quanto funzionale alla confisca). In ogni caso, il Tribunale di Latina ha comunque altresì adeguatamente motivato, con riguardo all'asserita buona fede della Ciccotti, come fosse ben difficile immaginare che la stessa, nel ricevere dei bonifici per ingenti importi, relativi all'acquisto di capi di abbigliamento, non dal conto corrente della sua cliente Scannella ma dal conto corrente di una società che, atteso il suo oggetto sociale, facilmente evincibile anche dal nome, ben difficilmente avrebbe comprato quel tipo di beni, e che recavano la causale «pagamento fornitore», non si fosse resa conto di una tale anomalia. Anche tale motivazione appare tutt'altro che apparente, mentre le censure della ricorrente introducono, in realtà, elementi di fatto o sollecitano una diversa valutazione degli elementi che sono stati valorizzati dal Tribunale di Latina, il che è estraneo al perimetro del sindacato della Corte di cassazione, tanto più a quello che è attribuito alla stessa Corte in tema di misure cautelari reali dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il quale è limitato alla «violazione di legge». In conclusione, nel rigettare la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente, il Tribunale di Latina non è incorso né nella violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. né nel vizio di mancanza della motivazione o di motivazione meramente apparente. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc