CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 gennaio 2021
Cassazione n. 23171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame, decidendo a seguito di annullamento con rinvio - da parte della Terza Sezione di questa Corte di legittimità - di precedente provvedimento di inammissibilità, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. ex art. 322-bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Genova, in data 23 gennaio 2021, aveva disposto il rigetto di una istanza di revoca del decreto di vendita dell'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a sequestro in funzione della confisca ex art. 301 T.U.L.D., di cui la [OSCURATO:PERSONA]. é armatrice. 1.1. Giova premettere che la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza resa il 18 maggio 2021, aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità, emessa dal Collegio del Riesame, dell'impugnazione proposta dalla medesima Società avverso il rigetto dell'istanza di revoca del decreto di vendita all'asta dell'imbarcazione, rilevando che quest'ultimo provvedimento - diversamente da quanto argomentato dal Tribunale genovese - era idoneo a costituire una modifica essenziale del vincolo cautelare e, pertanto, non poteva considerarsi atto di ordinaria amministrazione; come tale, pertanto, esso ben poteva formare oggetto di sindacato cautelare ex art. 322-bis cod.proc.pen., con la conseguenza che non poteva ravvisarsi al riguardo carenza di interesse a impugnare il detto provvedimento da parte della Società armatrice. 1.2. In estrema sintesi, quest'ultima si duole della decisione della Corte genovese conseguente ad istanza dell'amministratore giudiziario, che - dopo avere avuto la possibilità di utilizzare per lunghi anni il natante in sequestro in attività di charter primaverile ed estiva, che consentiva di evitare l'onerosità della gestione del bene in sequestro - aveva constatato che la limitazione delle attività di charter conseguente alla pandemia da Covid-19 aveva prodotto un rilevante passivo ed aveva così chiesto ed ottenuto la messa in vendita all'asta dell'imbarcazione, disposta dalla Corte d'appello il 30 dicembre 2020. La decisione non era stata resa nota alla [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia ne era ugualmente venuta a conoscenza 1'11 gennaio 2021, ma non aveva proposto appello contro di essa, preferendo invece chiedere la revoca del decreto di vencita, ciò che faceva in più occasioni successive, incontrando sempre il rigetto da parte della Corte territoriale; oggetto del presente giudizio é, in particolare, il provvedimento di rigetto di istanza di revoca emesso dalla Corte ligure il 23 gennaio 2021. 1.3. A seguito della sentenza di annullamento emessa ca questa Corte, il Tribunale del Riesame genovese ha affrontato il merito delle questioni proposte con l'impugnazione, che come si é detto afferisce il rigetto dell'istanza di revoca della vendita del natante avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 2021, con la quale la predetta Società aveva allegato la necessaria procura speciale ed aveva documentato l'avvenuto bonifico della somma di 500 mila euro in favore dell'amministratore giudiziario: il quale tuttavia, con nota del 22 gennaio 2021, rappresentava che il bonifico era stato eseguito su un conto corrente chiuso da tempo e diverso da quello della gestione; nel provvedimento di rigetto dell'istanza, la Corte di merito, facendo proprie le osservazioni dell'amministratore, osservava che il deposito di offerte di acquisto e la perdurante passività della gestione esponevano il predetto amministratore giudiziario, in caso di recesso unilaterale dalla procedura di vendita, a gravi forme di responsabilità civile, con conseguenze patrimoniali destinate a ricadere sull'Erario. 1.4. L'appello avverso il provvedimento reiettivo della Corte territoriale verteva sulla mancanza dei presupposti della vendita; sulla perdurante passività della gestione dell'amministratore; sulla mera natura di errore materiale dell'effettuazione del bonifico su un conto corrente diverso da quello della gestione, errore prontamente emendato; sul rilascio di un'incondizionata manleva a favore dell'amministrazione giudiziaria e dell'erario per eventuali responsabilità precontrattuali nei confronti dei terzi partecipanti all'asta; sulla circostanza che, comunque, la confisca non era ancora divenuta irrevocabile. 1.5. Nel rigettare l'appello, il Tribunale del Riesame, dopo avere constatato che le lagnanze oggetto del gravame costituivano altrettanti nova rispetto all'istanza di revoca, come tali preclusi in sede di appello, ha, in estrema sintesi, osservato che la proposizione di doglianze come quelle articolate avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del decreto dispcsitivo della vendita dell'imbarcazione é qualificabile come una surrettizia proposizione di un gravame avverso quest'ultimo decreto, eludendone i termini, a fronte del fatto che il decreto di vendita non era stato autonomamente impugnato nel termine di legge, sebbene la Società armatrice ne fosse comunque venuta a conoscenza; nella specie, inoltre, a seguito della scelta della [OSCURATO:PERSONA] di chiedere la revoca del decreto di vendita anziché impugnare il decreto stesso, si pone secondo il Tribunale un problema di limite alla devoluzione delle questioni precedentemente non proposte, limite che non vi sarebbe stato ove la Società predetta avesse fin da subito direttamente impugnato il decreto di vendita. Per quanto più specificamente attiene ai motivi dell'appello, il Tribunale ha osservato che l'unico pertinente al thema decidendum introdotto con l'istanza di revoca originariamente proposta (che aveva ad oggetto l'idonea garanzia economica offerta ex novo dalla società) costituisce un novum incompatibile con lo schema parzialmente devolutivo dell'appello cautelare, avendo esclusivamente ad oggetto la reiterazione del bonifico in favore dell'amministrazione giudiziaria: elemento che in realtà non é pertinente alla motivazione a base dell'originaria istanza di revoca, oltre a dimostrare una forma di acquiescenza al provvedimento impugnato, riguardando unicamente l'emenda dell'errore ivi evidenziato nell'effettuazione del bonifico. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale genovese, propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore e per il tramite dei suoi difensori di fiducia Nell'unico motivo di doglianza, preceduto da una premessa riassuntiva dei termini della questione, la Società ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'istituto della revoca e all'assenza di preclusioni in materia, contestando altresì la formazione di un giudicato cautelare per l'omessa impugnazione del decreto di vendita, avuto riguardo a circostanze sopravvenute. Richiamata la giurisprudenza apicale di legittimità riguardante la revocabilità delle misure cautelari reali, che non incontra preclusioni di sola nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare, la Società esponente esclude altresì che possa parlarsi di una forma di acquiescenza all'originario decreto di vendita, proprio in ragione della proposizione dell'istanza di revoca e del fatto che la stessa provvista messa a disposizione del commissario giudiziale era chiaramente finalizzata a rendere non più impellente la vendita del natante. Inoltre la Società ricorrente evidenzia che la revoca del decreto, attraverso la rimozione dei presupposti che avevano determinato la decisione della Corte d'appello, era vista come il mezzo più rapido per l'eliminazione del pregiudizio. Contesta infine la Società esponente l'assunto del Tribunale genovese secondo il quale l'atto di appello conterrebbe elementi nuovi incompatibili con quelli oggetto dell'originaria istanza di revoca: ed invero, a fronte della tesi in allora sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] (secondo la quale il versamento effettuato sul conto dell'amministratore giudiziario costituiva una provvista idonea ad assicurare la gestione della nave) la Corte di merito aveva affermato che al contrario la provvista non era sufficiente; e tale assunto veniva confutato con l'atto d'appello dall'odierna ricorrente, ciò che esclude la configurabilità di un novum nell'odierno appello rispetto all'istanza originaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, per carenza sopravvenuta d'interesse. Ed invero, risulta agli atti che la vicenda processuale di merito si é conclusa, con sentenza della Corte d'appello di Genova in data 26 gennaio 2022, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2022, con l'assoluzione di tutti gli imputati e con la revoca della confisca del natante [OSCURATO:PERSONA], di cui viene disposta la restituzione.1.1. A nulla rileva, nella presente sede, il fatto che, nelle rr ore della decisione, il natante sia stato venduto a terzi. Ed invero, deve constatarsi che, quand'anche l'odierno ricorso avesse trovato accoglimento, l'intervenuta revoca della confisca del [OSCURATO:PERSONA] - disposta unitamente alla definitiva assoluzione degli imputati - non avrebbe comportato per la Società ricorrente alcun vantaggio pratico nella situazione venutasi a delineare in conseguenza della vendita dell'imbarcazione; ed é noto che, nell'ambito del giudizio penale, la nozione di interesse ad impugnare non si fonda sul principio della soccombenza (come in ambito civilistico), ma su basi essenzialmente utilitaristiche: deve cioé avere lo scopo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato per sostituirlo con altro provvedimento più vantaggioso (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). In pratica, ove intenda ottenere ristoro della vendita a terzi, la Società odierna ricorrente potrà considerare l'eventualità di esperire altri rimedi in sede giurisdizionale; ma non risulta che l'accoglimento dell'odierno ricorso consentirebbe alla Società medesima di ottenere alcun rimedio direttamente e concretamente utile. 1.2. E' appena il caso di evidenziare che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non dovuta a colpa della Società ricorrente (cfr. C.Cost., sentenza n. 186/2000), non comporta per la stessa alcun addebito in termini di spese o di sanzioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso