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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27427/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco PATARNELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto per reati ostativi di "prima fascia" ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 6 novembre 2023 che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., mancando i presupposti di legge, come recentemente precisati e modificati dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

2. [OSCURATO:PERSONA] CAIA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione.

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia operato una valutazione solo parziale dei profili positivi riferibili al detenuto all'esito di circa due decenni di detenzione, fondando il rigetto della domanda di permesso premio solo su una meramente affermata omessa recisione dei legami con la criminalità organizzata.

Con riferimento all'assolvimento delle obbligazioni civili il ricorrente segnala di essere impossibilitato, in ragione della condizione di personale indigenza, dimostrata anche dalla circostanza di aver avanzato domanda di remissione del debito.

Ricorda che l'ultimo reato addebitato risale al 2007 - anno dell'arresto - senza alcuna successiva condanna o anche solo iscrizione di procedimenti penali.

Deduce di avere sempre mantenuto una condotta regolare e una costante partecipazione alle attività trattamentali e al percorso rieducativo, confermata anche dalla costante concessione della liberazione anticipata e dalle informazioni intramurarie.

Sottolinea come il rigetto si fondi esclusivamente sulla natura dei reati oggetto della condanna in espiazione, ritenuti presuntivamente sintomatici di pericolosità sociale, finendo col prevedere un automatismo preclusivo oramai rimosso dal legislatore, a dispetto di quanto emerge dall'osservazione svolta nei lunghi anni di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

Il comma 8 dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

2.1. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

2.2. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro della normativa in vigore al momento della valutazione del reclamo da parte del Tribunale deve, ulteriormente, tenersi conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 199 del 2022 che, sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha modificato l'art. 4-bis ord. pen.

Con la citata sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Attraverso tale decisione è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia.

La Corte costituzionale ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, ledeva i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, poiché la sua assolutezza — basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie — impediva alla magistratura di sorveglianza di valutare, in concreto e secondo criteri individualizzanti, il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva.

La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato.

Piuttosto — ha evidenziato la Corte costituzionale — le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.

2.3. Il legislatore, come si è detto, ha recepito le indicazioni del giudice delle leggi e ha modificato il comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen., il quale oggi prevede: «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».

2.4. Dunque, al momento della delibazione del Tribunale di sorveglianza, sulla scorta di tali principi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio era specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni dovevano, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).

Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.

In questa direzione si è posta, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.

3. Tanto premesso, le doglianze sviluppate dal ricorrente sono orientate ed ottenere una non consentita rivalutazione del merito del provvedimento, ipotizzando generiche contraddizioni e illogicità della motivazione, peraltro senza confrontarsi con le disposizioni normative contenute nell'art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 199/2022, che ha convertito in legge il D.L. 162/2022.

L'ordinanza impugnata, che a sua volta legittimamente richiama il non contestato percorso motivazionale del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la domanda di permesso, fa corretta applicazione del dato normativo, quale emerge dal combinato disposto dell'art. 30-ter ord. pen. e dell'art. 4-bis ord. pen. vigente, come novellato nel 2022, ed esamina compiutamente la posizione del detenuto ai fini della concessione del permesso, soppesandone motivatamente le informazioni relative all'intero percorso detentivo.

3.1. I giudici di sorveglianza hanno evidenziato, senza ricevere critiche specifiche, che l'equipe incaricata del percorso di trattamento ha escluso, nell'immediato, l'apertura a esperienze extra murarie in ragione di una valutazione soggettiva del percorso e del grado di pericolosità del detenuto.

Del resto, la non contestata esistenza e piena operatività, nell'attualità, del clan di 'ndrangheta cui appartiene il detenuto, il coinvolgimento in esso di congiunti e famigliarì e lo specifico contegno assunto dall'istante — che, dopo avere richiesto di rendere dichiarazioni alla competente Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, si è rifiutato di essere esaminato — configurano sia la non totale e definitiva esclusione di contatti con l'organizzazione di appartenenza, sia il pericolo di ripristino.

3.2. Il ricorso, in conclusione, omette di confrontarsi con la specifica valutazione, pienamente aderente al richiamato principio di diritto, compiuta dai giudici di merito in ordine alla pericolosità sociale del detenuto, desunta dalla rilevantissima storia criminale dello stesso, caratterizzata dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa con ruolo di spicco, l'assenza di qualsivoglia manifestazione di collaborazione, distacco o semplice dissenso dalla storia criminale che possa essere valutato quale indice di revisione critica, tanto che l'accertata operatività del clan e l'assenza di indicazioni circa il mutamento del ruolo del condannato in esso svolto, sono stati non illogicamente giudicati ostativi al permesso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco PATARNELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto per reati ostativi di "prima fascia" ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 6 novembre 2023 che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., mancando i presupposti di legge, come recentemente precisati e modificati dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 2. [OSCURATO:PERSONA] CAIA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia operato una valutazione solo parziale dei profili positivi riferibili al detenuto all'esito di circa due decenni di detenzione, fondando il rigetto della domanda di permesso premio solo su una meramente affermata omessa recisione dei legami con la criminalità organizzata. Con riferimento all'assolvimento delle obbligazioni civili il ricorrente segnala di essere impossibilitato, in ragione della condizione di personale indigenza, dimostrata anche dalla circostanza di aver avanzato domanda di remissione del debito. Ricorda che l'ultimo reato addebitato risale al 2007 - anno dell'arresto - senza alcuna successiva condanna o anche solo iscrizione di procedimenti penali. Deduce di avere sempre mantenuto una condotta regolare e una costante partecipazione alle attività trattamentali e al percorso rieducativo, confermata anche dalla costante concessione della liberazione anticipata e dalle informazioni intramurarie. Sottolinea come il rigetto si fondi esclusivamente sulla natura dei reati oggetto della condanna in espiazione, ritenuti presuntivamente sintomatici di pericolosità sociale, finendo col prevedere un automatismo preclusivo oramai rimosso dal legislatore, a dispetto di quanto emerge dall'osservazione svolta nei lunghi anni di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». Il comma 8 dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 2.1. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 2.2. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro della normativa in vigore al momento della valutazione del reclamo da parte del Tribunale deve, ulteriormente, tenersi conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 199 del 2022 che, sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha modificato l'art. 4-bis ord. pen. Con la citata sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Attraverso tale decisione è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, ledeva i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, poiché la sua assolutezza — basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie — impediva alla magistratura di sorveglianza di valutare, in concreto e secondo criteri individualizzanti, il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva. La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. Piuttosto — ha evidenziato la Corte costituzionale — le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. 2.3. Il legislatore, come si è detto, ha recepito le indicazioni del giudice delle leggi e ha modificato il comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen., il quale oggi prevede: «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». 2.4. Dunque, al momento della delibazione del Tribunale di sorveglianza, sulla scorta di tali principi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio era specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni dovevano, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si è posta, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 3. Tanto premesso, le doglianze sviluppate dal ricorrente sono orientate ed ottenere una non consentita rivalutazione del merito del provvedimento, ipotizzando generiche contraddizioni e illogicità della motivazione, peraltro senza confrontarsi con le disposizioni normative contenute nell'art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 199/2022, che ha convertito in legge il D.L. 162/2022. L'ordinanza impugnata, che a sua volta legittimamente richiama il non contestato percorso motivazionale del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la domanda di permesso, fa corretta applicazione del dato normativo, quale emerge dal combinato disposto dell'art. 30-ter ord. pen. e dell'art. 4-bis ord. pen. vigente, come novellato nel 2022, ed esamina compiutamente la posizione del detenuto ai fini della concessione del permesso, soppesandone motivatamente le informazioni relative all'intero percorso detentivo. 3.1. I giudici di sorveglianza hanno evidenziato, senza ricevere critiche specifiche, che l'equipe incaricata del percorso di trattamento ha escluso, nell'immediato, l'apertura a esperienze extra murarie in ragione di una valutazione soggettiva del percorso e del grado di pericolosità del detenuto. Del resto, la non contestata esistenza e piena operatività, nell'attualità, del clan di 'ndrangheta cui appartiene il detenuto, il coinvolgimento in esso di congiunti e famigliarì e lo specifico contegno assunto dall'istante — che, dopo avere richiesto di rendere dichiarazioni alla competente Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, si è rifiutato di essere esaminato — configurano sia la non totale e definitiva esclusione di contatti con l'organizzazione di appartenenza, sia il pericolo di ripristino. 3.2. Il ricorso, in conclusione, omette di confrontarsi con la specifica valutazione, pienamente aderente al richiamato principio di diritto, compiuta dai giudici di merito in ordine alla pericolosità sociale del detenuto, desunta dalla rilevantissima storia criminale dello stesso, caratterizzata dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa con ruolo di spicco, l'assenza di qualsivoglia manifestazione di collaborazione, distacco o semplice dissenso dalla storia criminale che possa essere valutato quale indice di revisione critica, tanto che l'accertata operatività del clan e l'assenza di indicazioni circa il mutamento del ruolo del condannato in esso svolto, sono stati non illogicamente giudicati ostativi al permesso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Di