CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 03823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29006/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 104; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 76; -controricorrente - avverso la sentenza n. 773 /1 9 /1 9 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 18/2/2019; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. MODERNA D’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2014 emesso dal Comune di Frosinone sul presupposto che la superficiein esso indicata doveva essere esente da imposizione ai sensi dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 4, comma 3, del Regolamento comunale. 2. La CTR con la sentenza n. 773/19/2019, depositata il 18.2.2019, accoglieva l’appello proposto dalComune di Frosinone in quanto, da un lato, la contribuente aveva omesso di adempiere all’onere informativo alla stessa imposto circa l’esistenza delle condizioni per ottenere l’esenzione richiesta e, in particolare, risultando la superfice sottoposta a tassazione destinata ad usi diversi (uso uffici, artigianale e parte scoperta), non aveva provveduto ad indicare all’amministrazione comunale l’estensione dell’area in cui venivano prodotti in via esclusiva rifiuti speciali. 3.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi. 4.Il Comune di Frosinone ha depositato controricorso. Considerato che 1.Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deduce, ex art 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per non avere la CTR tenuto conto del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 113714 della CTP di Frosinone emessa tra le stesse parti e al medesimo immobile con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento TARSU relativo al periodo dal 2007 al 2011.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l’omesso esame da parte della CTR della sentenza della CTP indicata nel motivo che precede. 3. Con il terzo motivo la società contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 2011 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011 e degli artt. 62 e seguenti del d.lgs. n. 507 del 1993, del d.lgs. n. 22 del 1997, dell’art. 9, comma 1, del Regolamento del Comune di Frosinone sulla tassa sui rifiuti. Ed ancora, viene denunciato il contrasto con gli artt. 5 e 7 della l. n. 212 del 20020 con l’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Con tale articolato motivo la ricorrente deduce che la CTR non ha tenuto conto della circostanza, pacifica in quanto riportata anche nell’atto di accertamento impugnato, che negli immobili oggetto di imposizione svolge attività lavorativa che comporta la produzione di rifiuti speciali (pneumatici) e, dunque, l’esenzione dal pagamento della TARSU secondo quanto previsto dalle norme richiamate. Viene, poi, rilevato che l’omessa denuncia delle aree sulle quali sono prodotti rifiuti speciali posta a fondamento della sentenza della CTR,in conseguenza del relativo motivo di appello formulato dal Comune di Frosinone, non risulta essere il presupposto dell’atto di accertamento impugnato, il quale si fondava esclusivamente sul mancato pagamento del tributo in esame, conseguendone da ciò il difetto di motivazione e la violazione delle relative norma sopra indicate. 4.Con il quarto motivo viene censurata, ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., la sentenza della CTR nella parte in cui afferma che l’eccepito difetto di contraddittorio endoprocedimentale doveva essere sollevato dinnanzi al giudice di primo grado senza tener conto che, in realtà, ciò era avvenuto. 5.Il primo e il secondo motivo, da trattarsi in modo unitario in quanto avvinti da stretta connessione, non sono fondati.Nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 5766 del 2021 Rv. 660691- 01). Nel caso di specie, l’accertamento compiuto dalla C.T.P. di Frosinone con la sentenza n. 1137/2014 riferito all’esenzione dal pagamento della TARSU per il periodo 2007-2011 da parte del contribuente ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 , non può essere esteso agli anni successivi e, per quanto in questa sede specificamente rileva, all'anno 2014, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto chel’individuazione delle aree esenti dal pagamento del tributo attiene ad una situazione di fatto e che, dunque, richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta. Proprio la irrilevanza, ai fini del decidere, del dedotto giudicato pone in luce l’infondatezzadel vizio di omesso esame sollevato dalla ricorrente. Va, infatti, affermato che il mancato esame di un documento pù essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Tali circostanze, per le motivazioni sopra esposte, non ricorrono nel caso di specie.6.Il terzo motivo non è fondato. Ilregime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU ̀ stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd Decreto Ronchi), e questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente). In particolare, l'art. 238 cit., al comma 1, prevede che «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ̀ soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». Poich́ tale regolamento ministeriale non ̀ stato adottat o (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA1, prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto dei commi 183 e 184 della l. n. 296 del 2006 ( Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. La tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L'imposta ̀ dovuta, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 6.1Tale tassa ̀ dovuta per l’occupazione o la detenzi one di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale(art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1992). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2) . Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (art 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993). 6.2 Alla luce del riporto quadro normativo è univoco l’ indirizzo di questa Corte secondo cui, per il riconoscimento delle riduzioni di superficie o tariffarie previste per i locali e le aree produttive di rifiuti speciali è obbligatoria la comunicazione di delimitazione della superficie tassabile e di quella esclusa. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo(Cass. n. 19469 del 15/09/2014 Rv. 632445 - 01) . Ed invero, incombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree chenon concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibilesecondo quanto disposto dall’art. 62, comma 3, cit. Infatti, puroperando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa ̀ posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (art. 62, comma 1, cit.) (cfr. Cass. n. 13768del 2016). L’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, poi,che la riduzione della superficie tariffaria possa avere effetto soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione. 6.3Nella specie la CTR ha accertato che la contribuente non ha mai presentato alcuna denuncia con la quale venivano indicate le aree nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali; accertamento che non risulta attinto da alcuna specifica censura da parte della ricorrente. 6.4Non risulta, poi, cogliere nel segno la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. E’, infatti, evidente che l’azione di recupero da parte dell’ente territoriale trovava causa nel mancato pagamento del tributo da parte della contribuente; mancato pagamento che, evidentemente, trova causa proprio nell’omessa doverosa denuncia da parte della ricorrente, di talché l’ una circostanza ̀ presupposto dell’altra secondo un fenomeno di causa-effetto, risultando frutto di un illogico salto interpretativo ritenerle distinte ed autonome. 7. Il quarto motivo non è fondato dovendosi procedere, ex art. 384 c.p.c., alla correzione sul punto della motivazione della sentenza di merito, con sostituzione solo in diritto e non comportando ciò indagini o valutazioni di fatto, nonché la violazione del principio dispositivo. Va preliminarmente rilevata la differenza tra i due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Consegue da quanto sopra che il motivo di censura proposto va ricondotto nell’ambito della violazione dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. Orbene, seppure la CTR ha erroneamente rigettato l’eccezione afferente la presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale - sull’ errato assunto che essa non era stata prospettata in primo grado - essa deve ritenersi infondata in quanto tale contradditorio deve essere oggetto di specifica previsione normativa (come nel caso dei tributi armonizzati), assente nel caso dei tributi localiassumendo sul punto rilievo il principio affermato da Sez. U, n. 24823 del 2015 (Rv. 637604 -01) secondo cui « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito».8. Le spese seguono la soccombenza. 9.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole in euro 2.600,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del