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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39901/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di rapina e lesioni personali.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione sia alla valutazione delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità, con particolare riferimento al riconoscimento dell'imputata, sia alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Le censure della ricorrente sono generiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni della pronuncia impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

Nel caso di specie, i Giudici del merito, tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo (v. f. 2, 3 e 4 della pronuncia impugnata), hanno affermato - con particolare riferimento all'identificazione della ricorrente - che le due persone offese nell'immediatezza avevano indicato agli operanti l'imputata (era stata bloccata dal buttafuori) e l'avevano descritta dettagliatamente il giorno successivo, riconoscendola tra le fotografie contenute in un album; l'avevano poi riconosciuta anche in udienza.

Alla luce di siffatte emergenze il Collegio territoriale ha ritenuto che non vi fossero dubbi sull'efficacia dimostrativa del riconoscimento effettuato dalle persone.

Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Rv. 279437) ha già affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice.

A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata le doglianze della ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2.2 La doglianza sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è priva di specìficità.

Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi - come avvenuto nel caso in esame - quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli ir L A ostinacc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di rapina e lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione sia alla valutazione delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità, con particolare riferimento al riconoscimento dell'imputata, sia alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Le censure della ricorrente sono generiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni della pronuncia impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Nel caso di specie, i Giudici del merito, tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo (v. f. 2, 3 e 4 della pronuncia impugnata), hanno affermato - con particolare riferimento all'identificazione della ricorrente - che le due persone offese nell'immediatezza avevano indicato agli operanti l'imputata (era stata bloccata dal buttafuori) e l'avevano descritta dettagliatamente il giorno successivo, riconoscendola tra le fotografie contenute in un album; l'avevano poi riconosciuta anche in udienza. Alla luce di siffatte emergenze il Collegio territoriale ha ritenuto che non vi fossero dubbi sull'efficacia dimostrativa del riconoscimento effettuato dalle persone. Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Rv. 279437) ha già affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice. A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata le doglianze della ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2.2 La doglianza sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è priva di specìficità. Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi - come avvenuto nel caso in esame - quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli ir L A ostinacc
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