CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 29093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso per l'infondatezza di tutti i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., o in subordine della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., per espiare la pena di undici mesi e ventuno giorni di reclusione quale residuo della maggior pena irrogata con la sentenza emessa il 21 maggio 2018 dal Tribunale di Lucca, per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale ha ritenuto non concedibili le misure alternative richieste perché l'istante è risultato non dimorare all'indirizzo indicato, dove risiede il fratello, e non svolgere l'attività lavorativa indicata nell'istanza, anche perché, secondo le informazioni raccolte, egli si troverebbe da tempo in Marocco. Il procedimento era stato in precedenza rinviato per consentire di dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nell'istanza, ma non era stata prodotta alcuna documentazione che attestasse una modifica della situazione, essendo irrilevante la dichiarazione del fratello di disponibilità all'accoglienza, in quanto priva di data. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo egli lamenta la nullità dell'ordinanza per inosservanza delle norme processuali. Egli è stato espulso dal territorio dello Stato, a seguito della condanna in esecuzione, sin dal dicembre 2019, e nonostante le richieste rivolte all'ambasciata italiana in Marocco ha ottenuto un nuovo appuntamento solo per il 14 giugno 2022. Egli si trovava, quindi, nell'assoluta impossibilità di rientrare in Italia e di partecipare all'udienza fissata per discutere della sua istanza, situazione che non viene neppure menzionata nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale avrebbe dovuto, perciò, rinviare nuovamente l'udienza, al fine di permettergli la partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso censura la contraddittorietà della motivazione. Nonostante non abbia concesso il rinvio dell'udienza, il Tribunale ha affermato che l'istante si trova in Marocco, così emettendo una motivazione palesemente contraddittoria. Inoltre è errata l'omessa valutazione della dichiarazione di disponibilità resa dal fratello solo perché priva di data, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'epoca in cui era stata rilasciata, e non ritenerla priva di rilievo. ('^ 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso per l'infondatezza di tutti i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico, nonché manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente stesso afferma di essere stato espulso dall'Italia nel dicembre 2019, e si troverebbe pertanto in Marocco da quell'epoca. Da allora non risulta essersi tempestivamente e validamente attivato per ottenere un permesso per poter rientrare in Italia e partecipare alle udienze fissate per decidere sulla sua istanza. In particolare, egli chiese ed ottenne il rinvio dell'udienza fissata per il giorno 23 dicembre 2021 davanti al Tribunale di sorveglianza, asserendo l'impossibilità di uscire dal Marocco a causa delle restrizioni vigenti in quel Paese per l'emergenza pandemica in atto ma, in realtà, non dimostrò di essersi attivato tempestivamente per ottenere un permesso di rientro in Italia, in quanto, al contrario, dichiarò di non avere neppure presentato la relativa istanza alla questura competente. All'udienza di rinvio, fissata per il giorno 10 maggio 2022, egli non ha in alcun modo dimostrato di essersi attivato per ottenere il necessario permesso, né ha indicato ragioni che gli impedissero di uscire dal Marocco. Infatti, nella memoria depositata presso il Tribunale di sorveglianza per quell'udienza, egli ha allegato solo la fissazione di un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Marocco per il giorno 14 giugno 2022. Non ha però dimostrato, né allegato, di avere avanzato tempestivamente la relativa richiesta, né di avere svolto la necessaria procedura presso la questura competente per ottenere il permesso di rientrare in Italia al fine di partecipare all'udienza. Egli, quindi, non è trattenuto in Marocco contro la sua volontà né gli è impedito di rientrare in Italia, bensì, per quanto dimostrato e anche solo allegato, egli ha volontariamente deciso di non presentarsi in udienza, non avendo svolto tempestivamente le procedure necessarie per ricevere le relative autorizzazioni. La decisione dei Tribunale di sorveglianza di deliberare sulla sua domanda, senza concedere altri rinvii, è dunque legittima, non essendo stata dimostrata, come detto, una impossibilità dell'istante di parteciparvi. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare è stata respinta perché l'istante non ha dimostrato di domiciliare nel luogo indicato, e di poter svolgere un'attività lavorativa. Il ricorrente non ha negato tali circostanze, e si è limitato a sostenere che l'ordinanza è contraddittoria laddove riconosce che egli risiede in Marocco, senza però concedere il richiesto rinvio dell'udienza, ed è errata laddove ha ritenuto non rilevante la dichiarazione di disponibilità del proprio fratello di accoglierlo nella sua abitazione, solo perché priva di data. L'ordinanza impugnata, però, non è contraddittoria, in quanto non nega che lo [OSCURATO:PERSONA] risieda in realtà in Marocco, ed anzi indica tale circostanza nel corpo della motivazione, sia pure in termini dubitativi. La sua stabile residenza all'estero, però, non è stata ritenuta ostativa per la trattazione dell'udienza perché la sua assenza è stata legittimamente ritenuta volontaria, per le ragioni sopra esplicitate. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi rigettato la richiesta di una misura alternativa alla detenzione perché ha ritenuto tale beneficio non eseguibile, per la mancanza di uno stabile domicilio in Italia e per la mancanza di un lavoro. Tale motivazione è corretta e non illegittima, in quanto la falsa indicazione di un domicilio, sicuramente non attuale nel momento di formulazione dell'istanza e di trattazione dell'udienza, e la mancanza di un'attività lavorativa, impediscono di esprimere la valutazione prognostica positiva richiesta per entrambe le misure alternative indicate. La permanenza dell'istante all'estero, stabile dal dicembre 2019, ha reso poi impossibile qualunque valutazione circa I comportamento tenuto nell'ultimo anno, come previsto dall'art. 47 Ord. pen. L'obiezione formulata in merito all'affermazione di irrilevanza della dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal fratello dell'istante perché priva di data, sostenendo il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere accertamenti circa l'epoca della sua sottoscrizione, è manifestamente infondata. Tale dichiarazione è infatti inidonea a dimostrare l'effettivo possesso di un domicilio in Italia, da parte del ricorrente, finalizzato a consentire l'esecuzione della pena mediante una misura alternativa alla detenzione, perché è del tutto generica e non contiene neppure un'affermazione di disponibilità, da parte del fratello, ad accogliere l'istante in detenzione domiciliare, ovvero di disponibilità a mantenerlo. L'accertamento della sua veridicità e tempestività, quindi, non eliminerebbe tali vizi. Esso, inoltre, risulterebbe in ogni caso irrilevante, perché non consentirebbe comunque di superare il rilievo della mancanza di una prospettiva di lavoro, ritenuta anch'essa ostativa all'accoglimento della domanda. Questo motivo di ricorso è quindi generico, perché il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nulla opponendo ai rilievi, ritenuti rilevanti per la decisione di rigetto, della insussistenza del domicilio indicato dal condannato, della mancanza di un'attività lavorativa, e della sua ormai stabile permanenza all'estero. 2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore