CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 16177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9381/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7976/2021, pubblicata in 4.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali 1. Con sentenza n. 7976/2021 il Tribunale di Napoli, respingendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dal ricorrente avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi professionali relativi alladifesa in un giudizio civile del [OSCURATO:PERSONA] “S” di [OSCURATO:PERSONA] n. 115 di Portici. Dopo aver premesso che l’opposizione andava proposta con ricorso e che, tuttavia, in applicazione della sanatoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 4 d.lgs. 150/2011, se proposta con citazione, era sufficiente che l’atto fosse notificato nel rispetto del termine di gg. 40 previsto dall’art. 641 c.p.c., il giudice ha dato atto che il decreto monitorio era pervenuto al Condominio in data 28.8.2014 e che la citazione era stata notificata il 27.10.2014, quindi tardivamente. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di ricorso. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 155, commi quarto e quinto, c.p.c., sostenendo che la tempestività dell’opposizione era stata ampiamente dimostrata con quanto dedotto nella citazione di appello e con la comparsa conclusionale, ove era stato evidenziato che la notifica era stata chiesta in data 27.10.2014 poiché il 25.10.2014, ultimo giorno utile, cadeva di sabato. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per aver il Tribunale trascurato che l’ultimo giorno utile per la notifica, ossia il 25.10.2014, cadeva di sabato ed era prorogato al 27.10.2014, data in cui l’atto era stato spedito. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., per non aver il Tribunale pronunciato sul motivo di appello con cui era stato evidenziato che il primo giudice non aveva esaminato gli elementi che dimostravano la tempestività dell’opposizione. 2. I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente siccome connessi, sono fondati. La sentenza, pur ponendo in rilievo che il decreto ingiuntivo era stato notificato al Condominio in data 28.8.2014 e che il termine ultimo per proporre opposizione era il 25.10.2014, ha omesso di considerare che tale giorno cadeva di sabato ed era quindi prorogato – ai sensi dell’art. 155, comma quinto, c.p.c. - al giorno feriale successivo, ossia il 27.10.2014, data nella quale era stata inviata la notifica a mezzo raccomandata. L’opposizione era tempestiva anzitutto perché, ai sensi dell’art. 4, comma quinto, D.lgs. 150/2011, il rispetto del termine fissato dall’art. 641 c.p.c. andava verificato in applicazione del rito prescelto, anche se non conforme alle previsioni dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 (Cass. 24069/2019). Se, quindi , il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di legge (Cass.8045/2023; Cass. s.u. 758/2022; Cass. 7696/2021). Per accertare la tempestività della notifica della citazione, occorreva inoltre tener conto dei principi in tema di scissione degli effetti tra notificante e notificato, venendo in rilievo la data di spedizione dell’atto e non quella di effettiva ricezione (Cass. s.u. 10216/2006). La notifica della citazione, spedita in data in data 27.10.2015, era, pertanto, tempestiva. Sono – di conseguenza - accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sez