CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2023
Cassazione n. 26283/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2022, e depositata in data 28 gennaio 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di appello cautelare, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha disposto, in riforma del provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia in carcere, con riferimento al reato di tentata estorsione (capo 40). Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'attuale ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione, commessa tra il 20 novembre e 1'8 dicembre 2017 mediante minacce telefoniche e tramite SMS al fine di ottenere la restituzione di 700,00 euro, desumendoli dal contenuto di messaggi inviati tramite utenza cellulare. Il medesimo Tribunale, inoltre, ha ravvisato le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. con riguardo a tale episodio, in particolare valorizzando la sottoposizione dell'indagato alla custodia in carcere in data 5 ottobre 2021 per i delitti di associazione mafiosa, estorsione e trasferimento fraudolento di valori. L'ordinanza del G.i.p. aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura per difetto di attualità delle esigenze cautelari. 2.. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 393 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, comunque, alla mancata qualificazione del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si deduce, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata si fonda su conversazioni ritenute dallo stesso Tribunale non idonee ad affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di traffico di stupefacenti e che, comunque, le minacce formulate per ottenere la restituzione dei 700,00 euro non evidenziano la causale del rapporto, e, quindi, non lasciano comprendere se la condotta mirasse a realizzare un ingiusto profitto, in particolare in ragione dell'illiceità del credito vantato. Si 'deduce, in secondo luogo, che, nella specie, sarebbe al più ravvisabile la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia perché la richiesta, sebbene formulata in «toni molto accesi e per certi versi minacciosi», non avrebbe comunque raggiunto un livello di coercizione tale da inibire l'autodeterminazione della vittima, sia perché non è accertata la causale del credito vantato (si cita, in particolare, Sez. U, n. 29541 del 2020). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, a norma dell'artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Si deduce che il Tribunale, ai fini del giudizio su attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ha omesso di considerare che la condotta ascritta all'attuale ricorrente si è fermata nel 2017, ossia cinque anni prima dell'emissione dell'ordinanza da esso adottata, e non risulta aver raggiunto il risultato perseguito. 3. Nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Nell'atto, si evidenzia che l'attuale ricorrente, all'epoca dei fatti, era da pochissimo maggiorenne e che la somma richiesta era modesta, e si ribadisce la significatività del dato concernente il tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'adozione dell'ordinanza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione, deducendo che non sono indicati elementi da cui inferire che le minacce formulate dall'attuale ricorrente per ottenere 700,00 euro siano collegate ad un credito illecito, da cessione di sostanze stupefacenti, sicché è seriamente prospettabile anche l'ipotesi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato per il quale non possono essere applicate misure cautelari personali. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate è opportuno precisare i criteri che il Collegio ritiene doveroso seguire sia per distinguere tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, sia per sindacare il giudizio concernente i gravi indizi di colpevolezza. Per quanto attiene al primo aspetto, dirimenti sono le indicazioni offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. L'organo supremo garante della nonnofilachia ha precisato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Ha poi puntualizzato in motivazione che il creditore e gli eventuali terzi risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo se sia stato perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, mentre risponderanno di concorso in estorsione anche quando accanto a questo interesse avranno agito per agevolare il perseguimento / (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi (cfr. Sez. U, n. 29541 del 2020, cit., in motivazione, spec. §§ 13, 13.1, 13.2 e 13.3). Con riguardo al secondo profilo, sembra utile evidenziare che, secondo la giurisprudenza, in tema di misure cautelari personali: a) gli indizi sono gravi quando, pur non valendo, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, consentono, tuttavia, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (così, tra le tante, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-02); b) nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (v., tra le altre, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-01, e Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243-01). 2.2. L'ordinanza impugnata ha rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione a carico dell'attuale ricorrente sulla base di numerosi messaggi SMS inviati dal medesimo alla vittima. Si rappresenta, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] risulta aver inviato numerosi messaggi dal 20 novembre 2017 all'8 dicembre 2017 ad [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ripetutamente ed esplicitamente «soldi», quantificandoli in «700», e minacciando, in caso di mancato pagamento, di scrivere alla madre di quest'ultimo, o di "scassarlo", o di "romperlo tutto", o di prenderlo «a schiaffi», o di prendersi la macchina. Si osserva, poi, che la causale del credito attiene alla cessione di sostanze stupefacenti, perché: a) il minacciato è stato tratto in arresto nel 2017 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; b) l'attuale ricorrente risulta coinvolto in transazioni relative a sostanze stupefacenti; c) significativa è la minaccia di informare del credito la madre della vittima; d) nessuna causale del credito è stata indicata davanti al Tribunale del riesame. 2.3. Le motivazioni dell'ordinanza impugnata non indicano elementi idonei ad evidenziare una qualificata probabilità di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione, perché questi non presentano un elevato grado di capacità dimostrativa della natura illecita, o comunque in astratto non giudizialmente tutelabile, del credito vantato dall'attuale ricorrente, in quanto non tengono conto dell'esigenza di privilegiare, tra i diversi significati attribuibili ad un dato probatorio, quello più favorevole all'indagato, accantonando questa soluzione solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto. La ricostruzione secondo cui le minacce avevano ad oggetto il recupero di un credito di droga poggia su elementi non univocamente idonei in proposito. Innanzitutto, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, l'attuale ricorrente, nonostante l'ampiezza delle indagini svolte, è risultato coinvolto in una sola operazione di cessione di cocaina, e per una quantità modestissima, pari a 0,25 grammi. Inoltre, non è indicata l'esistenza di rapporti tra il medesimo e la vittima concernenti gli stupefacenti. La minaccia di interessare la madre della vittima, poi, non è univocamente indicativa di un oggetto illecito dei credito. Ancora, la mancata indicazione della causale del rapporto di credito davanti al Tribunale del riesame è comprensibile anche perché la richiesta di applicazione della misura cautelare a carico dell'attuale ricorrente era stata rigettata, e perché la scelta di rendere dichiarazioni deve essere valutata alla luce della pluralità di contestazioni formulate nei confronti del medesimo nell'ambito dello stesso procedimento. La non implausibile configurabilità del reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo del reato di tentata estorsione, implica l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un fatto per il quale possono essere applicate misure cautelari personali. 3. Fondate sono anche le censure esposte nel secondo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, deducendo l'assenza dell'attualità delle esigenze cautelari, anche per la modesta gravità del fatto. Indubbiamente, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, il periculum libertatis può essere apprezzato sulla base non solo della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ma anche della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01, e Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01). Tuttavia, nella specie, da un lato, i fatti emersi nell'ambito del presente procedimento risalgono al 2017, e non rientrano tra quelli per i quali l'art. 275 cod. proc. pen. prevede una presunzione di pericolosità. Dall'altro, la valorizzazione dell'arresto del 5 ottobre 2021 per reati di associazione mafiosa, estorsione e trasferimento fraudolento di valori, in astratto non illegittima, deve però essere completata da un'analisi degli sviluppi cautelari di quel procedimento;e dagli atti risulta che l'attuale ricorrente è allo stato sottoposto non a misura custodiale, bensì ad obbligo di dimora. 4. La fondatezza delle censure determina l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio esaminerà, alla luce di tutti gli atti disponibili, sia il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione, evitando di incorrere nei vizi motivazionali rilevati in precedenza al § 2.3, sia, ove ritenga ravvisabili tali indizi, l'aspetto delle esigenze cautelari, evitando di incorrere nei vizi motivazional