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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12718/2026

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!Numero registro generale 19193/2025Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 12718/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 19193/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Todarello e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlessandro Giannelli e [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale della [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]. 124 del 2025, pubblicata in data 8 luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 20 marzo 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveNumero registro generale 19193/2025Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 12718/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 5 maggio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 19193/2025Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 12718/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 19193/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Todarello e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlessandro Giannelli e [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale della [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]. 124 del 2025, pubblicata in data 8 luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 20 marzo 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveNumero registro generale 19193/2025Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 12718/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 5 maggio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola