CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato che denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. poiché vi è un secondo procedimento, successivo a quello in esame, che è stato definito dal Tribunale di Milano per lo stesso fatto il 19 febbraio 2021 con la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La violazione del ne bis in idem ricorre in presenza di un'identità del fatto rappresentata dalla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799). Gli accertamenti di merito richiesti dalla verifica di detti presupposti, l'acquisizione e l'esame degli atti che possono consentirla, in ragione della necessarie letture da cui poter desumere l'identità sostanziale, sono incompatibili con lo scrutinio di legittimità demandato a questa Corte (fra le altre, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648; Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606; Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, Rv. 268282; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263407; Sez. 3, n. 20885del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096). La censura di [OSCURATO:PERSONA] potrà, pertanto, trovare ingresso non in questa sede, bensì in sede di impugnazione della suindicata sentenza del Tribunale di Milano. 4.All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor ente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tre ila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] te ore Il PreRIente [OSCURATO:PERSONA] a i a