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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18141/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 508/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FL.CFNC77E26D086D ; pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] e (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec giuse [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Cosenza, [OSCURATO:TELEFONO], elettivamente domiciliato in 00196 Roma, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Legalitax studio legale e tributario, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 135 (C.F.: RIONTN65C22D7081 ; pec [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, con sede alla Via B. Abenante n.35 - 87064 – [OSCURATO:PERSONA] (CS) (P.IVA : Avviso accertamento Ici – Imprenditore agricolo – Notifica per compiuta giacenza 03557570789), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] – 87064 – [OSCURATO:PERSONA] – a.u.

Rossano, giusta mandato in calce al controricorsorilasciato su foglio separato e da considerarsi congiunto allo stesso; -controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – - avverso l a sente nza n. 1700 / 20 21 emessa d a l la CTR Calabria in data 17/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso un’ingiunzione di pagamento relativa ad avviso di accertamento ICI per l’anno 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che la contribuente rientrasse nella categoria degli imprenditori agricoli, con la conseguente insussistenza del potere impositivo.

3. Sull’appello del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso, sostenendo che, non essendo stato l’atto presupposto impugnato, era diventata definitiva la pretesa impositiva e la successiva ingiunzione di pagamento sarebbe stata impugnabile solo per vizi propri.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, l. n. 296/2006, 6, comma 1, l. n.212/2000 e 21 bis l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, confermato la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento Ici, nonostante non fosse stato a lei consegnato in quanto restituito al mittente per compiuta giacenza.

1.1. Il motivo è infondato.

L’ente impositore ha regolarmente notificato l’avviso relativo all’ICI 2010 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, così come previsto dall’art. 1, comma 161, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 296.

Invero, in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.

CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 88 95 del 18/03/2022).

La odierna ricorrente non ha neppure dedotto che l’ufficiale postale non avesse adempiuto ad alcune delle formalità prescritte dalla legge.

La doglianza, secondo cui l’agente della riscossione potrebbe notificare gli atti della riscossione, ma non notificare gli avvisi di accertamento, è stata formulata tardivamente per la prima volta solo con la memoria illustrativa.

In quest’ottica, la notificazione a mezzo posta (nella specie, di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd.

C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017; conf.

Sez. 5, Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019).

Ciò non esclude, ovviamente, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario debba avvenire -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019; conf.

Sez.

L, Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019).

Va, pertanto, ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla datadi spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”. (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. nr. 22320/2014).

Il principio è stato di recente consacrato dalla Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021), le quali hanno statuito che In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente .

Nel caso di specie, l’avviso ICI 2010 risulta notificato alla Morello per compiuta giacenza.

E’ noto che, quando una lettera o altra comunicazione spedita a mezzo posta giunge all’indirizzo del destinatario ma questi non la ritira, si presume che sia venuta a conoscenza del medesimo, con ogni conseguenza di legge.

Il ritorno al mittente “per compiuta giacenza”, pertanto, non inficia la validità e l’efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario, che, nel caso di specie, non vi èstata.

Difatti, la ricorrente non lamenta l’errato indirizzo o altri motivi per cui non avesse ritirato l’atto, ma, anzi, conferma l’avvenuta notifica per compiuta giacenza.

L’avviso ICI 2010, dunque, è stato regolarmente notificato alla Morello che, ciò nonostante, non lo ha impugnato; pertanto, quando la medesima ha poi impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 173646 dinanzi alla CTP di Cosenza, non poteva più sollevare censure concernenti anche all’avviso.

Questa Corte ha, infatti, più volte precisato che "i vizi dell'atto di accertamento non fatti valere nella sede loro propria di impugnazione dell'atto medesimo non possono essere fatti valere con riguardo agli atti successivi, a loro volta impugnabili solamente per vizi propri" (cfr. Cass.14379/01).

Ed ancora: “ Nel caso in cui diventa definitivo l’avviso di liquidazione, l’impugnazione della cartella esattoriale è ammissibile solo per vizi propri, mentre non può essere fatta per far valere vizi la cui denuncia presupponeva l’impugnazione dell’avviso precedente” (Corte di Cassazione Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5473).

2. Con il secondo motivo la ricorrente richiede l’applicazione del “giudicato esterno verificatosi nel merito in favore della contribuente con la sentenza n. 4532/2016, depositata dalla CTP di Cosenza il 21.09.2016 in relazione all’anno 2009, giudicato già applicato dalla CTR della Calabria nella sentenza n. 1557/2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

2.1. Il motivo è infondato.

Anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità rappresentato dalla circostanza che la ricorrente non ha neppure indicato quale norma sarebbe stata violata e nell’ambito di quale dei motivi tassativi di cui all’art. 360 c.p.c. il vizio lamentato dovrebbe essere inquadrato, va ricordato che, qualora si abbiano accertamenti su più annualità, l’applicabilità del giudicato esterno deve essere valutata con riferimento all’autonomia dei periodi d’imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un’annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio.

Sul punto, con ordinanza n. 11440 del 01.06.2016 questa Corte ha precisato che «il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass. 9512/2009; Cass. 24433/2013).

Pertanto, la sentenza, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr.

Cassazione, sentenza n. 1837 del 29.01.2014; Cassazione, sentenza n. 22941 del 09.10.2013).

Va quindi escluso che il giudicato formatosi con la sentenza n. 4532/2016, relativo all’ICI 2009, sia idoneo, ex se, ad essere invocato a mò di giudicato per i successivi periodi, potendo avere un tale effetto solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative ad elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo, che, tuttavia, non si rinvengono nella fattispecie oggetto di giudizio, essendo in discussione la conduzione diretta del terreno da parte di un asserito imprenditore agricolo.

La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, affermato che “l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxiperiodo, mentre esulano da tale ambito le fattispecie tendenzialmente permanenti (come le "qualificazioni giuridiche"), ma che, proprio per essere tali, ben possono variare di anno in anno e delle quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza” (Cass. n. 4832 del 11 marzo 2015; conf.

Cass. n. 14509 del 15 luglio 2016).

In ogni caso, fermo restando che la contribuente avrebbe dovuto trascrivere, a pena di inammissibilità, almeno i passaggi maggiormente significativi della sentenza che avrebbe, a suo dire, valenza di giudicato esterno (non avendo, peraltro, neppure localizzato dove sarebbe contenuta l’affermazione della natura di imprenditrice agricola da riconoscersi in suo favore), il giudicato si sarebbe formato nel 2017, sicché la medesima avrebbe dovuto farlo valere nel corso già del primo grado di giudizio (instaurato on ricorso del 2.1.2019) o, almeno, del giudizio d’appello (instaurato con atto notificato il 2.1.2020).

Ciò alla luce del principio, ormai consolidato, secondo cui nel giudizio di legittimità è opponibile solo ilgiudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado diappello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. rigettail ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA],delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 508/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FL.CFNC77E26D086D ; pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] e (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec giuse [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Cosenza, [OSCURATO:TELEFONO], elettivamente domiciliato in 00196 Roma, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Legalitax studio legale e tributario, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 135 (C.F.: RIONTN65C22D7081 ; pec [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, con sede alla Via B. Abenante n.35 - 87064 – [OSCURATO:PERSONA] (CS) (P.IVA : Avviso accertamento Ici – Imprenditore agricolo – Notifica per compiuta giacenza 03557570789), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] – 87064 – [OSCURATO:PERSONA] – a.u. Rossano, giusta mandato in calce al controricorsorilasciato su foglio separato e da considerarsi congiunto allo stesso; -controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – - avverso l a sente nza n. 1700 / 20 21 emessa d a l la CTR Calabria in data 17/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso un’ingiunzione di pagamento relativa ad avviso di accertamento ICI per l’anno 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che la contribuente rientrasse nella categoria degli imprenditori agricoli, con la conseguente insussistenza del potere impositivo. 3. Sull’appello del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso, sostenendo che, non essendo stato l’atto presupposto impugnato, era diventata definitiva la pretesa impositiva e la successiva ingiunzione di pagamento sarebbe stata impugnabile solo per vizi propri. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, l. n. 296/2006, 6, comma 1, l. n.212/2000 e 21 bis l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, confermato la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento Ici, nonostante non fosse stato a lei consegnato in quanto restituito al mittente per compiuta giacenza. 1.1. Il motivo è infondato. L’ente impositore ha regolarmente notificato l’avviso relativo all’ICI 2010 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, così come previsto dall’art. 1, comma 161, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 296. Invero, in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 88 95 del 18/03/2022). La odierna ricorrente non ha neppure dedotto che l’ufficiale postale non avesse adempiuto ad alcune delle formalità prescritte dalla legge. La doglianza, secondo cui l’agente della riscossione potrebbe notificare gli atti della riscossione, ma non notificare gli avvisi di accertamento, è stata formulata tardivamente per la prima volta solo con la memoria illustrativa. In quest’ottica, la notificazione a mezzo posta (nella specie, di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019). Ciò non esclude, ovviamente, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario debba avvenire -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019; conf. Sez. L, Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019). Va, pertanto, ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla datadi spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”. (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. nr. 22320/2014). Il principio è stato di recente consacrato dalla Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021), le quali hanno statuito che In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente . Nel caso di specie, l’avviso ICI 2010 risulta notificato alla Morello per compiuta giacenza. E’ noto che, quando una lettera o altra comunicazione spedita a mezzo posta giunge all’indirizzo del destinatario ma questi non la ritira, si presume che sia venuta a conoscenza del medesimo, con ogni conseguenza di legge. Il ritorno al mittente “per compiuta giacenza”, pertanto, non inficia la validità e l’efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario, che, nel caso di specie, non vi èstata. Difatti, la ricorrente non lamenta l’errato indirizzo o altri motivi per cui non avesse ritirato l’atto, ma, anzi, conferma l’avvenuta notifica per compiuta giacenza. L’avviso ICI 2010, dunque, è stato regolarmente notificato alla Morello che, ciò nonostante, non lo ha impugnato; pertanto, quando la medesima ha poi impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 173646 dinanzi alla CTP di Cosenza, non poteva più sollevare censure concernenti anche all’avviso. Questa Corte ha, infatti, più volte precisato che "i vizi dell'atto di accertamento non fatti valere nella sede loro propria di impugnazione dell'atto medesimo non possono essere fatti valere con riguardo agli atti successivi, a loro volta impugnabili solamente per vizi propri" (cfr. Cass.14379/01). Ed ancora: “ Nel caso in cui diventa definitivo l’avviso di liquidazione, l’impugnazione della cartella esattoriale è ammissibile solo per vizi propri, mentre non può essere fatta per far valere vizi la cui denuncia presupponeva l’impugnazione dell’avviso precedente” (Corte di Cassazione Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5473). 2. Con il secondo motivo la ricorrente richiede l’applicazione del “giudicato esterno verificatosi nel merito in favore della contribuente con la sentenza n. 4532/2016, depositata dalla CTP di Cosenza il 21.09.2016 in relazione all’anno 2009, giudicato già applicato dalla CTR della Calabria nella sentenza n. 1557/2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 2.1. Il motivo è infondato. Anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità rappresentato dalla circostanza che la ricorrente non ha neppure indicato quale norma sarebbe stata violata e nell’ambito di quale dei motivi tassativi di cui all’art. 360 c.p.c. il vizio lamentato dovrebbe essere inquadrato, va ricordato che, qualora si abbiano accertamenti su più annualità, l’applicabilità del giudicato esterno deve essere valutata con riferimento all’autonomia dei periodi d’imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un’annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio. Sul punto, con ordinanza n. 11440 del 01.06.2016 questa Corte ha precisato che «il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass. 9512/2009; Cass. 24433/2013). Pertanto, la sentenza, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr. Cassazione, sentenza n. 1837 del 29.01.2014; Cassazione, sentenza n. 22941 del 09.10.2013). Va quindi escluso che il giudicato formatosi con la sentenza n. 4532/2016, relativo all’ICI 2009, sia idoneo, ex se, ad essere invocato a mò di giudicato per i successivi periodi, potendo avere un tale effetto solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative ad elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo, che, tuttavia, non si rinvengono nella fattispecie oggetto di giudizio, essendo in discussione la conduzione diretta del terreno da parte di un asserito imprenditore agricolo. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, affermato che “l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxiperiodo, mentre esulano da tale ambito le fattispecie tendenzialmente permanenti (come le "qualificazioni giuridiche"), ma che, proprio per essere tali, ben possono variare di anno in anno e delle quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza” (Cass. n. 4832 del 11 marzo 2015; conf. Cass. n. 14509 del 15 luglio 2016). In ogni caso, fermo restando che la contribuente avrebbe dovuto trascrivere, a pena di inammissibilità, almeno i passaggi maggiormente significativi della sentenza che avrebbe, a suo dire, valenza di giudicato esterno (non avendo, peraltro, neppure localizzato dove sarebbe contenuta l’affermazione della natura di imprenditrice agricola da riconoscersi in suo favore), il giudicato si sarebbe formato nel 2017, sicché la medesima avrebbe dovuto farlo valere nel corso già del primo grado di giudizio (instaurato on ricorso del 2.1.2019) o, almeno, del giudizio d’appello (instaurato con atto notificato il 2.1.2020). Ciò alla luce del principio, ormai consolidato, secondo cui nel giudizio di legittimità è opponibile solo ilgiudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado diappello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigettail ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA],delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen
Sentenza Cassazione n. 18141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris