CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 13.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza di rescissione del giudicato che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza resa nei suoi confronti dal Tribunale di Lodi e divenuta definitiva ed irrevocabile il 28.10.2021; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Aly deducendo: 2.1 violazione ed erronea applicazione degli artt. 5 cod. pen., 629-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: richiama la motivazione del provvedimento impugnato sottolineando come, tuttavia, soltanto in data 6.6.2022 al ricorrente venne resa nota l'esistenza dell'istituto della rescissione del giudicato; segnala che la lettura della norma di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. non può collidere con i principi del giusto processo e che il sistema è arricchito dalla previsione di avvertimenti funzionali proprio a garantire all'indagato o all'imputato, che non ne ha oggettiva conoscenza, la previsione di rimedi processuali onde garantire la celebrazione di un processo equo; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, a tal fine, che l'odierno ricorrente era stato tratto in arresto e, perciò, certamente a conoscenza dell'accusa mossa a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di appello di Milano ha provveduto sull'istanza di rescissione del giudicato proposta in data 6.7.2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] giudicandola inammissibile perché tardiva; ha spiegato, infatti, che l'Aly, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato tratto in arresto in esecuzione della condanna riportata con sentenza del 29.10.2021, divenuta definitiva il successivo 17.11.2021 ed ha fatto presente che, perciò, da quella data dovevano farsi decorrere i trenta giorni utili per proporre l'istanza, non potendo farsi riferimento alla data del 6.6.2022, corrispondente a quella della nomina del difensore di fiducia, poiché la decorrenza del termine è legata alla conoscenza "del procedimento" e non già degli specifici rimedi giurisdizionali spendibili avverso sentenze definitive. 2. Prescindendo da ogni considerazione sul "merito" della decisione della Corte di appello (cfr., comunque, Sez. 3 - , n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765 - 01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere, in quanto la decorrenza iniziale di tale termine, previsto a pena di inammissibilità, sarebbe priva della necessaria certezza se collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva) il ricorso è tuttavia inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva del difensore. L'istanza di rescissione del giudicato, infatti, può essere presentata personalmente dal condannato ovvero dal difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. e che, si è chiarito, rappresenta una vera e propria condizione di legittimazione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346). Dall'esame del fascicolo risulta che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era, effettivamente, munito di una procura speciale che gli era stata rilasciata dal condannato in data 6.6.2022 "... affinché rediga e depositi istanza per la rescissione del giudicato ... in relazione alla sentenza n. 932/2021 emessa in data 28/10/2021 dal Tribunale di Lodi, irrevocabile il 17.11.2021". Al difensore, invece, non è stata conferita una specifica procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Milano, condizione necessaria attesa la sua stessa ontologica "specialità" che esclude che quella rilasciata (come nel caso di specie "specificamente") per la presentazione dell'istanza, possa valere per fasi diverse (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan; Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan; Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi; Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore