CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 23214 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]società semplice -intimata- avverso la sentenza n. 1065/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 14 marzo 2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La società semplice [OSCURATO:PERSONA] –all’epoca con ragione sociale di s.r.l. – domandò il rimborso dell’Ires versata in eccesso nell’anno 2008, deducendo di aver assoggettato a tassazione ordinaria i canoni locativi di alcuni immobili di sua proprietà, dei quali, in seguito, il Ministero dei Beni culturali aveva certificato l’assoggettamento a vincolo monumentale, con conseguente applicabilità del più vantaggioso regime fiscale previsto dall’art. 11, comma 2, della l. 30 dicembre 1991, n. 413. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accolse il ricorso. 2. Il successivo appello, proposto dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, fu respinto. I giudici del gravame rilevarono in premessa che l’art. 90 del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che i beni immobili non strumentali all’attività di impresa concorrono a formare la base imponibilesecondo le regole che disciplinano il reddito fondiario e che, al riguardo, la strumentalità di un bene va individuata nella sua capacità di produrre o meno un reddito autonomo rispetto al complesso aziendale nel quale è inserito. Su tali premesse osservarono poi che la società, limitandosi a svolgere attività di locazione di immobili a terzi, non aveva natura tipicamente imprenditoriale ai sensi dell’art. 2195 cod. civ., ciò che consentiva di ritenere che i fabbricati producessero un reddito autonomo; dal che dedussero la spettanza del beneficio invocato, attesa la natura meramente patrimoniale dei beni.3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. La società contribuente ha depositato atto denominato «memoria di costituzione e istanza di sollecita fissazione d’udienza». Considerato che: 1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, della l. n. 413/1991, 82 e 90 TUIR e 2195 cod. civ. L’Agenzia ricorrente osserva che la prima delle disposizioni evocate opera a condizione che il bene immobile che costituiscefonte di reddito non abbia natura di bene patrimoniale; richiama poi l’orientamento più recente, e prevalente, espresso al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il beneficio non si applica ai canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico «che siano oggetto dell’impresa» (sono menzionate le sentenze nn. 18921/2015, n. 24048/2014 e n. 26343/2009). 2. Occorre preliminarmente dare atto del fatto che la società intimata non ha depositato – e tantomeno notificato – alcun controricorso; su tale base, deve ritenersi irrituale il deposito di «memoria di costituzione» avvenuto per via telematica il 30 marzo 2023, poiché, in forza di quanto previsto dall’art. 370, comma primo, cod. proc. civ., in mancanza di notificazione del controricorso la parte intimata che intenda contraddire al ricorso non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. 3. Ciò premesso, e sempre in via preliminare, occorre purtuttavia rilevare che il ricorso non risulta notificato alla società intimata. 3.1. In calce allo stesso è stata infatti allegata la sola prova della spedizione di copia dell’atto introduttivo per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 2 ottobre 2017.Non è stata, invece, documentata in alcun modo l a circostanza dell’avvenuta ricezione dell’atto alla società contribuente;né a tal fine, com’è ovvio, può rilevare il fatto che l’Agenzia delle entrate abbia provveduto ad una successiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata il 27 febbraio 2023, quando ormai era ampiamente perento il termine per impugnare la sentenza d’appello. 3.2. A tale ultimo riguardo, in particolare, la stessa Amministrazione ha sostenuto la tesi della validità della notifica, richiamandosi al principio affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 14742/2019, secondo cui «la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso». Il richiamo a tale precedente non è pertinente: nel caso in questione ricorreva, infatti, un’ipotesi di nullità della notificazione e non, come nella presente vicenda, di mancata prova del completamento della fattispecie notificatoria. Inoltre, il principio richiamato si riferisce al caso in cui il vizio di nullità colpisce la notificazione della quale sia già stata ordinata la rinnovazione, che non ha alcuna attinenza con quanto verificatosi nella specie. 3.3. Del pari, non persuade il richiamo, operato dall’Ufficio, all’ordinanza n. 2577/2018 di questa Corte. Quest’ultima, infatti, richiama espressamente l’insegnamento già reso dalle Sezioni Unitecon la sentenza n. 14594/2016, rilevando che, ove la notifica di un atto processuale non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento; l’adempimento si considera tempestivo laddove posto in essere «senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa». Ora, non può certamente sostenersi che tale onere sia stato tempestivamente assoltoin questa sede, atteso il lungo lasso di tempo (oltre cinque anni)trascorso tra la spedizione della prima notificazione a mezzo posta e laseconda notificazione eseguita a mezzo p.e.c.; e ciò non può che ridondare a danno della ricorrente nella valutazione circa la tempestività dell’impugnazione. 4. Tale essendo il quadro delle emergenze documentali inerenti alla notifica del ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in difetto di regolare attività difensiva dell’intimata in questa sede. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo al