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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 18447/2026

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VERO il 18/08/1986 avverso la sentenza del 11/03/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno chiesto, in riferimento al disposto dell'art.625-bis, comma secondo, ultima parte, la sospensione in via d'urgenza degli effetti della sentenza emessa dalla Terza Sezione di questa Corte in data 11/03/2026, nel procedimento n.39655/2025; richiamando i motivi posti alla base del ricorso straordinario e deducenti, per entrambi i ricorrenti, l'errore di fatto processuale rappresentato dall'omessa notificazione del rinvio a udienza fissa disposto all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata per impedimento di uno dei difensori. [OSCURATO:PERSONA] Non sussistono le ragioni di eccezionale gravità necessarie ai fini della sospensionedegli effetti della sentenza impugnata.

Dovendosi richiamare il principio per cui, nel procedimento pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in caso di rinvio a udienza fissa anche determinato da impedimento del difensore, non è necessaria la comunicazione della data medesima alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della fissazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi della data del rinvio (Sez.6, n.26031 del 07/04/2017, Bonaccorso, rv. 270375 - 01, in senso conforme, Sez.1, n.25531 del 09/02/2024, Marchese, n.m.; Sez.4, n.24920 del 19/02/2019, Gentile, n.m.).

L'istanza va quindi rigettata.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VERO il 18/08/1986 avverso la sentenza del 11/03/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno chiesto, in riferimento al disposto dell'art.625-bis, comma secondo, ultima parte, la sospensione in via d'urgenza degli effetti della sentenza emessa dalla Terza Sezione di questa Corte in data 11/03/2026, nel procedimento n.39655/2025; richiamando i motivi posti alla base del ricorso straordinario e deducenti, per entrambi i ricorrenti, l'errore di fatto processuale rappresentato dall'omessa notificazione del rinvio a udienza fissa disposto all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata per impedimento di uno dei difensori. [OSCURATO:PERSONA] Non sussistono le ragioni di eccezionale gravità necessarie ai fini della sospensionedegli effetti della sentenza impugnata. Dovendosi richiamare il principio per cui, nel procedimento pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in caso di rinvio a udienza fissa anche determinato da impedimento del difensore, non è necessaria la comunicazione della data medesima alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della fissazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi della data del rinvio (Sez.6, n.26031 del 07/04/2017, Bonaccorso, rv. 270375 - 01, in senso conforme, Sez.1, n.25531 del 09/02/2024, Marchese, n.m.; Sez.4, n.24920 del 19/02/2019, Gentile, n.m.). L'istanza va quindi rigettata. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18447/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris