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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 30669/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8782/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -controricorrente- avverso SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione distaccata di Siracusa n.1721/2023, depositata il 20/02/2023 e notificata il 21.2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8782/2023 Numero sezionale 3965/2025 Numero di raccolta generale 30669/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario del controricorrente.

Così deciso in Roma, il 20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8782/2023 Numero sezionale 3965/2025 Numero di raccolta generale 30669/2025 Data pubblicazione 21/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8782/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -controricorrente- avverso SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione distaccata di Siracusa n.1721/2023, depositata il 20/02/2023 e notificata il 21.2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8782/2023 Numero sezionale 3965/2025 Numero di raccolta generale 30669/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario del controricorrente. Così deciso in Roma, il 20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8782/2023 Numero sezionale 3965/2025 Numero di raccolta generale 30669/2025 Data pubblicazione 21/11/2025
Decreto Cassazione n. 30669/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris