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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18396/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Verbania in data 23/12/2025udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigetto del ricorso;udite le conclusioni con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Verbania in sede di riesame ha confermato il decreto di sequestropreventivo emesso dal GIP del Tribunale Verbania in relazione al delitto di ricettazione aventead oggetto, un’ingente somma di denaro (oltre 787.00,00 euro) e 15 monete d’oro del valoredi 43.000,00 euro, rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], occultati in varieabitazioni di sua proprietà e ritenuti di provenienza delittuosa.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato il quale con il primo motivodeduce:2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) inrelazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di ricettazione, avendo il Tribunaleipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] fosse concorrente nei delitti di natura fiscale o corruttiva, presuppostodella ricettazione ed anche autore della ricettazione.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di corruzione tra privati e di emissione di fattureper operazioni inesistenti, quali delitti presupposto da cui sarebbero stati generati i profittiilleciti poi retrocessi a [OSCURATO:PERSONA] sottoforma di provvista occulta, senza considerare che dalladocumentazione allegata risultava che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun potere di firma dei contratti diappalto oggetto dell’ipotizzato accordo corruttivo, posto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. proprietariadei centri commerciali che affidavano i lavori di appalto, forniture di servizi e consulenze permanutenzioni, in ipotesi d’accusa generatori di accordi produttivi di profitti illeciti, erariconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] era estraneo all’attività diindividuazione delle ditte fornitrici e di negoziazione dei lavori e del relativo prezzo, attività cheveniva svolta, all’interno della SCCI, dall’arch.

Trapella, responsabile dell’Ufficio tecnico.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione omotivazione apparente, per avere il Tribunale della cautela ritenuto sussistente il fumus deldelitto di ricettazione, in assenza di “ulteriori elementi” dimostrativi della provenienza deldenaro da delitto non essendo sufficiente, a tal fine, il semplice rinvenimento del denaro, ilpossesso dello stesso o le modalità di sua conservazione posto che, tra l’altro, [OSCURATO:PERSONA] aveva unreddito annuo lecito particolarmente elevato.2.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione di legge sotto il profilo della mancanza dimotivazione in relazione al requisito della proporzionalità della misura posto che a fronte diuna ipotizzata sovrafatturazione di euro 40.000,00, il sequestro ha avuto ad oggetto oltre780.000,00 euro.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazioneal requisito del periculum in mora in quanto non sarebbe stata esplicitata la funzioneanticipatoria del sequestro posto che la situazione patrimoniale e reddituale di [OSCURATO:PERSONA] ètalmente florida da escludere la necessità di anticipare gli effetti della confisca e, conriferimento alla finalità impeditiva, non sarebbe stato spiegato quali reati potrebbero esserecommessi se non si procedesse al sequestro del denaro.2.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione conriferimento al sequestro disposto in relazione alle monete d’oro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato avuto riguardo al primo assorbente motivo.1.

Giova anzitutto ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).Orbene nel caso di specie l’ordinanza del Tribunale del riesame appare gravementelacunosa quanto al profilo del fumus del reato di ricettazione.I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità portano ad affermare che in temadi sequestro preventivo la sussistenza del “fumus" del delitto di ricettazione non può esseredesunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cuidisponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dallamancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi dellacerta provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, 03/07/2024, n. 28587, Rv.286727 - 01: in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori dellaprovenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti dellacriminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e ilcontestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).Sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, al quale occorre darecontinuità (si vedano anche Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727 – 01; Sez. 2, n.10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Rv. 287719 – 01), può affermarsi che in caso dirinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, lasussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessaall'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significativedella volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriorielementi significativi della certa provenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolodi procedere al sequestro di somme dì denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delittopresupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenutarilevante.

Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano ilprovvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienza illecita delcontante, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individuare negli accertati contattidel soggetto titolare del contante con esponenti criminali, nel precedente coinvolgimentodell'agente in fatti di reato normalmente produttivi di profitto illecito, nel contestuale possessodi oggetti destinati alla consumazione di altri reati (armi, droga, contrabbando, fatture peroperazioni inesistenti etc.) e, in genere, nella presenza di ulteriori elementi significativi dellacerta provenienza da delitto del denaro sequestrato dì cui il provvedimento genetico ovveroquello emesso dal tribunale del riesame o dell'appello cautelare reale deve darenecessariamente conto.2.

Date queste premesse il provvedimento impugnato, pur evocando la giurisprudenza piùrestrittiva di questa Corte che richiede l'individuazione del delitto presupposto quantomenonella sua tipologia, non ha approfondito la tematica della sussistenza o meno di "ulteriorielementi" significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto, ma havalorizzato esclusivamente le modalità di occultamento dell’ingente somma di denaro e ladocumentazione nascosta nel camino della casa di montagna dell’indagato e di cui Zanchichiedeva al teste Vailati, la distruzione.Tale modus procedendi non appare corretto non avendo il giudice della cautela chiaritoquale sia il delitto presupposto, che non risulta nemmeno per grandi linee individuato,facendosi generico riferimento nel provvedimento impugnato, ad un reato di natura fiscale(emissione di fatture per operazioni inesistenti) ovvero ad un reato di corruzione tra privatireati che, per come è stata ricostruita la vicenda sarebbero, in ipotesi, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ilquale, appunto, deteneva la documentazione definita “contabilità occulta” di fondi neri, con laconseguenza che essendo egli autore del reato presupposto non potrebbe essere chiamato arispondere del delitto di ricettazione.Infatti, se è vero che in tema di ricettazione non v'è bisogno della prova positiva che ilsoggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga laprova del contrario, deve rilevarsi che nel caso in esame è lo stesso argomentare dei giudicidel riesame che sembra individuare il ricorrente come autore del reato fiscale ovvero partecipedel reato di corruzione tra privati presupposto.L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio affinchè il Tribunale delriesame chiarisca quale sia la tipologia del reato presupposto, così da verificare, a valle, anchela natura del reato ipotizzabile a carico dell’indagato.La valenza assorbente di tale doglianza rende superflua la disamina dei restanti motivi.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbaniacompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Verbania in data 23/12/2025udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigetto del ricorso;udite le conclusioni con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Verbania in sede di riesame ha confermato il decreto di sequestropreventivo emesso dal GIP del Tribunale Verbania in relazione al delitto di ricettazione aventead oggetto, un’ingente somma di denaro (oltre 787.00,00 euro) e 15 monete d’oro del valoredi 43.000,00 euro, rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], occultati in varieabitazioni di sua proprietà e ritenuti di provenienza delittuosa.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato il quale con il primo motivodeduce:2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) inrelazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di ricettazione, avendo il Tribunaleipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] fosse concorrente nei delitti di natura fiscale o corruttiva, presuppostodella ricettazione ed anche autore della ricettazione.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di corruzione tra privati e di emissione di fattureper operazioni inesistenti, quali delitti presupposto da cui sarebbero stati generati i profittiilleciti poi retrocessi a [OSCURATO:PERSONA] sottoforma di provvista occulta, senza considerare che dalladocumentazione allegata risultava che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun potere di firma dei contratti diappalto oggetto dell’ipotizzato accordo corruttivo, posto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. proprietariadei centri commerciali che affidavano i lavori di appalto, forniture di servizi e consulenze permanutenzioni, in ipotesi d’accusa generatori di accordi produttivi di profitti illeciti, erariconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] era estraneo all’attività diindividuazione delle ditte fornitrici e di negoziazione dei lavori e del relativo prezzo, attività cheveniva svolta, all’interno della SCCI, dall’arch. Trapella, responsabile dell’Ufficio tecnico.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione omotivazione apparente, per avere il Tribunale della cautela ritenuto sussistente il fumus deldelitto di ricettazione, in assenza di “ulteriori elementi” dimostrativi della provenienza deldenaro da delitto non essendo sufficiente, a tal fine, il semplice rinvenimento del denaro, ilpossesso dello stesso o le modalità di sua conservazione posto che, tra l’altro, [OSCURATO:PERSONA] aveva unreddito annuo lecito particolarmente elevato.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge sotto il profilo della mancanza dimotivazione in relazione al requisito della proporzionalità della misura posto che a fronte diuna ipotizzata sovrafatturazione di euro 40.000,00, il sequestro ha avuto ad oggetto oltre780.000,00 euro.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazioneal requisito del periculum in mora in quanto non sarebbe stata esplicitata la funzioneanticipatoria del sequestro posto che la situazione patrimoniale e reddituale di [OSCURATO:PERSONA] ètalmente florida da escludere la necessità di anticipare gli effetti della confisca e, conriferimento alla finalità impeditiva, non sarebbe stato spiegato quali reati potrebbero esserecommessi se non si procedesse al sequestro del denaro.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione conriferimento al sequestro disposto in relazione alle monete d’oro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato avuto riguardo al primo assorbente motivo.1. Giova anzitutto ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).Orbene nel caso di specie l’ordinanza del Tribunale del riesame appare gravementelacunosa quanto al profilo del fumus del reato di ricettazione.I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità portano ad affermare che in temadi sequestro preventivo la sussistenza del “fumus" del delitto di ricettazione non può esseredesunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cuidisponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dallamancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi dellacerta provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, 03/07/2024, n. 28587, Rv.286727 - 01: in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori dellaprovenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti dellacriminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e ilcontestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).Sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, al quale occorre darecontinuità (si vedano anche Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727 – 01; Sez. 2, n.10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Rv. 287719 – 01), può affermarsi che in caso dirinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, lasussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessaall'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significativedella volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriorielementi significativi della certa provenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolodi procedere al sequestro di somme dì denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delittopresupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenutarilevante. Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano ilprovvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienza illecita delcontante, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individuare negli accertati contattidel soggetto titolare del contante con esponenti criminali, nel precedente coinvolgimentodell'agente in fatti di reato normalmente produttivi di profitto illecito, nel contestuale possessodi oggetti destinati alla consumazione di altri reati (armi, droga, contrabbando, fatture peroperazioni inesistenti etc.) e, in genere, nella presenza di ulteriori elementi significativi dellacerta provenienza da delitto del denaro sequestrato dì cui il provvedimento genetico ovveroquello emesso dal tribunale del riesame o dell'appello cautelare reale deve darenecessariamente conto.2. Date queste premesse il provvedimento impugnato, pur evocando la giurisprudenza piùrestrittiva di questa Corte che richiede l'individuazione del delitto presupposto quantomenonella sua tipologia, non ha approfondito la tematica della sussistenza o meno di "ulteriorielementi" significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto, ma havalorizzato esclusivamente le modalità di occultamento dell’ingente somma di denaro e ladocumentazione nascosta nel camino della casa di montagna dell’indagato e di cui Zanchichiedeva al teste Vailati, la distruzione.Tale modus procedendi non appare corretto non avendo il giudice della cautela chiaritoquale sia il delitto presupposto, che non risulta nemmeno per grandi linee individuato,facendosi generico riferimento nel provvedimento impugnato, ad un reato di natura fiscale(emissione di fatture per operazioni inesistenti) ovvero ad un reato di corruzione tra privatireati che, per come è stata ricostruita la vicenda sarebbero, in ipotesi, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ilquale, appunto, deteneva la documentazione definita “contabilità occulta” di fondi neri, con laconseguenza che essendo egli autore del reato presupposto non potrebbe essere chiamato arispondere del delitto di ricettazione.Infatti, se è vero che in tema di ricettazione non v'è bisogno della prova positiva che ilsoggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga laprova del contrario, deve rilevarsi che nel caso in esame è lo stesso argomentare dei giudicidel riesame che sembra individuare il ricorrente come autore del reato fiscale ovvero partecipedel reato di corruzione tra privati presupposto.L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio affinchè il Tribunale delriesame chiarisca quale sia la tipologia del reato presupposto, così da verificare, a valle, anchela natura del reato ipotizzabile a carico dell’indagato.La valenza assorbente di tale doglianza rende superflua la disamina dei restanti motivi. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbaniacompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
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