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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 32255/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30823/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ADERNO’ CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via A. Fogazzaro 74, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 288/2021, pubblicata il 27.4.2021, NRG 20/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Catania, riformando la pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha rigettato la domanda dei ricorrenti meglio indicati in epigrafe con cui essi, inquadrati nei livelli D o DS della sanità, avevano chiesto riconoscersi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa (di seguito, ASP) l’indennità di coordinamento;

2. la Corte territoriale riteneva che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, come non era avvenuto, il possesso dei requisiti (anzianità; svolgimento favorevole delle apposite selezioni) richiesti dal CCNL e dai CCI regolativi dell’emolumento rivendicato, soggiungendo altresì che le allegazioni svolte erano del tutto inidonee ad attestare un‘attività di coordinamento;

3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso della ASP;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.;

5. la ASP ha depositato memoria, mentre i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’atto di rinuncia al ricorso è stato notificato alla controparte, il che comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

2. tuttavia, non constando accettazione, deve decidersi sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.), che peraltro si ritiene giustificato compensare, alla luce della desistenza, in evidente adesione alla proposta del relatore, a opera delle parti ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30823/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ADERNO’ CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via A. Fogazzaro 74, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 288/2021, pubblicata il 27.4.2021, NRG 20/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catania, riformando la pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha rigettato la domanda dei ricorrenti meglio indicati in epigrafe con cui essi, inquadrati nei livelli D o DS della sanità, avevano chiesto riconoscersi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa (di seguito, ASP) l’indennità di coordinamento; 2. la Corte territoriale riteneva che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, come non era avvenuto, il possesso dei requisiti (anzianità; svolgimento favorevole delle apposite selezioni) richiesti dal CCNL e dai CCI regolativi dell’emolumento rivendicato, soggiungendo altresì che le allegazioni svolte erano del tutto inidonee ad attestare un‘attività di coordinamento; 3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso della ASP; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; 5. la ASP ha depositato memoria, mentre i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’atto di rinuncia al ricorso è stato notificato alla controparte, il che comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; 2. tuttavia, non constando accettazione, deve decidersi sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.), che peraltro si ritiene giustificato compensare, alla luce della desistenza, in evidente adesione alla proposta del relatore, a opera delle parti ricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma
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