Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19919/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) C:onsolazio Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto Vaccoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 15 luglio 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti e la loro condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa in concorso di cui ai capi A, B, C, D ed E della imputazione, commessi facendo falsamente credere alla vittima che si sarebbe aggiudicato degli immobili venduti all'asta presso il Tribunale di Monza ed anche dei lingotti d'oro e delle autovetture, ottenendo la consegna di somme di danaro in acconto.

La Corte confermava la responsabilità del solo Consolazio anche in relazione ai due reati di truffa di cui ai capi E e G commessi nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali il ricorrente prospettava falsamente la vendita di autovetture presso il Tribunale di Milano, facendosi consegnare somme di danaro in acconto.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, La Corte non avrebbe valutato l'assenza di artifici e raggiri determinata dai particolari rapporti venutisi a creare tra il ricorrente e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (quanto ai capi A, 8, C, D ed E), soggetto che, contrariamente a quanto da lui affermato, non versava in condizioni economiche deficitarie e si era risolto spontaneamente e per avidità ad effettuare le transazioni economiche propostegli dall'imputato.

Inoltre, la grossolanità della contraffazione dei documenti che secondo i giudici di merito sarebbero stati esibiti dal ricorrente alla vittima avrebbe dovuto portare ad escludere l'artifizio sotto il profilo oggettivo.

La Corte avrebbe dovuto valutare anche la buona intenzione manifestata dall'imputato nel volei- restituire il danaro alla vittima.

Quanto al reato di cui al capo E, la persona offesa Prandìni sarebbe stata consapevole che Il prezzo di acquisto dell'autovettura propostole dal ricorrente era troppo basso; cionondimeno si era risolta a concludere l'affare vantaggioso valutando i rischi e per avidità; dal che, l'insussistenza di artifici o raggiri.

Del pari, con riguardo alla truffa di cui al capo G, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata la vittima a mettersi in contatto con l'imputato, non vi sarebbero gli elementi costitutivi del reato di truffa e, comunque, il ricorrente si sarebbe impegnato a restituire quanto ottenuto; 2) violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le truffe di cui ai capi A, B, C e D. Il ricorrente sostiene che egli sarebbe stato a sua volta truffato dal Consolazio, come dimostrerebbe la lettera del 2016 con la quale il proprio difensore di fiducia, in ambito civilistico, aveva chiesto al coimputato la restituzione di somme elargitegli in buona fede in base ad un accortio non concluso.

Da ciò conseguirebbe l'assenza del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati.

1.1. Quanto al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente pretenderebbe una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di merito - nel loro conforme giudizio di condanna - hanno ancorato saldamente al fatto che al dibattimento (cfr. fg. 10 della sentenza del Tribunale) erano stati acquisiti i documenti falsi che la vittima aveva ricevuto dal ricorrente e che l'avevano convinta, tra le altre cose, a cedere alle proposte truffaldine.

Si ricordi, in punto di diritto, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Una volta ritenuto credibile il racconto della persona offesa Borrello, assistito dalla falsità dei documenti da costei ottenuti dall'imputato, non rileva che il falso potesse essere grossolano tanto da portare ad un reato impossibile, circostanza peraltro smentita dalle sentenze di merito.

Tale questione ha un senso logico solo quando il reato non si è perfezionato, secondo quanto più volte rilevato nella giurisprudenza di legittimità.

In tema di falso, la valutazione della inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile deve essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post e riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di particolari soggetti.

Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. peri. (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv.257063; Sez. 5, n. 2629 del 01/02/1992, dep. 1993, Zippo, Rv.194322).

Peraltro, la condotta del ricorrente non si era limitata alla consegna di falsi documenti provenienti dal Tribunale di Monza, ma era stata accompagnata da una serie di millanterie sulle sue conoscenze presso quella sede giudiziaria.

Le stesse considerazioni valgono anche in relazione alle truffe di cui ai capi F e G, anch'esse accompagnate da analoghe millanterie - a dimostrazione della serialità delle condotte che costituisce ulteriore riprova della esistenza delle truffe e della volontà decettiva - e da esibizione di documenti fasulli al Prandini, persona offesa del reato di cui al capo F. Rimane ininfluente rispetto alla sussistenza dei reati la circostanza, peraltro smentita in fatto dai giudici di merito, che il ricorrente avesse provato, senza riuscirvi, a restituire alle vittime il compendio delle truffe. 1..2.

E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.

La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando i numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente.

Con espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico.

Il ricorrente non tiene conto delle motivazioni delle due conformi decisioni di merito, il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna.

In esse è stato sottolineato non solo come l'imputato fosse stato regolarmente presente nelle occasioni in cui Consolazio aveva messo in atto le truffe a Borrello, ma anche che egli, al pari del coimputato, aveva millantato le proprie conoscenze presso il Tribunale di Monza, circostanza che aveva contribuito alla riuscita del progetto illecito (fg. 12 della sentenza del Tribunale richiamata dalla sentenza di appello).

Inoltre, il ricorso non fa il minimo riferimento a quanto riportato dalle sentenze di merito a proposito della deposizione di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]) che oltre ad aver subito una ennesima truffa non oggetto delle imputazioni, aveva ricevuto dal ricorrente anche minacce volte ad evitare la querela (fgg. 12,13 della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello), circostanza dalla quale, senza incorrere in vizi logici, sia la Corte che il Tribunale hanno fatto ulteriormente conseguire l'esistenza del dolo.

Inoltre, sempre sul punto, la Corte ha anche affrontato la doglianza difensiva relativa al significato da attribuire alla lettera della quale ancora si discute in ricorso; documento che, datato nel 2016, era stato redatto in epoca di molto successiva alle truffe e non idoneo a fornire la prova della insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati all'epoca dei fatti contestati, interpretazione di merito non rivedibile in questa sede perché priva di vizi logici e fondata anche sui dati di fatto prima indicati che il ricorso non a caso ha pretermesso.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) C:onsolazio Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto Vaccoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 15 luglio 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti e la loro condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa in concorso di cui ai capi A, B, C, D ed E della imputazione, commessi facendo falsamente credere alla vittima che si sarebbe aggiudicato degli immobili venduti all'asta presso il Tribunale di Monza ed anche dei lingotti d'oro e delle autovetture, ottenendo la consegna di somme di danaro in acconto. La Corte confermava la responsabilità del solo Consolazio anche in relazione ai due reati di truffa di cui ai capi E e G commessi nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali il ricorrente prospettava falsamente la vendita di autovetture presso il Tribunale di Milano, facendosi consegnare somme di danaro in acconto. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, La Corte non avrebbe valutato l'assenza di artifici e raggiri determinata dai particolari rapporti venutisi a creare tra il ricorrente e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (quanto ai capi A, 8, C, D ed E), soggetto che, contrariamente a quanto da lui affermato, non versava in condizioni economiche deficitarie e si era risolto spontaneamente e per avidità ad effettuare le transazioni economiche propostegli dall'imputato. Inoltre, la grossolanità della contraffazione dei documenti che secondo i giudici di merito sarebbero stati esibiti dal ricorrente alla vittima avrebbe dovuto portare ad escludere l'artifizio sotto il profilo oggettivo. La Corte avrebbe dovuto valutare anche la buona intenzione manifestata dall'imputato nel volei- restituire il danaro alla vittima. Quanto al reato di cui al capo E, la persona offesa Prandìni sarebbe stata consapevole che Il prezzo di acquisto dell'autovettura propostole dal ricorrente era troppo basso; cionondimeno si era risolta a concludere l'affare vantaggioso valutando i rischi e per avidità; dal che, l'insussistenza di artifici o raggiri. Del pari, con riguardo alla truffa di cui al capo G, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata la vittima a mettersi in contatto con l'imputato, non vi sarebbero gli elementi costitutivi del reato di truffa e, comunque, il ricorrente si sarebbe impegnato a restituire quanto ottenuto; 2) violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le truffe di cui ai capi A, B, C e D. Il ricorrente sostiene che egli sarebbe stato a sua volta truffato dal Consolazio, come dimostrerebbe la lettera del 2016 con la quale il proprio difensore di fiducia, in ambito civilistico, aveva chiesto al coimputato la restituzione di somme elargitegli in buona fede in base ad un accortio non concluso. Da ciò conseguirebbe l'assenza del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente pretenderebbe una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di merito - nel loro conforme giudizio di condanna - hanno ancorato saldamente al fatto che al dibattimento (cfr. fg. 10 della sentenza del Tribunale) erano stati acquisiti i documenti falsi che la vittima aveva ricevuto dal ricorrente e che l'avevano convinta, tra le altre cose, a cedere alle proposte truffaldine. Si ricordi, in punto di diritto, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Una volta ritenuto credibile il racconto della persona offesa Borrello, assistito dalla falsità dei documenti da costei ottenuti dall'imputato, non rileva che il falso potesse essere grossolano tanto da portare ad un reato impossibile, circostanza peraltro smentita dalle sentenze di merito. Tale questione ha un senso logico solo quando il reato non si è perfezionato, secondo quanto più volte rilevato nella giurisprudenza di legittimità. In tema di falso, la valutazione della inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile deve essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post e riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di particolari soggetti. Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. peri. (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv.257063; Sez. 5, n. 2629 del 01/02/1992, dep. 1993, Zippo, Rv.194322). Peraltro, la condotta del ricorrente non si era limitata alla consegna di falsi documenti provenienti dal Tribunale di Monza, ma era stata accompagnata da una serie di millanterie sulle sue conoscenze presso quella sede giudiziaria. Le stesse considerazioni valgono anche in relazione alle truffe di cui ai capi F e G, anch'esse accompagnate da analoghe millanterie - a dimostrazione della serialità delle condotte che costituisce ulteriore riprova della esistenza delle truffe e della volontà decettiva - e da esibizione di documenti fasulli al Prandini, persona offesa del reato di cui al capo F. Rimane ininfluente rispetto alla sussistenza dei reati la circostanza, peraltro smentita in fatto dai giudici di merito, che il ricorrente avesse provato, senza riuscirvi, a restituire alle vittime il compendio delle truffe. 1..2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando i numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente. Con espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non tiene conto delle motivazioni delle due conformi decisioni di merito, il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna. In esse è stato sottolineato non solo come l'imputato fosse stato regolarmente presente nelle occasioni in cui Consolazio aveva messo in atto le truffe a Borrello, ma anche che egli, al pari del coimputato, aveva millantato le proprie conoscenze presso il Tribunale di Monza, circostanza che aveva contribuito alla riuscita del progetto illecito (fg. 12 della sentenza del Tribunale richiamata dalla sentenza di appello). Inoltre, il ricorso non fa il minimo riferimento a quanto riportato dalle sentenze di merito a proposito della deposizione di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]) che oltre ad aver subito una ennesima truffa non oggetto delle imputazioni, aveva ricevuto dal ricorrente anche minacce volte ad evitare la querela (fgg. 12,13 della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello), circostanza dalla quale, senza incorrere in vizi logici, sia la Corte che il Tribunale hanno fatto ulteriormente conseguire l'esistenza del dolo. Inoltre, sempre sul punto, la Corte ha anche affrontato la doglianza difensiva relativa al significato da attribuire alla lettera della quale ancora si discute in ricorso; documento che, datato nel 2016, era stato redatto in epoca di molto successiva alle truffe e non idoneo a fornire la prova della insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati all'epoca dei fatti contestati, interpretazione di merito non rivedibile in questa sede perché priva di vizi logici e fondata anche sui dati di fatto prima indicati che il ricorso non a caso ha pretermesso. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica d
Sentenza Cassazione n. 19919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris