CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione al reato di furto aggravato. 2. Ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, esula dal sindacato del giudice di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, in quanto volto a proporre un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e senza che vengano individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n.4 con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle ,attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, il quarto paragrafo, pagina 4 della sentenza); inoltre, il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto tenore è affidato al giudice di merito e non sindacabile dalla Cassazione, a meno che non vi siano macroscopiche illogicità. 3.1. Considerato che, inoltre, i motivi di censura sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur9 tremila in favore detta passa delle ammende. D E 7 IN r ' Così deci