CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 40634/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che NOSCHESE Laura - imputata del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di soda accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & C - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (configurato dai giudici di merito sulla scorta del rinvenimento di alcune fatture), e alla mancata assunzione di una prova decisiva; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01. In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 32254 del 03/07/2024, Lostia); ritenuto altresì che l'esame della residua doglianza sia precluso dalla mancata indicazione, in ricorso, della persona la cui mancata escussione avrebbe integrato il vizio di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro a, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]