CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 22885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 255/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38737/2024 [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avv. V. A. Epifani che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto ha confermato, per quanto qui rileva, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravanti dall’art. 416 bis.1. cod.pen., capi B) e B6), in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22885/2025 Roma, lì, 18/06/2025 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione al diniego di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale con motivazione apparente e illogica avrebbe ritenuto la misura degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico, non adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva, in quanto le condotte criminose potrebbero essere tranquillamente poste in essere nel domicilio non essendo possibile riporre alcun affidamento circa l’osservanza delle prescrizioni, essendo il ricorrente persona incensurata. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. La circostanza che il ricorrente acquistasse da [OSCURATO:PERSONA], che con [OSCURATO:PERSONA] risultano indagati per il delitto di cui all’art. 416 bis1.cp non potrebbe essere significativa del fatto che fosse a conoscenza che i suoi fornitori fossero parte di un’associazione mafiosa e che il ricorrente fosse animato, trattandosi di circostanza caratterizzata dal dolo intenzionale, dalla specifica volontà di agevolare la consorteria mafiosa, non rilevando il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. Va premesso che il ricorrente pone unicamente in discussione il profilo dell’adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente in relazione al reato di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dalla circostanza di cui all’art. 416 bis.1. cod.pen., e di un reato fine, reato per il quale vige la doppia presunzione, pur relativa, di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura cautelare, salvo che siamo acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte nel caso concreto da altre misure. Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all’art. 416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo per cui, secondo la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula, pur sempre, l’allegazione di elementi concreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, restano confinati all’allegazione dell’incensuratezza e alla contestazione della circostanza di cui all’art. 416 bis1. cod.pen. (su cui infra). Quanto al profilo del vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di recidiva l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo che lamenta una insufficiente motivazione sul giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari, è pienamente argomentata, avendolo ancorato il menzionato pericolo, ritenuto concreto ed attuale, all’inserimento stabile del predetto nel contesto associativo richiamando, sul punto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Sorio che lo indica come soggetto attivo nel contesto associativo sino al 2024, non risulta la rescissione dei rapporti, partecipe quale acquirente stabile e dunque soggetto dedito alla successiva vendita, in un contesto di giudizio prognostico negativo di spontanea osservanza delle prescrizioni per la contiguità ad ambienti mafiosi (cfr. pag. 76). A fronte di una motivazione che non può dirsi manifestamente illogico né carente, il ricorrente per un verso allega l’incensuratezza e per altro verso mette in discussione la sussistenza dell’aggravante mafiosa ritenuta elemento per fondare quella prognosi negativa. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto specifico con la decisione impugnata. La configurazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è desunta dal Tribunale dal consolidato rapporto di affari del Quaranta, quale acquirente stabile di ingenti quantitativi di cocaina, con Soleti, Caliandro, Clemente e Preste, dal fatto che l’associazione preposta al traffico di stupefacenti fosse l’articolazione di un clan di stampo mafioso in grado di esercitare, con la capacità intimidatoria che conferiva agli affiliati e con la violenza, un ferreo controllo del territorio, nel cui ambito non consentiva agli spacciatori esterni all’organizzazione di operare se non preventivamente autorizzati, ricorrendo anche a sottoporre gli stessi ad azioni punitive con uso della violenza (cfr. pag. 73) e quanto alla posizione del Quaranta, evidenzia l’ordinanza impugnava che questi consegnava direttamente il denaro ricavato dalla vendita al Clemente, capo della consorteria mafiosa da cui anche la sussistenza in capo al ricorrente, del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione e il suo mantenimento in vita grazie anche ai proventi dell’attività illecita di narcotraffico parallelamente svolta (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615 – 01). Ma, ancor prima, l’ammissibilità della censura relativa all’aggravante trova ostacolo nel principio giurisprudenziale secondo cui in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura ( Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01). Incidenza in ordine alla quale il ricorso non fornisce alcun dato e che il reato associativo fondante la misura, per il quale opera la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rende di non immediata constatazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 07/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aceto