CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17143-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1204/2021 della Corte d'appello di Milano, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, contro sentenza della Corte d’appello di Milano intervenuta in una causa di riduzione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 17143/2021 Numero sezionale 961/2022 Numero di raccolta generale 7836/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 per lesione di legittima promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro il fratello [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla successione del comune genitore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva disposto con testamento di parte dei suoi beni in favore del convenuto. La domanda è stata rigettata in primo e in secondo grado, essendo risultata non sussistente la lesione di legittima. Le ragioni proposte per giustificare il rigetto comprendono la considerazione che i beni relitti, lasciati indivisi dal testatore, avevano una consistenza maggiore rispetto a quella ipotizzata nella domanda, perché comprendevano un bene oggetto di alienazione intercorsa fra il defunto e una delle coeredi, rispetto alla quale, in un diverso giudizio, era stata pronunciata la risoluzione, con la conseguenza che, al momento di apertura della successione, il bene doveva ritenersi, compreso nell’asse. Sulla base della considerazione che la pronuncia di risoluzione era intervenuta dopo l’inizio della causa di riduzione, il primo giudice ha compensato per metà le spese di lite. La Corte d’appello ha confermato tale statuizione, oggetto di appello incidentale da parte dell’attuale ricorrente, in base al rilievo che «il fatto è ineludibile ed è irrilevante stabilire quando specificamente sia intervenuto il deposito della pronuncia, dovendosi rapportare al momento dell’inizio della causa» (il primo giudice aveva compensato per metà le spese, poste, in quanto al resto, a carico dell’attrice, in base al rilievo che la pronuncia era intervenuta dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.). La conferma della compensazione è oggetto della censura di cui al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 17143/2021 Numero sezionale 961/2022 Numero di raccolta generale 7836/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Ritiene il collegio che il ricorso non sia manifestamente fondato, ma inammissibile. Ciò ne consente ugualmente la definizione in questa sede, senza che occorra rimettere la causa in pubblica udienza: «in tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell’art. 380-bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un’ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.» (Cass. n. 7605/2017). Trattandosi di giudizio iniziato in primo grado con citazione del 18 luglio 2016, è applicabile, nel caso in esame, l’art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato, tra l'altro. l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Si chiarisce che le "gravi ed eccezionali ragioni", che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza per giustificare la compensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 17143/2021 Numero sezionale 961/2022 Numero di raccolta generale 7836/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 La Corte d’appello, al fine di giustificare la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, ha posto l’accento su una modificazione intervenuta in corso di causa, costituita da sentenza di risoluzione di un atto di disposizione del de cuius, che aveva comportato, con il rientro del bene nell’eredità, una consistenza del relictum maggiore rispetto a quella ipotizzata nella domanda di riduzione dell’attrice. In presenza di tale circostanza oggettiva, il rilievo, su cui è essenzialmente fondata la censura di cui al presente ricorso, che la parte non aveva tratto le debite implicazioni indotte dalla nuova circostanza, ma aveva insistito nella pretesa così come inizialmente proposta, non vale di per sé a rendere illogica e irrazionale la ragione di compensazione individuata dai giudici di merito. Dalla decisione impugnata, infatti, risulta che in sede di impugnazione aveva costituito ancora materia di contrasto la determinazione del valore dell’asse di riferimento, ai fini della determinazione della quota si riserva. L’esame del contenuto della decisione resa in appello non lascia minimamente trasparire il positivo convincimento giudiziale circa l’incontrovertibilità del fatto che l’ampiamento del relictum aveva eliminato ogni motivo di ragionevole contrasto sulla sussistenza della lesione di legittima. In questo senso, la relativa valutazione rientra nell’ambito della discrezionalità accordata in materia dal giudice di merito, essendo pertanto incensurabile in questa sede. È stato chiarito che la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 17143/2021 Numero sezionale 961/2022 Numero di raccolta generale 7836/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A