CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1964
Cassazione n. 13662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1964 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Duarro 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 341-bis, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti della decisione: 1) omessa rinnovazione istruttoria per accertare la capacità dell'imputato di partecipare al processo nonché d'intendere e di volere al momento del fatto; 2) affermazione di colpevolezza per entrambi i reati, per difetto del dolo e, quanto alla resistenza, anche del compimento di attività d'ufficio da parte dei pp.uu.; 3) trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. Le prime due doglianze sono puramente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione dissenziente contenuta in sentenza, specifica e logicamente lineare. In tema di trattamento sanzionatorio, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico. Quanto, poi, alla mancata specificazione dell'aumento di pena per continuazione, il ricorrente non ha interesse a dolersene, poiché tale aumento non risulta essere stato applicato. La pena, infatti„ è stata così calcolata: pena-base, 6 mesi recl. (ovvero il minimo edittale dell'art. 337, cit.), diminuita per le attenuanti generiche a 5 mesi e 10 giorni. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso,