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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48284/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CANOVA Leonardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie di replica trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -pienamente confermativa di quella di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contestato- ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico della impugnazione:

1.1. inosservanza delle norme penali e processuali penali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett, b e c, cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 108 e 179 cod. proc. pen.; in particolare, la sera precedente l'udienza fissata per il giudizio di appello, il difensore di fiducia nominato dall'imputato trasmetteva -a mezzo p.e.c.- alla Cancelleria della Corte di appello l'atto (privo dì data, quello allegato alla p,e.c.) contenente la nuova nomina intervenuta, in uno alla richiesta di differimento dell'udienza, previa concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 del codice di rito, così privando di efficacia la nomina del difensore di ufficio, che aveva a sua volta indicato un sostituto per il patrocinio in udienza; la Corte, in assenza del difensore di fiducia appena nominato, neppure avvedendosi della intervenuta nomina, raccoglieva le conclusioni rassegnate dal sostituto del difensore già nominato di ufficio e procedeva alla celebrazione dell'udienza, definendo il giudizio; consegue la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di merito inibito la partecipazione al giudizio del difensore nominato di fiducia dall'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile per í motivi di seguito indicati.

2.1. Si deve ancora una volta ripetere che il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., funzionale ad assicurare una difesa effettiva, non determina, tuttavia, il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'evento processuale, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, Rv. 274036; Sez. 5, n. 32135 del 7/3/2016, Rv. 267804), in quanto l'esercizio del relativo diritto deve essere ispirato ad esigenze effettive e non a tattiche dilatorie.

In detta prospettiva, non può che assumere oggettiva rilevanza anche la variabile complessità del processo e la gravità delle imputazioni, quali concreti indici dell'impegno richiesto per una difesa efficace.

Questa Corte ha quindi reputato legittimo il diniego del termine in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità (Sez. 5, n. 32135/2016 cit.; in termini, Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Rv.257390).

Nella concreta fattispecie processuale, la nomina per il giudizio di appello, del tutto nuova e priva di data, comunicata, in uno alla richiesta di differimento dell'udienza, solo nella serata precedente l'udienza pubblica, celebrata con rito partecipato, veniva posta all'attenzione del collegio solo dopo la celebrazione del giudizio.

La Corte dava quindi atto, alle 13.15, della sopravvenuta nomina, esplicitando comunque la carenza dei presupposti di fatto (non si trattava né di revoca del difensore, né di abdicazione del difensore) per la richiesta del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen..

In fattispecie consimile questa stessa sezione della Corte ha pure ritenuto che è onere di chi si avvale del mezzo telematico (nelle comunicazioni rivolte alla giurisdizione) informarsi che la comunicazione e l'istanza, trasmesse nella imminenza della celebrazione del giudizio, siano portate all'attenzione del giudice, dovendo alla tardività della comunicazione annettersi quanto meno un onere di particolare diligenza (Sez. 2, n. 21683, del 15/1/2019, Rv. 177014).

La nomina del difensore di fiducia, priva di data, che non segue alcuna precedente revoca o rinuncia al mandato, è stata nel caso che ne occupa trasmessa al giudice che procede del tutto intempestivamente, con mezzo telematico che, atteso anche il rito partecipato del processo, non garantiva alcuna immediata conoscenza della nomina e della istanza.

Né il ricorrente ha impugnato specificamente l'ordinanza che la Corte ha reso a verbale , una volta posta a conoscenza della nuova nomina.

La manifesta infondatezza del motivo unico (in rito) di ricorso ne determina la inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria indicata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

3.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni dedotte in diritto consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CANOVA Leonardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie di replica trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -pienamente confermativa di quella di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contestato- ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico della impugnazione: 1.1. inosservanza delle norme penali e processuali penali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett, b e c, cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 108 e 179 cod. proc. pen.; in particolare, la sera precedente l'udienza fissata per il giudizio di appello, il difensore di fiducia nominato dall'imputato trasmetteva -a mezzo p.e.c.- alla Cancelleria della Corte di appello l'atto (privo dì data, quello allegato alla p,e.c.) contenente la nuova nomina intervenuta, in uno alla richiesta di differimento dell'udienza, previa concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 del codice di rito, così privando di efficacia la nomina del difensore di ufficio, che aveva a sua volta indicato un sostituto per il patrocinio in udienza; la Corte, in assenza del difensore di fiducia appena nominato, neppure avvedendosi della intervenuta nomina, raccoglieva le conclusioni rassegnate dal sostituto del difensore già nominato di ufficio e procedeva alla celebrazione dell'udienza, definendo il giudizio; consegue la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di merito inibito la partecipazione al giudizio del difensore nominato di fiducia dall'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile per í motivi di seguito indicati. 2.1. Si deve ancora una volta ripetere che il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., funzionale ad assicurare una difesa effettiva, non determina, tuttavia, il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'evento processuale, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, Rv. 274036; Sez. 5, n. 32135 del 7/3/2016, Rv. 267804), in quanto l'esercizio del relativo diritto deve essere ispirato ad esigenze effettive e non a tattiche dilatorie. In detta prospettiva, non può che assumere oggettiva rilevanza anche la variabile complessità del processo e la gravità delle imputazioni, quali concreti indici dell'impegno richiesto per una difesa efficace. Questa Corte ha quindi reputato legittimo il diniego del termine in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità (Sez. 5, n. 32135/2016 cit.; in termini, Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Rv.257390). Nella concreta fattispecie processuale, la nomina per il giudizio di appello, del tutto nuova e priva di data, comunicata, in uno alla richiesta di differimento dell'udienza, solo nella serata precedente l'udienza pubblica, celebrata con rito partecipato, veniva posta all'attenzione del collegio solo dopo la celebrazione del giudizio. La Corte dava quindi atto, alle 13.15, della sopravvenuta nomina, esplicitando comunque la carenza dei presupposti di fatto (non si trattava né di revoca del difensore, né di abdicazione del difensore) per la richiesta del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen.. In fattispecie consimile questa stessa sezione della Corte ha pure ritenuto che è onere di chi si avvale del mezzo telematico (nelle comunicazioni rivolte alla giurisdizione) informarsi che la comunicazione e l'istanza, trasmesse nella imminenza della celebrazione del giudizio, siano portate all'attenzione del giudice, dovendo alla tardività della comunicazione annettersi quanto meno un onere di particolare diligenza (Sez. 2, n. 21683, del 15/1/2019, Rv. 177014). La nomina del difensore di fiducia, priva di data, che non segue alcuna precedente revoca o rinuncia al mandato, è stata nel caso che ne occupa trasmessa al giudice che procede del tutto intempestivamente, con mezzo telematico che, atteso anche il rito partecipato del processo, non garantiva alcuna immediata conoscenza della nomina e della istanza. Né il ricorrente ha impugnato specificamente l'ordinanza che la Corte ha reso a verbale , una volta posta a conoscenza della nuova nomina. La manifesta infondatezza del motivo unico (in rito) di ricorso ne determina la inammissibilità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria indicata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 3.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni dedotte in diritto consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3