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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00727/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 115 OSSERVA Letta la memoria difensiva presentata dal ricorrente con la quale si chiede che il ricorso sia assegnato alla Sezione ordinaria e trattato in pubblica udienza, contestando la rilevata inammissibilità dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della vicenda delittuosa operata attraverso plurimi, convergenti e univoci elementi indiziari, puntualmente esposti dalla Corte territoriale senza manifeste fratture logiche, anche al fine di disattendere la tesi difensiva di qualificazione dei fatti in favoreggiamento; pag. 5 della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, fondato su una valutazione non manifestamente illogica o errata in diritto della irrilevanza e inconsistenza degli elementi "positivi" indicati dalla difesa nell'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 115 OSSERVA Letta la memoria difensiva presentata dal ricorrente con la quale si chiede che il ricorso sia assegnato alla Sezione ordinaria e trattato in pubblica udienza, contestando la rilevata inammissibilità dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della vicenda delittuosa operata attraverso plurimi, convergenti e univoci elementi indiziari, puntualmente esposti dalla Corte territoriale senza manifeste fratture logiche, anche al fine di disattendere la tesi difensiva di qualificazione dei fatti in favoreggiamento; pag. 5 della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, fondato su una valutazione non manifestamente illogica o errata in diritto della irrilevanza e inconsistenza degli elementi "positivi" indicati dalla difesa nell'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 00727/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris