CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 00056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Lecco; nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/4/2021 del tribunale di Lecco, in composizione monocratica; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 5 novembre 2021, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondate le ragioni in diritto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il -giudice monocratico del tribunale di Lecco,- con la sentenza indicata in epigrafe, resa all'esito del dibattimento, ha assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato di ricettazione (apparecchio cellulare provento di delitto) ascritto per non esser stata raggiunta la prova di aver commesso il fatto, per inidoneità degli elementi dichiarativi acquisiti, ove mai utilizzabili, ad accertare la responsabilità dell'imputato oltre il ragionevole dubbio. 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il giudice di primo grado, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni indizianti (cessione temporanea ed occasionale della propria utenza telefonica all'imputato) rese a carico dell'imputato (che non ha giustificato il possesso di quella utenza, collegata all'apparecchio provento di reato) da persona informata sui fatti; atteso che a carico di quest'ultimo non emergevano elementi concreti che inducessero a ritenerlo responsabile della ricettazione dell'apparecchio telefonico cellulare e, dunque, non operava il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito per nuovo giudizio. 4. Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento dal giudice di primo grado il pubblico ministero può proporre ricorso immediato per cassazione, ex art. 569, comma 1, cod. proc. pen., solo per i motivi indicati alle lettere a, b, e c, dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il che vale a dire che non è possibile dedurre con il ricorso per saltum i vizi di motivazione indicati alla lettera "e" del medesimo comma 1, art. 606 cit.. 4.1. Orbene, il pubblico ministero presso il giudice di primo grado ha dedotto solo la violazione della legge penale processuale (art. 63 comma 2 cod. proc. pen.), così come letta dal "diritto vivente", per avere il giudice stimato inutilizzabile, giacché resa da teste "sospetto di reità", la deposizione resa nel corso delle indagini preliminari da soggetto solo sospettabile, in quanto titolare della utenza telefonica abbinata al codice IMEI dell'apparecchio provento di delitto; tuttavia, pur volendo prescindere dalla obiettiva sussistenza di un serio quadro indiziario a carico del soggetto sentito dalla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore e senza la garanzia degli avvisi a tutela dell'autoincriminazione, l'impugnante non ha colto il valore della subordinata argomentazione spesa in sentenza, laddove il giudice ha ritenuto, con giudizio di merito non censurabile in questa sede di legittimità, che ben poco attendibile doveva ritenersi la dichiarazione, non altrimenti riscontrata, resa da [OSCURATO:PERSONA] a carico dell'imputato, giacché evidente era l'interesse a ribaltare su altri i sospetti a suo carico derivanti da elementi obiettivi. Tale argomentazione di merito, per quanto astrattamente censurabile, ma non censurata affatto dall'organo impugnante, non rappresenta alcuna violazione di legge, né sostanziale, tanto meno processuale; non è pertanto deducibile col ricorso diretto proposto ai sensi dell'art. 569 del codice di rito. 5. In assenza di motivi di impugnazione qualificabili come appello, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile (Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Rv. 275664). 5.1. Il carattere non complesso delle questioni dedotte e l'applicazione di principi di diritto consolidati inducono a redigere la motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente assimo Per otti [OSCURATO:PERSONA]