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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09881/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/08/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; /..7&--17 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 444 C.P.P.

R.G. 33634-2024 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. perì.); esaminato il motivo di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/08/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; /..7&--17 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 444 C.P.P. R.G. 33634-2024 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. perì.); esaminato il motivo di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis