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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30793/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile, per genericità, il reclamo personalmente avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva parzialmente respinto la sua istanza di liberazione anticipata.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, nel motivo unico, la violazione dell'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il ricorrente nega che il reclamo personale già proposto fosse generico e si duole, inoltre, della mancata notificazione della decisione reclamata al difensore anzidetto, che avrebbe potuto integrarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

1.1. Il reclamante, nell'impugnare la decisione di primo grado, si era in effetti limitato ad affermare, in relazione alle violazioni del regime di arresti domiciliari, costate il diniego della liberazione anticipata, che il suo legale aveva chiarito l'accaduto nelle sedi opportune, ma il tenore di questi chiarimenti non era affatto esplicitato nell'atto; e aveva aggiunto che, dopo i chiarimenti, gli arresti domiciliari erano stati nuovamente concessi, senza offrire di tale circostanza, in sé peraltro non determinante, alcuna ulteriore indicazione e precisazione.

Il reclamo, previsto dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la sua natura di mezzo d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, deve essere però sostenuto, a pena di inammissibilità, da motivi specifici, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 251678-01; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv. 242655-01), e quello di causa all'evidenza non possedeva tali requisiti.

1.2. Se è vero, poi, che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre, nei previsti termini decorrenti da tale notifica, autonomo reclamo (Sez.

U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736-01), o ad integrare il reclamo del detenuto, è pur vero che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] partecipò al giudizio dinanzi al Tribunale, presenziando alla relativa udienza, ma, pur avendo almeno qui preso necessaria cognizione della decisione di primo grado, non si è avvalso di siffatta concorrente legittimazione, come avrebbe potuto anche domandando, se del caso, un congruo differimento dell'udienza di trattazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile, per genericità, il reclamo personalmente avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva parzialmente respinto la sua istanza di liberazione anticipata. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, nel motivo unico, la violazione dell'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente nega che il reclamo personale già proposto fosse generico e si duole, inoltre, della mancata notificazione della decisione reclamata al difensore anzidetto, che avrebbe potuto integrarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. Il reclamante, nell'impugnare la decisione di primo grado, si era in effetti limitato ad affermare, in relazione alle violazioni del regime di arresti domiciliari, costate il diniego della liberazione anticipata, che il suo legale aveva chiarito l'accaduto nelle sedi opportune, ma il tenore di questi chiarimenti non era affatto esplicitato nell'atto; e aveva aggiunto che, dopo i chiarimenti, gli arresti domiciliari erano stati nuovamente concessi, senza offrire di tale circostanza, in sé peraltro non determinante, alcuna ulteriore indicazione e precisazione. Il reclamo, previsto dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la sua natura di mezzo d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, deve essere però sostenuto, a pena di inammissibilità, da motivi specifici, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 251678-01; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv. 242655-01), e quello di causa all'evidenza non possedeva tali requisiti. 1.2. Se è vero, poi, che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre, nei previsti termini decorrenti da tale notifica, autonomo reclamo (Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736-01), o ad integrare il reclamo del detenuto, è pur vero che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] partecipò al giudizio dinanzi al Tribunale, presenziando alla relativa udienza, ma, pur avendo almeno qui preso necessaria cognizione della decisione di primo grado, non si è avvalso di siffatta concorrente legittimazione, come avrebbe potuto anche domandando, se del caso, un congruo differimento dell'udienza di trattazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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