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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02392/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui gli artt. 337 cod. pen. e altro; che, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera r latrice [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui gli artt. 337 cod. pen. e altro; che, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera r latrice [OSCURATO:PERSONA]