CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 27350/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9783-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 48/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2665/2017 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 20/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Padova, che ha rigettato l'appello incidentale da egli proposto e ha accolto l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA], così condannandolo a pagare la somma di euro 1.141,92 (la somma era stata richiesta in primo grado quale onorario per la prestazione d'opera intellettuale svolta in suo favore da [OSCURATO:PERSONA], quale consulente tecnico di parte in un processo in materia di responsabilità civile da circolazione stradale), nonché di euro 1.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., sulla legittimazione attiva, sulla conclusione del contratto, sul contratto di prestazione d'opera intellettuale e sulla procura alle liti. Il motivo è inammissibile in quanto è sostanzialmente volto a contestare la valutazione degli elementi di prova operata del giudice di merito (dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], messaggi di posta elettronica inviati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] al Bulato, raccomandata inviata in risposta alla ricevuta diffida di pagamento) che ha portato quest'ultimo a ritenere provata la prestazione del consenso da parte del ricorrente al conferimento dell'incarico al consulente tecnico di parte. 2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. sulla condanna per lite temeraria ex comma 3, art. 96 c.p.c. Ad avviso del Collegio, il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di Ric. 2018 n. 09783 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- legittimità" (così Cass. 19298/2016) ove sia stata motivata dal giudice di merito, come è avvenuto nel caso in esame (v. p. 9 del provvedimento impugnato). II. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non avendo l'intimato proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quatt:T del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021. Funzion4Øo G" &iati° Patri rra DE707:77.70 :N (.;_,J. ,2.c.Ent.,rd.4 z li F