CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 27105/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Campobasso letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si deduceva l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di L'aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con quelli posti alla base di sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. (1J 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Erroneamente la Corte di appello aveva escluso l'inconciliabilità tra i fatti storici, omettendo di considerare che la separata sentenza assolutoria aveva operato una propria ricostruzione del fatto storico in termini antitetici, rispetto a quelli effettuati nella sentenza del 15/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non venendo in considerazione una diversa valutazione del fatto. La Corte avrebbe dovuto invece operare una rivalutazione congiunta del materiale probatorio alla base della condanna, raffrontandola con i dati fattuali accertati dalla sentenza in conflitto, procedendo se del caso ad una nuova rafforzata motivazione. Indebitamente, inoltre, la Corte di appello aveva proceduto con ordinanza emessa de plano. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è aspecifico. 2. Nel provvedimento impugnato si dà conto di profili idonei a suffragare un'ordinanza de plano: si segnala, in generale, che non è ammissibile la revisione nel caso di sentenza fondata sugli stessi dati probatori, con cui venga assolto un concorrente nel medesimo reato, e si chiarisce che nel caso di specie diverse erano le posizioni degli imputati e le relative imputazioni, fermo restando che nel separato processo [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto a con la formula «per non aver commesso il fatto», non essendo configurabile inconciliabilità di giudicati, implicante incompatibilità tra i fatti storici e non il contrasto di principio tra le decisioni. A fronte di ciò, il ricorso si limita a contestare tale assunto, deducendo che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata operata una diversa e antitetica ricostruzione del fatto storico, non inquadrabile solo in una diversa valutazione del fatto, ma non indica puntualmente, se non in virtù di rinvii del tutto generici alle sentenze menzionate, alcun specifico elemento, che consenta di desumere quell'antitetica ricostruzione e conseguentemente di apprezzare la consistenza del conflitto, la natura dello stesso e l'incidenza fattuale della diversa ricostruzione sulla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].3. Su tali basi non si prospetta uno specifico vulnus del provvedimento impugnato e, nel contempo, non si adducono ragioni idonee a suffragare l'assunto dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza de plano, nel caso di specie invero correlata alla radicale mancanza di un conflitto deducibile. 4. Di qui l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della