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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30422/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29247-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare e rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DIANA -intimati - avverso la sentenza n. 679/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Corleone, invocando la dichiarazione di intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un’area di sedime di una ferrovia, soppressa e smantellata nel 1961.

In subordine, gli attori invocavano l’usucapione di una servitù di passaggio sull’area predetta, a vantaggio dei vicini fondi di loro proprietà.

Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata e riconosceva la servitù di passaggio, ma rigettava quella principale.

L’appello interposto dagli originari attori avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile.

La sentenza di seconde cure veniva cassata con rinvio con sentenza della Corte di Cassazione n. 18211/2018.

Con la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente causa degli originari attori, ritenendo in sufficiente ai fini della prova del possesso uti dominusla mera coltivazione del fondo.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta rigettato la domanda con cui la predetta società aveva invocato l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, in via principale della proprietà di un terreno già costituente area di sedime di linea ferroviaria dismessa, ed in subordine del diritto di servitù di passaggio sulla medesima porzione.

La Corte di Appello, in particolare, ha ritenuto che la mera coltivazione del fondo non fosse sufficiente ai fini della prova del possesso uti dominus.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. e l’apparenza della motivazione, perché la Corte di Appello non avrebbe esaminato la doglianza con la quale era stata impugnata la sentenza di prime cure, nella parte in cui essa non aveva dato atto di alcun atto idoneo ad interrompere la relazione con la res instaurata dalla società attrice in prime cure.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c., 832, 1158 e 1140 c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la coltivazione dell’area costituiva elemento sufficiente ad esprimere l’intenzione di esercitare, sulla stessa, il diritto di proprietà, come confermato anche dalle deposizioni dei testimoni escussi nel corso dell’istruttoria.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Questa Corte ha affermato che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenutausucapione della proprietà di un fondo destinato aduso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.

A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento della 'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.2, Ordinanzan. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640).

Infatti “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione –il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva–la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. del 05/03/2020 , Rv. 657277; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 03/07/2018 , Rv.649349).

Poiché dunque il giudice di merito ha ritenuto – condivisibilmente– insufficiente, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, della mera coltivazione del fondo, non occorreva, da parte del Comune resistente, fornire la dimostrazione di un atto interruttivo di un possesso in realtà mai dimostrato.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la sentenza di primo grado conteneva un accertamento circa la sussistenza del possesso ultraventennale, in capo alla società, della servitù di passaggio sull’area in contestazione.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale, limitandosi a rigettare l’appello che, avverso la stessa, la società odierna ricorrente aveva proposto limitatamente al mancato accoglimento della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di piena proprietà dell’area di cui è causa.

La statuizione relativa alla servitù, dunque, non è stata in alcun modo interessata dalla decisione oggi impugnata, anche perché la stessa non costituiva oggetto del gravame proposto dalla società agricola.

Non si configura, dunque, alcuna violazione del giudicato interno formatosi sul capo della decisione relativo alla servitù di passaggio”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attivà difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Cortedichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29247-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare e rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DIANA -intimati - avverso la sentenza n. 679/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Corleone, invocando la dichiarazione di intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un’area di sedime di una ferrovia, soppressa e smantellata nel 1961. In subordine, gli attori invocavano l’usucapione di una servitù di passaggio sull’area predetta, a vantaggio dei vicini fondi di loro proprietà. Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata e riconosceva la servitù di passaggio, ma rigettava quella principale. L’appello interposto dagli originari attori avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile. La sentenza di seconde cure veniva cassata con rinvio con sentenza della Corte di Cassazione n. 18211/2018. Con la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente causa degli originari attori, ritenendo in sufficiente ai fini della prova del possesso uti dominusla mera coltivazione del fondo. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta rigettato la domanda con cui la predetta società aveva invocato l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, in via principale della proprietà di un terreno già costituente area di sedime di linea ferroviaria dismessa, ed in subordine del diritto di servitù di passaggio sulla medesima porzione. La Corte di Appello, in particolare, ha ritenuto che la mera coltivazione del fondo non fosse sufficiente ai fini della prova del possesso uti dominus. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. e l’apparenza della motivazione, perché la Corte di Appello non avrebbe esaminato la doglianza con la quale era stata impugnata la sentenza di prime cure, nella parte in cui essa non aveva dato atto di alcun atto idoneo ad interrompere la relazione con la res instaurata dalla società attrice in prime cure. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c., 832, 1158 e 1140 c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la coltivazione dell’area costituiva elemento sufficiente ad esprimere l’intenzione di esercitare, sulla stessa, il diritto di proprietà, come confermato anche dalle deposizioni dei testimoni escussi nel corso dell’istruttoria. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Questa Corte ha affermato che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenutausucapione della proprietà di un fondo destinato aduso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento della 'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.2, Ordinanzan. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640). Infatti “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione –il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva–la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. del 05/03/2020 , Rv. 657277; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 03/07/2018 , Rv.649349). Poiché dunque il giudice di merito ha ritenuto – condivisibilmente– insufficiente, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, della mera coltivazione del fondo, non occorreva, da parte del Comune resistente, fornire la dimostrazione di un atto interruttivo di un possesso in realtà mai dimostrato. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la sentenza di primo grado conteneva un accertamento circa la sussistenza del possesso ultraventennale, in capo alla società, della servitù di passaggio sull’area in contestazione. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale, limitandosi a rigettare l’appello che, avverso la stessa, la società odierna ricorrente aveva proposto limitatamente al mancato accoglimento della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di piena proprietà dell’area di cui è causa. La statuizione relativa alla servitù, dunque, non è stata in alcun modo interessata dalla decisione oggi impugnata, anche perché la stessa non costituiva oggetto del gravame proposto dalla società agricola. Non si configura, dunque, alcuna violazione del giudicato interno formatosi sul capo della decisione relativo alla servitù di passaggio”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attivà difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Cortedichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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