CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore A. PICARDI, intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione per il concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Monza il 3 maggio 2021 colpendo la vittima con una bottiglia di vetro rotta, con la conseguenza di un'ampia e profonda ferita al torace e al polso destro. La Corte territoriale ha premesso che il fatto può essere correttamente ricostruito sulla base delle testimonianze di terzi e delle dirette percezioni degli operanti e quindi indipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa, che anzi sono riduttive seppure abbiano indicato l'aggressore nell'imputato. Il testimone Halmanja, connazionale della persona offesa, ha dichiarato di aver visto due africani avvicinarsi alla vittima, seduta su una panchina, e uno dei due, specificamente [OSCURATO:PERSONA], colpirla più volte uno con una bottiglia rotta, e l'altro, ossia [OSCURATO:PERSONA], con calci e pugni, per poi allontanarsi entrambi una volta che la persona offesa era a terra esanime, 2. Le dichiarazioni testimoniali hanno trovato conferma in quelle di Baruzzo, che ha anche riconosciuto i due autori del fatto, specificamente che l'imputato si accompagnava all'individuo che materialmente ferì la vittima. Gli operatori di polizia giudiziaria, intervenuti a seguito della segnalazione del testimone Zanetti, rinvennero i due aggressori nei pressi del luogo del fatto, entrambi con tracce di sangue. L'imputato, peraltro, tentò di occultare il cappellino di Oronsaye, intriso di sangue, nel suo zainetto. 3. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del concorso anomalo per la piena condivisione di intenti tra i due aggressori e ha escluso la ricorrenza di elementi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo la pena del tutto modesta se rapportata alla gravità del danno provocato alla vittima. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza è manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso, per inattendibilità, la testimonianza della persona offesa e ha al contempo affermato la responsabilità del ricorrente sulla scorta di non meglio precisate percezioni avute dagli operatori di polizia giudiziaria che però non furono presenti al momento di commissione del fatto.4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche, per la quantificazione della pena in linea con quella oggetto della sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del coimputato, per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello non è incorsa in alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nell'affermare che la responsabilità dell'imputato trova fondamento, in modo autonomo, su prove diverse dal contributo dichiarativo della persona offesa. Di quest'ultimo si è limitata ad attestare che hanno inteso ridimensionare la vicenda. La persona offesa non ha mancato di indicare il responsabile dell'aggressione nell'imputato ma ha voluto in qualche modo ridurre la portata delle accuse, per ragioni che non sono state indagare ed illustrate e che restano irrilevanti, posto che la sufficienza ed autonomia del resto del corredo probatorio sono tali da aver reso superfluo ogni ulteriore approfondimento. Quanto poi al riferimento operato in sentenza alle "dirette percezioni degli operanti", è agevole rilevare che la Corte di appello non ha in tal modo conferito valore di prova a mere suggestioni e ne ha ben chiarito la portata. Ha infatti richiamato, appena dopo il riferimento alle percezioni degli operanti, il contenuto del loro contributo informativo, consistito nel rinvenimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appena dopo la lite, entrambi con tracce di sangue e Lucky in possesso del cappellino di Oronsaye, completamente intriso del sangue della vittima. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza dell'attenuante dell'art. 116 cod. pen. con motivazione adeguata, rilevando che i due agirono con unità di intenti, colpendo entrambi la vittima, chi con calci e pugni e chi cm n una bottiglia di vetro rotta. Con altrettanta logicità ha escluso l'attenuante del contributo di minima importanza, proprio per il fatto che, dalla ricostruzione della vicenda, l'apporto dell'imputato non è emerso come marginale. n Ha infine escluso la sussistenza delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di "seria e verificabile resipiscenza", in applicazione del principio di diritto per il quale "la mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa" - Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Rv. 195606 -. In merito al quantum di pena ha osservato, con rilievo non censurabile in ragione della logicità intrinseca, che la misura individuata dal giudice di primo grado si segnala già per modestia e non giustifica ulteriori diminuzioni attesa la gravità del reato per il quale è affermata la responsabilità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem