CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 34765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nel proceCirriento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con 'ordir anza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia riconosciuta la cc mpetenza del Tribunale di Catania. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2024 il Tribunale di Catania, nel corso dell'udien2a predibattimentale, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a :onoscere della imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 7 febbraio 2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 640, commi1, 2, e 2-bis, cod. pen. commesso in Catania il 3 giugno 2022, ed ha trasmesso gli atti ala Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da in iNiduare nel Tribunale di Messina, perché si trattava di truffa commessa med ante ,-icarica di carta postepay per cui per giurisprudenza ormai consolidata il lupg:., di consumazione del reato è da individuare in quello di residenza della persDna offesa, nel caso in esame per l'appunto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 2024 il Tribunale di Messina ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la persDna offesa era residente non in Messina, come ritenuto dal giudice in conflitto per verosimile svista, ma in Bronte - via Messina, e che quindi il giudice ccmpetente dovesse essere individuato nel Tribunale di Catania, in quanto il Comune di Bronte si trova all'interno del circondario di tale Tribunale. 2. Ccn requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha ccncluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Catania. Considerato in diritto i. I corflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato ccntemporanearnente di prendere cognizione della stessa questione processuale, dete-minando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la a i risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Catania. 2. La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte nel senso che "nel delit:o di ''.:ruffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di ccnsumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al vers3mento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato ccntestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di cre.d to, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (Sez. 2, Sentenza n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484; conformi Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, confl. comp. Trib. Napoli, Rv. 277861; Sez. 2, n. 14730 del 10/C1/2017, Spagnolo, Rv. 269429). [OSCURATO:PERSONA] in esame, i giudici in conflitto disponevano negli atti della copia della ricenéuta rilasciata dalla ricevitoria in cui la persona offesa il 3 giugno 2022 ha effettuato la ricarica della carta postepay per il fatto contestato, da cui emerge d'e a stessa si trova in Bronte, via Messina, stessa strada di residenza, peraltro, della persona offesa. Ne censegue che, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, la cc moetenza a conoscere di questo giudizio appartiene al Tribunale di Catania. Il processo dinanzi al Tribunale di Catania riprenderà dal punto in cui si trovava nel momento in cui è stato emesso il provvedimento che ha declinato la ccrnoetenza a provvedere (Sez. 1, n. 1569 del 9/11/2023, dep. 2024, confl. comp. in pro:. Nardi, n.m.), ovvero dall'udienza predibattimentale. 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la cornuetenza del Tribunale di Catania. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudic ed è notificato alle parti private. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catania, cui dispone tr3smetrersi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 2024. Il .:onsigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEerirnQS..