CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )11 [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 13 luglio 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli arti. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso a Catania il 6 agosto 2013); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, già di per sé non consentito in virtù del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Filardo (Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), secondo cui è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale, è manifestamente infondato, posto che <<In tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo» (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795; conf. Conf.: Sent. n. 792 del 1989, Rv. 180247) (come nel caso che occupa, in cui l'impronta digitale palmare, riscontrata sulla porta della camera da letto della abitazione della parte offesa, costituiva una vera e propria fotografia dell'intero palmo della mano dell'autore del fatto, corrispondente al palmo della mano dell'imputato, tanto più che le accertate corrispondenze erano in numero molto superiore a 17 punti caratteristici, cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto, cui il giudice censurato si è fedelmente attenuto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201); - che il terzo motivo è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p., non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), e tenuto conto che vengono in rilievo, in ogni caso, insindacabili apprezzamenti in fatto, nell'ipotesi al vaglio congruamente giustificati (vedasi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato le particolari modalità e circostanze del fatto, l'elevata intensità del dolo e la personalità dell'imputato, caratterizzata da una particolare professionalità e spregiudicatezza); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere este