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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38842/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di. kitobid [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto il trattenimento della corrispondenza destinata a [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 15 Cost., 18-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e lamentando come altra A.G. avesse deciso diversamente Ritenuto che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord.pen. (la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen. la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527).

Osservato che, nel caso in esame, si è ritenuto - in sede di merito - che alcuni passaggi della missiva fossero criptici ed allusivi, potendo essere passibili di diverse interpretazioni, e come tali potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica: si tratta di un ragionamento non illogico il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di. kitobid [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto il trattenimento della corrispondenza destinata a [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 15 Cost., 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e lamentando come altra A.G. avesse deciso diversamente Ritenuto che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord.pen. (la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen. la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527). Osservato che, nel caso in esame, si è ritenuto - in sede di merito - che alcuni passaggi della missiva fossero criptici ed allusivi, potendo essere passibili di diverse interpretazioni, e come tali potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica: si tratta di un ragionamento non illogico il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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