CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 13508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente Ud. 1/2/2022 ORDINANZA Adunanza camerale sul ricorso 9782-2019 proposto da: 3 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della kq P1 Cnrtp rii Cagga7innp, rAppregentatn P difPg0 ClaWAVVOCAtn Andrea FENOGLIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SCIANDRA; - controricorrente - nonché contro 2-439 [OSCURATO:PERSONA];- intimato - Avverso la sentenza n. 1397/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/09/2018; i rinlin t-ne tem cNinli-m ne211'nr11 innn-72 e-amnrnin %.4 1 L. 4.4 I I W- I S. 1 %..41 I 4.1 4.4 4.4 V I 1.4.1 I Il 4.4 41 M I 4.4 I I l- 4.4 t. 4.41 I I I 4.4 I', del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1397/18, del 17 settembre 2018, della Corte di Appello di Genova, che ha accolto il gravame 4.. .1 da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 2 .5 novembre 2014 con cui il Tribunale di Imperia (già Tribunale di Sanremo), sezione distaccata di Ventimiglia, aveva dichiarato l'estinzione, ex art. 309 cod. proc. civ., del giudizio pendente tra di essi e il Comune di Bordighera. 2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce che la Gervaso e !a di ncanitrie-ca A ntnnini-tn r:inrein nni rine-chrie in %.4 I I y ...e ue i I 4.4.11 Il 4...1 4.4 I k %I I 4.1 4.4 4.1 1.4.4 rrwer, rli 4 causa), ebbero a convenirlo in giudizio, unitamente al Comune di Bordighera, per conseguire il rilascio di un immobile sito nel territorio comunale, nonché la condanna dei convenuti anche al risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio, il Comune assumeva di essersi attivato per porre termine all'occupazione del Ratto, chiedendo, inoltre, in Vi i4_ riconvenzionale, .h Fr c1% n I_ . 4.4_ in proprio favore. l'indennità per l'occupazione fino al rilascio, ed altresì che il Ratto lo manlevasse dalle pretese risarcitorie delle attrici. A propria volta il Ratto si costituiva in giudizio, affermando di aver continuato a permanere nell'immobile in forza di un contratto di affittanza agraria, per tale ragione percependo l'80% dell'indennità di esproprio prevista per gli affittuari, ex art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865, per le addizioni e migliorie apportate al fondo, assumendo di avere diritto a percepire anche il restante 20%. rtier,nei-i le-i uni t-ira/H Ani ni y i LI Li I l. L4I II I [OSCURATO:PERSONA] %A LI "nnr trnti-nt-hin" i-rnI nnrt-i ILIM t./ I [OSCURATO:PERSONA].4.1 LI V L.. [OSCURATO:PERSONA] I 1.0 LI I LI, non essendo le stesse comparse a due udienze consecutive, il giudice provvedeva a norma dell'art. 309 cod. proc. civ. Esperito gravame dalla Gervaso, per lamentare l'illegittimità della dichiarata estinzione (ciò che, peraltro, ella faceva anche innanzi al Tribunale di Imperia, riassumendo il giudizio ex art.307 cod. proc. civ.), il giudice di appello lo accoglieva. Esito al quale esso perveniva sul rilievo che U provvedimento impugnato avesse natura di sentenza e che, ai sensi dell'art. 181 cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" (ovvero, quello anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133), il giudice dovesse solo disporre la cancellazione della causa dal ruolo. 3. Avverso la decisione della Corte ligure ricorre per cassazione il Ratto, sulla base di tre motivi. 3.1 .[OSCURATO:PERSONA] nrirnn rnni-hrn tinni en-/i "im/nlirlii-à n In Inni1-1-i rnii-1 cl Ir 1.11 es es-i IIILILIVLI LI¼.IILIIIL.ILI le v 4.-aee n—aiui..1 LI eaes....9tt-uel i eet-ka nullità della sentenza", e ciò "per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 339 cod. proc. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.". Contesta il ricorrente l'affermazione della Corte genovese secondo cui l'ordinanza del Tribunale dovesse ritenersi impugnabile in forza del principio della prevalenza della e .1 LInetan-rn ci III fnrmn nnn enIn ncirr-Inín in e-nni-raci-n e-nn il ni nn ..1%.1.1 I I LU I LA I L/ III* I LI I I Il I L. d../ I ILI L V L. MIE Il I./ I LI I I LI tenore letterale dell'art. 339 cod. proc. civ., che sancisce l'appellabilità delle sole sentenze, ma anche con il principio dell'apparenza.3.2. Il secondo motivo denunzia "invalidità e/o illegittimità eio nullità della sentenza"; e ciò "per violazione e/o falsa applicazione del principio del ne bis in idem", oltre che "omessa pronuncia". Il ricorrente si duole del fatto che la Corte ligure non si è pronunciata sull'eccezione di inammissibilità del gravame per "ne bis in idem", derivante dal fatto che la Gervaso ha "proposto contemporaneamente due strumenti vedenti sul medesimo oggetto", vale a dire l'appello e la riassunzione del giudizio di primo grado. Non pronunciandosi su tale eccezione, la sentenza impugnata avrebbe omesso "l'esame circa un fatto decisivo della controversia ex art 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.". 3.3. Infine, il terzo motivo denunzia "invalidità e/o illegittimità e/o nullità della sentenza", e ciò "per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.", oltre che "violazione del principio di ^-^-^—i—rIL,1 I .et-'7" '3"1- L. .11.1 " 1 Cost.". Assume il ricorrente che all'accoglimento dei primi due motivi di gravame seguirà la riforma delle pronuncia appellata anche in punto di spese di lite, non senza„ comunque, rilevare che ammettere la validità della riassunzione del primo grado di giudizio, pur in pendenza di quello di appello, ponendo le spese di quest'ultimo a carico dell'appellato "vuol dire consolidare ed aggravare l'illegittimo bis in idem", facendo patire al medesimo "il costo di un giudizio introdotto dall'appellante senza alcuna ragione". 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. 5. Ha depositato memoria la controricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni. P":2.1"NI ^ELLA "ECISPINE 6. Il ricorso va rigettato 6.1. In via preliminare, tuttavia, deve rilevarsi che l'omessa comunicazione, al difensore del ricorrente, dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale innanzi a questa Corte non neta nlin tI.J ninhrn-ArtnnLti M i i 4 4 4 I n dcII f-cacen ../ I I I4.1 ...P 4 4 J M • Invero, come risultante dalla documentazione in atti, non si è potuto procedere a tale adempimento, essendo risultà(2'piena" la casella di destinazione della posta elettronica del predetto difensore, essendosi, di conseguenza, provveduto all'inoltro dell'avviso presso la cancelleria di questa sezione. Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui, in caso di "t-nrrii init-a-sinn ..MI .. ca l'InCi -7-7(1 l 11%.... MI il. 1114l-L1/4.0 PEC di i in ti li giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguente legittimità dell'effettuazione della I i ti i tti i ti i t. I II4414. I tt.. ti 41..• l/ n-tneliani-c3 rinnncii-n ricAlliati-n ;n e-nnr-nlinrin" 4 I L%." M i.. tti 11 l (rnec 4.4 Sez. 1, ord. 20 settembre 2021, n. 25426, Rv. 662483-01). riLeva ta Istni991"one mandA-0 ita mte CktEen5ove_ . 6.2. Ciò premesso, il ricorso come anticipato - va rigettato.6.2.1. Il primo nonè fondato. La Corte ligure ha fatto applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui è incontestata "l'appellabilità dell'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione mnnnt-ratir n h a rlie-hi rate-% l'cbei-in-YinineadI rtre.rencen tratta nrinci 1111\-01 {-41.1 ,....t.A, 114 %.111 ,...11141 L1I.%J I %.......“.111LIM111 ,.... 1.J, 1.1 til.1.1.411141..,...71 di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 30 giugno 2021, n. 18499, Rv. 661623-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-1, ord. 26 settembre 2019, n. 23997, Rv. 655420- 01; Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2016, n. 2837, Rv. 638931-01). 6.2.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. Nessun "bis in idem" ricorre nel caso in esame, ma cumulo di strumenti processuali, fermo restando che inammissibile è la " e i r-..n eli i- m n r-d- a e\ h r% fre-, r• n re. r, e ri r-I " • n i rn [OSCURATO:PERSONA] 1...L/I I 1..[OSCURATO:PERSONA] I I IL - I ILII I L-. LAGO I [OSCURATO:PERSONA] I I IJI - I ILAL.I L JC. Il alternativa o meno - l'omesso esame dell'eccezione relativa e/o l'omessa pronuncia su di essa. Infatti, con riguardo al dedotto "omesso esame", ex art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ., deve ribadirsi che esso è ipotizzabile quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto in inI " [OSCURATO:PERSONA] IL11.11:11C.), purché controverso e decisi\i'o" (-^-' irt Il motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, s.;ent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni o a rgomentazioirli" (Cass. Sez, 6-1, n rrl A %, settembre 2019„ 22397, Rv. 655413 - 01). Quanto all'omessa pronuncia, va invece ribadito che il "vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali" (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1876, Rv. 647132-01; nello stesso senso, tra le altre, anche Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2009, n. 1701, Rv. 606407-01), giacché esso "si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito" (Cass. Sez. 6-2, sent. 12 gennaio 2016, n. 321, Rv. 638383-01). 6.3. Il terzo motivo è, infine, inammissibile. Esso, infatti, si presenta alla stregua di un "non motivo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; r'ne«e- Ces-7 1 r . -ri 1 A e-A 4-1- m " Q 11/17Q D.. znc3-1 _ G.• LÀ .3.3 • L • -L , I LA • L -T JG L./ I G LA -L L.P, II• LL I , 'L V • V ,j -L .1 01), giacché, lungi dal dedurre vizi nell'applicazione della normativa relativa alla liquidazione delle spese di lite, postula quale "res sperata" la caducazione della statuizione sulle spese, come conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione, o comunque della riconosciuta illegittimità della sentenza impugnata. 7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. Q • T n ra inn /Ani rl n I rirnren ci tec i ci- n n r rinn rl 11 ‘191%."1 9.... I I I ...i..., t.1 GIÀ %A I ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a !e n a rzervaso, !e spese de! presente giudizio, che liquida in complessivi C 6.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st